CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 48293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1990 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.. in relazione a due rapine (capi a e b) e al reato di cui agli artt. 113 e 590 cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: 2.1 erronea qualificazione giuridica del fatto, nella parte in cui si è ritenuto sussistere il concorso tra i reati sub a) e sub b) dell'imputazione; 2.2 illegalità della pena, conseguenziale al ritenuto concorso dei reati. 3. I ricorsi sono inammissibili. Deve premettersi che il vizio, dedotto dai ricorrenti, non attiene alla qualificazione giuridica dei reati ma alla ritenuta duplicità delle rapine in luogo di un unico reato di rapina. Deve tuttavia rilevarsi che la censura non è deducibile, non rientrando tra quelle consentite. Difatti, il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. 4. Anche il secondo motivo non è consentito. I ricorrenti hanno lamentato che, per effetto del ritenuto concorso di reati, sarebbe stata inflitta una pena maggiore di quella applicabile in caso di configurazione di un'unica rapina ma tale deduzione non è riconducibile nell'ambito dell'illegalità della pena, che si verifica quando la sanzione inflitta non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa da quella prevista dalla legge. Peraltro, nel caso in esame, correttamente sono state ritenute integrate due rapine, in quanto le condotte hanno avuto ad oggetto beni diversi e sono state realizzate in momenti temporali diversi. 5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]