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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 29458/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10087/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e domiciliatopresso il domicilio digitale Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1497/2020 depositata il 9/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando che, il giorno 26 giugno 2006 alle ore 11, mentre percorreva a bordo della propria autovettura Smart l’autostrada A19 in direzione Palermo - Catania, ed era all’altezza dello svincolo di Bagheria in corsia di sorpasso, venne urtato sulla fiancata laterale destra da un mezzo rimasto non identificat o che ne alterò l’assetto di marcia.

In conseguenza dell’impatto egli perse il controllo del mezzo, il quale ruotando in senso orario attraversò in senso obliquo la carreggiata e si andò a schiantare contro il guard rail , scavalcandolo e ribaltandosi nell’adiacente scarpata.[OSCURATO:PERSONA], che riportò nel sinistro gravi danni fisici mentre la Smart andò distrutta, avendo successivamente avuto conoscenza di un’altra autovettura coinvolta nel sinistro , dopo avere convenuto la suaconducente in giudizio, poiché in esso (che veniva poi abbandonato) era emerso che quella conducente non risultava responsabile, in quanto, all’esito diuna CTU, era risultato che il sinistro era imputabile ad un autocarro di grosse dimensioni rimasto non identificato, convenne, come riferito, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, la [OSCURATO:PERSONA], che si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito di CTU che confermò la compatibilità dei danni riportati dalla Smart con una spinta violenta da tergo prodotta da un mezzo pesante, il Tribunale adito accolse la domanda e condannò la compagnia a pagare al Tagliareni l’intero importo del risarcimentodi € 177.958,57, oltre interessi legali e spese.

A seguito di appello della Unipolsai,la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1497 del 9/10/2020, ha accolto il gravame della compagnia, reputando che , pur ritenendo provato che l’attore avesse perso il controllo del proprio mezzo a causa di un urto proveniente dal retro, che aveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra, e che, in conseguenza dell’urto, la Smart avesse “scarrocciato” in avanti (secondo quanto affermato sia dal CTU nominato nel primo grado del giudizio sia da quello nominato nell’ambito del giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti della conducente di uno dei veicoli coinvolti), nessun elemento di prova consentiva di avvalorare la ricostruzione della dinamica del sinistro quale effettuata dal giudice di prime cure né di provare in alcun modo la concreta dinamica dello scontro.

Conseguentemente, in difetto dell’accertamento in concreto della condotta tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti, la Corte d’Appello ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. ed ha condann ato la compagnia, sempre nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada,al risarcimento del 50% del danno subìto dall’attore, oltre interessi legali, condannando l’attore alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Sicilia, resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissatoper la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa e carenza assoluta di motivazione - il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, pur avendo preso cognizione del contenuto sostanziale delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ed averle ritenute pienamente condivisibili, si è discostato dalle conclusioni del CTU, dissentendo da esse senza affatto motivare il proprio dissenso.

In particolare, osserva che la corte del gravame, limitandosi a fare riferimento alla presunta mancata collisione dei due mezzi coinvolti sulla base della distanza esistente tra le tracce gommose lasciate sul suolo, e ritenendo inesistenti altri mezzi di prova atti a confermare la ricostruzione del sinistro quale proposta dall’attore, ha dato luogo ad una motivazione meramente apparente con la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.

Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti –art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.-lamenta che il giudice ha omesso di effettuare il vaglio critico sulla CTU, vertente su fatti decisivi, concludendo per l’assenza di prova dell’esatta dinamica del sinistro quando, invece, il CTU, in replica alle osservazioni del consulente di parte, aveva ipotizzato che il mezzo avesse perso aderenza rispetto alla strada,all’atto di effettuare una brusca manovra a sinistra.

Dunque il giudice ha del tutto omesso di valutare la rilevanza delle tracce rilasciate dalla Smart e dal mezzo pesante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

In via preliminare si rileva che entrambi i motivi sono inammissibili per una ragione che prescinde dall’esame della loro prospettazionee cioè per il fatto di attingere entrambi alla sola parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza che riguarda la presenza di tracce gommose rimaste sul manto stradale compatibili con una forte ed improvvisa spinta in avanti ricevuta dalla Smart da sinistra e dunque con l’iniziale e violento scarrocciamento della medesima in avanti quale affermata sia dal CTU nel giudizio di primo grado sia dal tecnico nominato nel giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti della conducente dell’altro veicolo.

I motivi, invece, non censurano la parte della sentenza che ha evidenziato la presenza di contraddizioni nell’argomentazione del giudice di primo grado e che ha, in ogni caso, consentito al giudice di concludere che l’attore ave va perduto il controllo del proprio mezzo in seguito e a causa di un urto proveniente dal retro, e che il veicolo retrostanteaveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra.

