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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 34623/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17599/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rap- presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RL -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2753/2018 de- positata il 27/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione e regimazione delle acque.

Nel 2008 l’appaltatrice Agross otteneva dal Tribunale di Grosseto nei conforti del committente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di pagamento di € 70.749,60 su alcune fatture di corrispettivo per lavori eseguiti.

In sede di opposizione, il committente proponeva do- manda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difformità delle opere.

A tal fine, sosteneva che i lavori erano stati eseguiti per eliminare difetti di una precedente opera e l’appaltatrice si era impegnata asvolgerli gratuitamente, ma la loro qualità non era conforme alle regole dell’arte.Nel 2013 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e revocava il decreto ingiun- tivo, operando una compensazione tra le somme dovute all’appalta- trice e i danni riconosciuti, e condannando quest’ultima al paga- mento di €

29.250. La decisione si basava sulla c.t.u., secondo cui i lavori di recinzione non erano stati eseguiti a regola d’arte e presen- tavano difetti.

Il giudice di primo grado respingeva anche l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia sollevata dall’appaltatrice, in quanto i vizi erano stati tempestivamente denunciati.

L’appaltatrice impugnava la sentenza di primo grado, contestando: 1) il rigetto dell'eccezione di decadenza, sostenendo che il committente avrebbe dovuto denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, ma lo aveva fatto oltre il termine; 2) la mancata considerazione dell’accet- tazione tacita dell’opera, ritenendo che l’opera fosse stata accettata senza riserve, secondo l’art. 1665 c.c.; 3) l'omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione biennale dell’azione; 4) in subordine, faceva valere l'infondatezza della responsabilità per carenze proget- tuali e la mancanza di motivazione riguardo alla quantificazione dei danni.

Il committente proponeva appello incidentale, chiedendo il ri- conoscimento della somma di € 27.000 per riparazioni.

La Corte di- strettuale ha osservato che Baccheschi aveva ottenuto un attestato di regolare esecuzione dei lavori, con certificato di completamento e di conformità dell’opera al progetto.

La Corte distrettuale ha accer- tato quindi che l'opera era stata consegnata il 28 aprile 2006 senza riserve e che la prima denuncia di vizi era avvenuta tardivamente solo con l’atto di citazione del 5 dicembre 2008.

Applicando l’art.1667 c.c., la Corte ha accolto l’appello principale dell’appaltatrice, rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo, rigettato l’appello incidentale del committente.

Ricorre in cassazione il committente con tre motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimata l’appaltatrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il primo motivo, p. 8, contesta che sia stata ritenuta necessa- ria la denuncia dei vizi dell’opera in mancanza di una consegna e accettazione giuridicamente rilevanti e in presenza di un riconosci- mento implicito dei vizi da parte dell’appaltatore.

Si deduce viola- zione degli artt. 1665 co. 4 e 1667 co. 2 ultimo periodo c.c., nella parte in cui le norme stabiliscono che la denuncia dei vizi non è ne- cessaria se nonvi è stata accettazione senza riserve dell'opera o vi è stato riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore.

Si critica la decisione della Corte di appello che, ritenendo accettata l’opera, ha dichiarato tardiva la denuncia effettuata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5/12/2008.

A supporto, si dettagliano alcuni profili fattuali: l’appaltatrice aveva completato i lavori il 28 aprile 2006, eseguendo, a partire dal maggio 2006 e fino a febbraio 2007, ulteriori interventi di riparazione della recinzione danneggiata da eventi atmosferici e fauna selvatica, confermando così la consa- pevolezza dei difetti, sebbene attribuiti a cause esterne.

La Corte di appello non ha considerato tale contegno di ammissione del pro- blema, che, pur senza accettare responsabilità diretta, implicava la consapevolezza dei difetti, rendendo superflua ogni formale denun- cia da parte del committente, in applicazione del principio di diritto ex art. 1667 co. 2, ultimo periodo, c.c.

La sentenza impugnata ha riconosciuto la necessità di una denuncia formale, considerando che l'opera era stata consegnata senza riserve ai sensi dell’art. 1665 co. 4 c.c., mentre il Tribunale di primo grado aveva ritenuto superflua la denuncia, in quanto l’appaltatrice aveva ammesso il problema, pur senza riconoscerne la propria responsabilità, accettando di eseguire riparazioni.

Secondo il Tribunale, tale ammissione rendeva non ne- cessaria la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 co. 2 ultimo pe- riodo c.c.

Si contesta, quindi, che la Corte di appello, riformando la decisione del Tribunale, abbia affermato che la mancata denuncia tempestiva comportasse la decadenza dalla garanzia dei vizi ex art.1667 c.c.

Il Tribunale, con una motivazione giudicata congrua, aveva ritenuto che la presa in carico dell'opera non configurasse un'accet- tazione senza riserve e che la denuncia fosse superflua in presenza del riconoscimento da parte dell'appaltatore delle problematiche ri- scontrate, che erano state evidenziate successivamente anche dalla c.t.u.

La Corte di appello, invece, affermava erroneamente che l’opera era stata consegnata il 28 aprile 2006 senza riserve e che i vizi erano stati denunciati solo con l’atto di opposizione del dicembre 2008, oltre il termine stabilito dall’art. 1667 c.c., giudicando pertanto tardiva l’azione del committente e applicando la prescrizione bien- nale prevista dalla stessa norma.

Il primo motivo è da disattendere.

La Corte di appello argomenta, p. 7: «l'opera era stata consegnata senza riserve il 28.4.2006 (art. 1665 co. 4 c.c.) e la prima denunzia dei vizi risultava essere stata effettuata il 5.12.2008 in occasione della notifica dell'atto di citazione in opposizione, oltre il termine pre- visto dall'art. 1667 c.c.

Inoltre, l'azione intrapresa in data 5.12.2008 era da considerarsi prescritta essendo decorso il termine previsto dall'art. 1667 co. 3 c.c. [...] In conseguenza questo Giudice rileva che era mancata la denunzia tempestiva dei vizi, in quanto la stessa era stata tardiva e non era stato altresì offerta alcuna prova che la società avesse riconosciuto i vizi e/o difetti; pertanto, nel caso in esame trova applicazione la disposizione normativa prevista dall'art.1667 c.c., ed in mancanza di tempestiva denunzia dei vizi Baccheschi era incorso nella decadenza sancita dalla menzionata norma».

Al cospetto della motivazione appena riportata, si palesa che la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevantecompiuta dal giu- dice di merito.

Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto un governo del proprio potere di apprezzamento che non si espone a censurein sede di giudizio di legittimità, come in effetti è accaduto nel caso attuale.

Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezza- mento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i ca- noni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Nel far ciò, il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe su- perfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.

2. -Il secondo motivo, p. 11, denuncia violazione degli artt1667 e 1665 c.c., oltre che dell’art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 237 d.p.r. 207/2010.

La decisione della Corte di appello è errata nella parte in cui, richiamando l'art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 237 d.p.r. 207/2010, considera l’attestato di regolare esecuzione dei la- vori, rilasciato dal progettista direttore dei lavori il 28-30 aprile 2006, come equipollente a una dichiarazione di accettazione delle opere senza riserve da parte del committente, ai sensi dell’art. 1665 c.c.

La sentenza impugnata afferma quindi erroneamente che, dalla data di rilascio dell’attestato, decorressero il termine decadenziale di ses- santa giorni per la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., e il termine prescrizionale biennale per l’azione contro l’appaltatore.In partico- lare,si evidenzia in primo luogo che l’art. 141 d.lgs. n. 163/2006, invocato dalla Corte, era stato abrogato nel 2016.

L’interpretazione della Corte si pone altresì in contrasto con il testo della norma, che non stabilisce che il rilascio del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione equivalga all'accettazione senza riserve dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., né preclude la possibilità di contestare vizi, a meno che non siano sopravvenuti o al momento non riconoscibili.

La norma, applicabile solo a lavori pubblici e non alla presente fattispecie, fa comunque salva la facoltà per il commit- tente pubblico di denunciare difformità e vizi fino al momento in cui il collaudo non sia divenuto definitivo, fatto che occorre due anni dopo il rilascio del certificato provvisorio.

Pertanto, l’attestato di re- golare esecuzione, nel caso di specie, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, non costituendo atto idoneo a implicare accettazione espressa o tacita dell’opera senza riserve, in deroga a quanto disposto dall’art. 1665 co. 4 c.c.

Si ritiene quindi erronea la decisione della Corte di appello nella parte in cui ritiene che l’attestato di regolare esecuzione valga come accettazione senza riserve dell’opera, escludendo così le garanzie e gli obblighi contrat- tuali in capo all’appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 1667 c.c.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso siappunta su un passaggio della motivazione ( relativo all’at- testato di regolare esecuzione ex art. 141 d.lgs. 163/2006 , richia- mato ratione temporis) che non rientra nella ratio decidendi .

Quest’ultima è da cogliere nell’accertamento (cfr. il brano già ripor- tato nel precedente paragrafo n. 1) che « l'opera era stata conse- gnata senza riserve il 28.4.2006 (art. 1665 co. 4 c.c.) e la prima denunzia dei vizi risultava essere stata effettuata il 5.12.2008 in oc- casione della notifica dell'atto di citazione in opposizione».

La Corte di appello ha considerato come determinante della decorrenza del termine di prescrizionela data della consegna senza riserve in sé e per sé e non il rilascio del menzionato attestato .

Il motivo è quindi privo del carattere della decisività.

3. -Il terzo motivo, p. 13, lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omessa pronuncia sull’appello incidentale con cui il committente censurava la decisione del giudice di primo grado che aveva computato nell’im- porto dovuto dal committente - poi entrato in compensazione con l’importo del risarcimento del danno dovuto dall’appaltatrice - anche la cifra di € 27.000 a titolo di corrispettivo dei lavori di riparazione compiuti dall’appaltatrice.

In altri termini, la somma dovuta dall’ap- paltatrice avrebbe dovuto essere calcolata sottraendo dal totale in- giunto di € 70.749,60 l’importo di € 27.000, rimanendo così € 43.749,60 da compensare con il risarcimento riconosciuto.

Pertanto, l’appaltatrice avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere al committente la differenza residua di € 56.250,40.

Il terzo motivo è inammissibile in conseguenza del rigetto del primo motivo.

Infatti, la conferma dell’accertamento della prescri- zione dell’azione esclude qualsiasi rilevanza del preteso errore di computo fatto valere con questomotivo di ricorso.

4. -Il ricorso è rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17599/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rap- presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RL -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2753/2018 de- positata il 27/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione e regimazione delle acque. Nel 2008 l’appaltatrice Agross otteneva dal Tribunale di Grosseto nei conforti del committente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di pagamento di € 70.749,60 su alcune fatture di corrispettivo per lavori eseguiti. In sede di opposizione, il committente proponeva do- manda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difformità delle opere. A tal fine, sosteneva che i lavori erano stati eseguiti per eliminare difetti di una precedente opera e l’appaltatrice si era impegnata asvolgerli gratuitamente, ma la loro qualità non era conforme alle regole dell’arte.Nel 2013 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e revocava il decreto ingiun- tivo, operando una compensazione tra le somme dovute all’appalta- trice e i danni riconosciuti, e condannando quest’ultima al paga- mento di € 29.250. La decisione si basava sulla c.t.u., secondo cui i lavori di recinzione non erano stati eseguiti a regola d’arte e presen- tavano difetti. Il giudice di primo grado respingeva anche l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia sollevata dall’appaltatrice, in quanto i vizi erano stati tempestivamente denunciati. L’appaltatrice impugnava la sentenza di primo grado, contestando: 1) il rigetto dell'eccezione di decadenza, sostenendo che il committente avrebbe dovuto denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, ma lo aveva fatto oltre il termine; 2) la mancata considerazione dell’accet- tazione tacita dell’opera, ritenendo che l’opera fosse stata accettata senza riserve, secondo l’art. 1665 c.c.; 3) l'omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione biennale dell’azione; 4) in subordine, faceva valere l'infondatezza della responsabilità per carenze proget- tuali e la mancanza di motivazione riguardo alla quantificazione dei danni. Il committente proponeva appello incidentale, chiedendo il ri- conoscimento della somma di € 27.000 per riparazioni. La Corte di- strettuale ha osservato che Baccheschi aveva ottenuto un attestato di regolare esecuzione dei lavori, con certificato di completamento e di conformità dell’opera al progetto. La Corte distrettuale ha accer- tato quindi che l'opera era stata consegnata il 28 aprile 2006 senza riserve e che la prima denuncia di vizi era avvenuta tardivamente solo con l’atto di citazione del 5 dicembre 2008. Applicando l’art.1667 c.c., la Corte ha accolto l’appello principale dell’appaltatrice, rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo, rigettato l’appello incidentale del committente. Ricorre in cassazione il committente con tre motivi, illustrati da memoria. Rimane intimata l’appaltatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo, p. 8, contesta che sia stata ritenuta necessa- ria la denuncia dei vizi dell’opera in mancanza di una consegna e accettazione giuridicamente rilevanti e in presenza di un riconosci- mento implicito dei vizi da parte dell’appaltatore. Si deduce viola- zione degli artt. 1665 co. 4 e 1667 co. 2 ultimo periodo c.c., nella parte in cui le norme stabiliscono che la denuncia dei vizi non è ne- cessaria se nonvi è stata accettazione senza riserve dell'opera o vi è stato riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore. Si critica la decisione della Corte di appello che, ritenendo accettata l’opera, ha dichiarato tardiva la denuncia effettuata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5/12/2008. A supporto, si dettagliano alcuni profili fattuali: l’appaltatrice aveva completato i lavori il 28 aprile 2006, eseguendo, a partire dal maggio 2006 e fino a febbraio 2007, ulteriori interventi di riparazione della recinzione danneggiata da eventi atmosferici e fauna selvatica, confermando così la consa- pevolezza dei difetti, sebbene attribuiti a cause esterne. La Corte di appello non ha considerato tale contegno di ammissione del pro- blema, che, pur senza accettare responsabilità diretta, implicava la consapevolezza dei difetti, rendendo superflua ogni formale denun- cia da parte del committente, in applicazione del principio di diritto ex art. 1667 co. 2, ultimo periodo, c.c. La sentenza impugnata ha riconosciuto la necessità di una denuncia formale, considerando che l'opera era stata consegnata senza riserve ai sensi dell’art. 1665 co. 4 c.c., mentre il Tribunale di primo grado aveva ritenuto superflua la denuncia, in quanto l’appaltatrice aveva ammesso il problema, pur senza riconoscerne la propria responsabilità, accettando di eseguire riparazioni. Secondo il Tribunale, tale ammissione rendeva non ne- cessaria la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 co. 2 ultimo pe- riodo c.c. Si contesta, quindi, che la Corte di appello, riformando la decisione del Tribunale, abbia affermato che la mancata denuncia tempestiva comportasse la decadenza dalla garanzia dei vizi ex art.1667 c.c. Il Tribunale, con una motivazione giudicata congrua, aveva ritenuto che la presa in carico dell'opera non configurasse un'accet- tazione senza riserve e che la denuncia fosse superflua in presenza del riconoscimento da parte dell'appaltatore delle problematiche ri- scontrate, che erano state evidenziate successivamente anche dalla c.t.u. La Corte di appello, invece, affermava erroneamente che l’opera era stata consegnata il 28 aprile 2006 senza riserve e che i vizi erano stati denunciati solo con l’atto di opposizione del dicembre 2008, oltre il termine stabilito dall’art. 1667 c.c., giudicando pertanto tardiva l’azione del committente e applicando la prescrizione bien- nale prevista dalla stessa norma. Il primo motivo è da disattendere. La Corte di appello argomenta, p. 7: «l'opera era stata consegnata senza riserve il 28.4.2006 (art. 1665 co. 4 c.c.) e la prima denunzia dei vizi risultava essere stata effettuata il 5.12.2008 in occasione della notifica dell'atto di citazione in opposizione, oltre il termine pre- visto dall'art. 1667 c.c. Inoltre, l'azione intrapresa in data 5.12.2008 era da considerarsi prescritta essendo decorso il termine previsto dall'art. 1667 co. 3 c.c. [...] In conseguenza questo Giudice rileva che era mancata la denunzia tempestiva dei vizi, in quanto la stessa era stata tardiva e non era stato altresì offerta alcuna prova che la società avesse riconosciuto i vizi e/o difetti; pertanto, nel caso in esame trova applicazione la disposizione normativa prevista dall'art.1667 c.c., ed in mancanza di tempestiva denunzia dei vizi Baccheschi era incorso nella decadenza sancita dalla menzionata norma». Al cospetto della motivazione appena riportata, si palesa che la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevantecompiuta dal giu- dice di merito. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto un governo del proprio potere di apprezzamento che non si espone a censurein sede di giudizio di legittimità, come in effetti è accaduto nel caso attuale. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezza- mento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i ca- noni dettati da Cass. SU 8053/2014). Nel far ciò, il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe su- perfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 2. -Il secondo motivo, p. 11, denuncia violazione degli artt1667 e 1665 c.c., oltre che dell’art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 237 d.p.r. 207/2010. La decisione della Corte di appello è errata nella parte in cui, richiamando l'art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 237 d.p.r. 207/2010, considera l’attestato di regolare esecuzione dei la- vori, rilasciato dal progettista direttore dei lavori il 28-30 aprile 2006, come equipollente a una dichiarazione di accettazione delle opere senza riserve da parte del committente, ai sensi dell’art. 1665 c.c. La sentenza impugnata afferma quindi erroneamente che, dalla data di rilascio dell’attestato, decorressero il termine decadenziale di ses- santa giorni per la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., e il termine prescrizionale biennale per l’azione contro l’appaltatore.In partico- lare,si evidenzia in primo luogo che l’art. 141 d.lgs. n. 163/2006, invocato dalla Corte, era stato abrogato nel 2016. L’interpretazione della Corte si pone altresì in contrasto con il testo della norma, che non stabilisce che il rilascio del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione equivalga all'accettazione senza riserve dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., né preclude la possibilità di contestare vizi, a meno che non siano sopravvenuti o al momento non riconoscibili. La norma, applicabile solo a lavori pubblici e non alla presente fattispecie, fa comunque salva la facoltà per il commit- tente pubblico di denunciare difformità e vizi fino al momento in cui il collaudo non sia divenuto definitivo, fatto che occorre due anni dopo il rilascio del certificato provvisorio. Pertanto, l’attestato di re- golare esecuzione, nel caso di specie, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, non costituendo atto idoneo a implicare accettazione espressa o tacita dell’opera senza riserve, in deroga a quanto disposto dall’art. 1665 co. 4 c.c. Si ritiene quindi erronea la decisione della Corte di appello nella parte in cui ritiene che l’attestato di regolare esecuzione valga come accettazione senza riserve dell’opera, escludendo così le garanzie e gli obblighi contrat- tuali in capo all’appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 1667 c.c. Il secondo motivo è inammissibile. Esso siappunta su un passaggio della motivazione ( relativo all’at- testato di regolare esecuzione ex art. 141 d.lgs. 163/2006 , richia- mato ratione temporis) che non rientra nella ratio decidendi . Quest’ultima è da cogliere nell’accertamento (cfr. il brano già ripor- tato nel precedente paragrafo n. 1) che « l'opera era stata conse- gnata senza riserve il 28.4.2006 (art. 1665 co. 4 c.c.) e la prima denunzia dei vizi risultava essere stata effettuata il 5.12.2008 in oc- casione della notifica dell'atto di citazione in opposizione». La Corte di appello ha considerato come determinante della decorrenza del termine di prescrizionela data della consegna senza riserve in sé e per sé e non il rilascio del menzionato attestato . Il motivo è quindi privo del carattere della decisività. 3. -Il terzo motivo, p. 13, lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omessa pronuncia sull’appello incidentale con cui il committente censurava la decisione del giudice di primo grado che aveva computato nell’im- porto dovuto dal committente - poi entrato in compensazione con l’importo del risarcimento del danno dovuto dall’appaltatrice - anche la cifra di € 27.000 a titolo di corrispettivo dei lavori di riparazione compiuti dall’appaltatrice. In altri termini, la somma dovuta dall’ap- paltatrice avrebbe dovuto essere calcolata sottraendo dal totale in- giunto di € 70.749,60 l’importo di € 27.000, rimanendo così € 43.749,60 da compensare con il risarcimento riconosciuto. Pertanto, l’appaltatrice avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere al committente la differenza residua di € 56.250,40. Il terzo motivo è inammissibile in conseguenza del rigetto del primo motivo. Infatti, la conferma dell’accertamento della prescri- zione dell’azione esclude qualsiasi rilevanza del preteso errore di computo fatto valere con questomotivo di ricorso. 4. -Il ricorso è rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La C
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