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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31610/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 23.6.22 con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., confermando nel resto.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, oltre che dallo stesso atto di appello.

Considerato che le altre censure con cui si contesta la violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata sono manifestamente infondate, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.

Pen. Ed è insindacabile nella presente sede ove assistita - come nel caso di specie - da congrua motivazione; lo stesso deve affermarsi con riferimento alla valutazione della non ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 23.6.22 con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, oltre che dallo stesso atto di appello. Considerato che le altre censure con cui si contesta la violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata sono manifestamente infondate, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. Pen. Ed è insindacabile nella presente sede ove assistita - come nel caso di specie - da congrua motivazione; lo stesso deve affermarsi con riferimento alla valutazione della non ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 31610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris