CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35554/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 10236/24 - [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di 'evasione sono inammissibili perché meramente reiterativi dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondati. In particolare, il primo e il secondo motivo di ricorso - che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, negando la configurabilità dello stato di necessità, ha riconosciuto la penale responsabilità della ricorrente - non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità, quali la tardività dell'allegazione della scriminante e la reiterazione della condotta (cfr. p. 2 della sentenza). Discorso analogo può essere fatto in relazione al terzo e quarto motivo di ricorso, che contestano la determinazione della pena per non avere la Corte d'appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. Il giudice di appello, con un ragionamento logico immune da censure, ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado valorizzando l'insussistenza in concreto di elementi di segno positivo idonei a fondare una mitigazione sanzionatoria, sia sotto il profilo della tenuità del fatto (per l'evidente reiterazione delle condotte) sia sotto il profilo delle circostanze attenuanti, ivi incluse le generiche. In particolare, con riferimento all'attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen. la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che "non è configurabile la circostanza [in parola] nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere" (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen