CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Vercelli in data 7.5.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (commesso in Vercelli in data antecedente e prossima al 4.9.2017) condannandoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in mesi quattro di reclusione ed euro 102,00 di multa ciascuno. 2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. ed al canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con il secondo motivo deducono la illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 comma 1, cod.proc.pen. ed in ordine alla motivazione con cui si fa derivare la responsabilità dei ricorrenti dal solo fatto che, nonostante fosse chiuso il contatore, vi fosse passaggio di energia elettrica. 3. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili. Ed invero, sub specie della violazione del canone del criterio di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e del conseguente vizio motivatorio della sentenza (che peraltro deve assurgere al rango della manifesta illogicità), le censure si sostanziano in una critica del giudizio di merito, anche riportando ed analizzando brani di testimonianze, giudizio che esula dall'ambito del giudizio di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis in R