CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13153/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo; Ritenuto che la prima doglianza, oltre che generica, risulta riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza là dove si da atto della violenza posta in essere dal ricorrente volta ad opporsi alle attività del pubblico ufficiale (v. in particolare p. 3); Ritenuto che la seconda censura, oltre a prospettare deduzioni generiche, è, altresì, priva di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo là dove ha accertato la volontà del ricorrente di ostacolare l'attività del pubblico ufficiale (v. in particolare p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis