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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 29574/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 376-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARIA29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/07/2015 R.G.N. 580/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - causa n. 13 - Sinatra c.

INPS Con ricorso del 7.7.15 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale di Parma, ha rigettato la domanda della contribuente in epigrafe di calcolo della pensione di vecchiaia con cumulo di tutti i periodi contributivi maturati nella gestione separata e con decorrenza dal raggiungimento dell'età pensionabile.

In particolare, la corte ha ritenuto assenti i requisiti ex articolo 3 DM 282/96 e 1 comma 23 Legge 335/95, avendo la contribuente optato per la totalizzazione contributiva dopo la maturazione dell'età pensionabile.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 3 del decreto citato e 22 comma 5 legge 353/69 per avere la corte territoriale fatto decorre la prestazione &lila domanda amministrativa, trascurando che per la pensione di vecchiaia la decorrenza opera dal compimento dell'età pensionabile.

Con il secondo motivo si deduce violazione del medesimo articolo, 3 dell'articolo 3 della legge 243/04 e 6 legge 155/81, per avere la corte territoriale subordinato la totalizzazione aut'.e.ser(J.,3 ,0 dell'opzione per v sistema contributivo sebbene ,e questo fosse sistema di calcolo esclusivo della gestione separata.

I motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro connessione, sono infondati.

In tema, questa Corte ha precisato (Sez.

L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013, Rv. 629539 - 01) che, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione.

Nella specie, solo con l'esercizio dell'opzione volta a concentrare presso la gestione separata la contribuzione accreditata anche presso l'AGO, la lavoratrice ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia presso la detta gestione, sicché la pensione non poteva avere decorrenza anteriore rispetto all'esercizio della facoltà di computo dei contributi accreditati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti nella gestione separata.

In altri termini, la totalizzazione era necessaria per beneficiare della pensione e dunque la decorrenza della stessa non può che operare dalla data dell'istanza relativa.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.rn. rigetta il ricorso; condanna uk, ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 376-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARIA29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/07/2015 R.G.N. 580/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa n. 13 - Sinatra c. INPS Con ricorso del 7.7.15 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale di Parma, ha rigettato la domanda della contribuente in epigrafe di calcolo della pensione di vecchiaia con cumulo di tutti i periodi contributivi maturati nella gestione separata e con decorrenza dal raggiungimento dell'età pensionabile. In particolare, la corte ha ritenuto assenti i requisiti ex articolo 3 DM 282/96 e 1 comma 23 Legge 335/95, avendo la contribuente optato per la totalizzazione contributiva dopo la maturazione dell'età pensionabile. Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 3 del decreto citato e 22 comma 5 legge 353/69 per avere la corte territoriale fatto decorre la prestazione &lila domanda amministrativa, trascurando che per la pensione di vecchiaia la decorrenza opera dal compimento dell'età pensionabile. Con il secondo motivo si deduce violazione del medesimo articolo, 3 dell'articolo 3 della legge 243/04 e 6 legge 155/81, per avere la corte territoriale subordinato la totalizzazione aut'.e.ser(J.,3 ,0 dell'opzione per v sistema contributivo sebbene ,e questo fosse sistema di calcolo esclusivo della gestione separata. I motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro connessione, sono infondati. In tema, questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013, Rv. 629539 - 01) che, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione. Nella specie, solo con l'esercizio dell'opzione volta a concentrare presso la gestione separata la contribuzione accreditata anche presso l'AGO, la lavoratrice ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia presso la detta gestione, sicché la pensione non poteva avere decorrenza anteriore rispetto all'esercizio della facoltà di computo dei contributi accreditati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti nella gestione separata. In altri termini, la totalizzazione era necessaria per beneficiare della pensione e dunque la decorrenza della stessa non può che operare dalla data dell'istanza relativa. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.rn. rigetta il ricorso; condanna uk, ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s
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