CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 31 Maggio 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli art. 99, 110 cod. pen. e art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/90 deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando un vizio di illogicità della motivazione per omessa valutazione di ipotesi alternative, in quanto l'unico indizio posto a fondamento della sentenza impugnata non consentirebbe di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, le ricostruzioni prospettate dalla difesa. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 e all'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un evidente vizio motivazionale nell'escludere la configurabilità del fatto di lieve entità, avendo fondato tale valutazione. E in ogni caso ci si duole della determinazione del trattamento sanzionatorio, su elementi, in parte, non riferibili all'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, il secondo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro i Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 1923/2026 R.G. 3. Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esc:ude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoi ia di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 3N. 1923/2026 R.G. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione». 4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4.1. In primo luogo, non è condivisibile l'assunto secondo cui la decisione sarebbe viziata per avere fondato l'affermazione di responsabilità su un unico indizio. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ammette pacificamente che anche un solo elemento indiziario possa sorreggere la condanna, purché sia dotato dei requisiti di gravità e precisione e sia inserito in un contesto logicamente significativo. Anche un solo indizio può consentire di desumere l'esistenza del fatto ignoto purché sia talmente preciso da necessariamente condurre a questo sul piano logico, senza la mediazione di altri indizi. Ciò perché, come riconosciuto sin da tempi risalenti e mai smentito (Sez.4, n. 8662 del 26/04/1996, Piscopo, Rv. 206960 - 01), l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non esige che gli indizi siano più di uno ma si limita a richiedere che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, solo quando nessuno degli indizi esistenti, considerato disgiuntamente dagli altri, consenta di risalire al fatto ignoto. Come rilevano con motivazione priva di aporie logiche i giudici del gravame del merito, nel caso in esame tale requisito è stato pienamente soddisfatto, in particolare, dalla pluralità di impronte rinvenute, dalla loro nitidezza e dalla loro collocazione su un involucro contente droga destinata a spaccio. Come altrettanto logicamente rileva la sentenza impugnata, non è condivisibile l'argomento prospettato dalla difesa secondo cui l'imputato avrebbe toccato la busta per caso o da semplice consumatore, in quanto la mera possibilità di ipotesi alternative non equivale a "ragionevole dubbio" se non è supportata da concreti elementi di fatto. Va ricordato, peraltro, che il giudice di merita non è tenuto a confutare in modo analitico ogni ipotesi astrattamente prospet:abile, ma solo quelle che abbiano un minimo di concretezza fattuale. 4N. 1923/2026 R.G. Ebbene, l'ipotesi del contatto occasionale o del mero consumo, nel caso in esame, non è supportata da alcun elemento. Di conseguenza, il giudice, come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello, non ha invertito l'onere della prova, ma ha semplicemente rilevato che, a fronte di un indizio grave e preciso, mancavano del tutto elementi idonei a rendere plausibile una ricostruzione alternativa. In tale contesto, la presenza reiterata di impronte sull'involucro non è compatibile con un contatto occasionale, ma è indicativa di una continua forma di disponibilità della sostanza. Rispetto alla mancata disponibilità del fabbricato, è bene precisare che la detenzione di stupefacente non presuppone la titolarità o il possesso dell'intero immobile essendo sufficiente la disponibilità di fatto della singola sostanza. I giudici del merito hanno correttamente chiarito che ciò che rileva è la relazione concreta con l'involucro, dimostrata proprio dalle impronte, e non dalla titolarità del luogo. 4.2 Quanto, poi, alla dedotta illogicità della motivazioen della sentenza impugnata in ordine alla lieve entità, è bene ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, tenendo conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità delle sostanze, con riferimento anche al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che la configurabilità del fatto di lieve entità non può basarsi esclusivamente sul dato quantitativo, ma richiede un esame complessivo del contesto: la quantità di sostanza, il grado di purezza, le modalità di custodia e ;Inserimento della droga in un contesto stabile e organizzato di traffico costituiscono elementi essenziali per valutare l'effettiva offensività della condotta (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01; Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023 dep. 2024, Costa, Rv. 285997 - 01). Nel caso concreto, il quantitativo di principio attivo della sola marijuana rinvenuta nei sequestri riconducibili all'odierno ricorrente supera ampiamente le soglie indicative superate le quali è molto difficile riconoscere la lieve entità. Inoltre, le modalità di custodia della sostanza, inserita in un contesto organizzato e stabile di traffico, insieme ad altre droghe e merce illecita, escludono una condotta occasionale o di scarsa offensività. Ne consegue che, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, non sussistono gli elementi per il riconoscimento del fatto lieve. 5N. 1923/2026 R.G. 4.3 Infine, rispetto alle (peraltro generiche) doglianze sul trattamento sanzionatorio, i giudici del merito hanno determinato la pena muovendo da una base congrua, applicando gli aumenti per la recidiva e operando la riduzione per il rito abbreviato. Il richiamo al contesto complessivo non implica attribuzione di fatti non contestati al [OSCURATO:PERSONA], ma rappresenta un indice della gravità della condotta e dell'inserimento dell'imputato in un ambito criminale più ampio, elemento legittimamente valutabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato, dunque, è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.MW2426