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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 31214/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per avere concorso nel reato di ricettazione, non è deducibile in questa sede poiché, oltre a difettare della dovuta specificità che, in virtù dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è causa di inammissibilità, e che è desumibile dall'assenza di correlazione tra le censure dell'impugnazione e le argomentazioni puntuali della decisione impugnata (si vedano, a tal proposito, la terza e la quarta e pagina dell'impugnata sentenza), è teso, altresì, a una rilettura di quegli elementi di fatto che hanno fondato il decisum e la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice del merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per avere concorso nel reato di ricettazione, non è deducibile in questa sede poiché, oltre a difettare della dovuta specificità che, in virtù dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è causa di inammissibilità, e che è desumibile dall'assenza di correlazione tra le censure dell'impugnazione e le argomentazioni puntuali della decisione impugnata (si vedano, a tal proposito, la terza e la quarta e pagina dell'impugnata sentenza), è teso, altresì, a una rilettura di quegli elementi di fatto che hanno fondato il decisum e la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice del merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 31214/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris