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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12560/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insufficienza di prova della penale responsabilità nonché la mancanza delle condizioni di procedibilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insufficienza di prova della penale responsabilità nonché la mancanza delle condizioni di procedibilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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