Ne segue che, già per questo rilievo, i due motivi non correlandosi, come avrebbero dovuto, alla motivazione nella sua effettività e dunque anche nella sua completezza,si presentano inidonei a svolgere la funzione propria del mezzo di impugnazione.

Ciò premesso e passando all’esame dei singoli motivi si rileva che il primo deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi tratti aliunderispetto alla motivazione, così non rispettando i criteri di deduzione indicati daCass., Sez.

Un. n. 8053 e 8054 del 2014 secondo cui : “ La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”.

Il motivo prospetta il vizio motivazionale sulla base di un confronto della motivazione con le risultanze della c.t.u. e tanto lo pone al di fuori del vizio per come individuato dalle Sezioni Unite.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta non un omesso esame di un fatto, alla stregua delle dette S.U., ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti prospettando una errata valutazione delle emergenze della c.t.u.

Al riguardo va data continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui: “ L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente” ( Cass., 6 - 3, n. 12387 del 24/6/2020; Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022; Cass., 3 n. 6322 del2/3/2023). [OSCURATO:PERSONA] osserva, per ragioni di completezza (posto che nella specie, come si vedrà riferendo l’argomentare del motivo, non viene in rilievo una successione di c.t.u), che rispetto a tale consolidato orientamento, non è dissonante Cass., 6-3, n. 18598 del 7/9/2020, secondo la quale:“Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito , siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti”.

E’ infatti evidente che il precedente del 2020, concernendo l’omesso esame di una c.t.u. successiva, non si pone in alcunmodo in difformità ma in piena continuità con il più recenterichiamato indirizzo giurisprudenziale.

Ciò premesso, il Collegio rileva invece che, ad evidenziare che il motivo si pone al di fuori della logica che compete al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in generale e con riferimento al suo atteggiarsi quando si evoca la c.t.u. , è sufficiente lo stesso incipit della sua illustrazione, dove si legge quanto segue: La sentenza della Corte di Appello risulta erronea, ai sensi dell’art. 360 comma primo n.5 c.p.c., per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale valutato illogicamente e contraddittoriamente le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, in risposta alle osservazioni sollevate dal perito di parte appellante, omettendo con ciò l’esame su fatti decisivi per il giudizio.

Tale vizio si verifica quando l’errore del Giudice nonriguarda l’esistenza o meno del fatto ma la sua erronea percezione e valutazione ai fini della decisione assunta.

I n particolare, richiamando quanto già dedotto ed esposto nel precedente motivo di cassazione della sentenza impugnata, la decisione del Giudice di Appello dovrebbe scaturire da una analisi attenta e circostanziata della consulenza tecnica, in quanto il Giudice del gravame avrebbe dovuto assumere quale oggetto di cognizione le risposte date dal CTU ai rilievi del consulente di parte, prendendo espressamente posizione sulle stesse, senza possibilità di ritenerle implicitamente disattese, in quanto incompatibili con le argomentazioni accolte, omettendo così di effettuare il vaglio critico della CTU, vertente su fatti decisivi, i quali non potevano essere pretermessi dal Giudice.

Infatti, nella sentenza della Corte di Appello si legge “appare troncante la considerazione (sic!) che le tracce gommose lasciate sull’asfalto dal mezzo pesante, ritenute dal c.t.u. rivelatrici dell’azione di spinta sull’autovettura, non appaiono a questo Collegio pienamente compatibili con tale assunto, o quanto meno indicative in modo sufficientementeunivoche.

Infatti, dal rilievo planimetrico in atti e dalla analitica descrizione delle tracce presenti sul manto stradale, effettuata dal c.t.u. emerge che le tracce gommose dell’autovettura dell’attore sono iniziate alla distanza di alcune decine di metri dalla fine delle tracce gommose lasciate dal mezzo pesante: nel dettaglio le ultime tracce del mezzo pesante sono state rilevate a partire dal Km 6,740 e sono di lunghezza differente – 12 metri ed un metro -se pur parallele, entrambe spostate verso sinistra; mentre le prime tracce gommose riconducibili all’autovettura dell’attore partono dal Km 6,802.

Ora, se il violento scarrocciamento del veicolo fosse stato determinato dall’urto del mezzo pesante, le rispettive tracce avrebbero dovuto presentarsi se non sovrapposte, quanto meno in continuità, secondo un principio, se non intuitivo, quanto meno appartenente alle comuni regole di esperienza.”.

Ma come precedentemente evidenziato, il consulente d’ufficio, aveva già avuto modo di chiarire l’esatta dinamica del sinistro in risposta a delle precise osservazioni sollevate dal consulente di parte, che aveva contestato che “Vista la distanza tra tali tracce gommose, è palmare che non vi possa essere stato alcun conflitto tra la smart ed il veicolo che ha impresso al suolo le tracce gommose gemellate indicate nello schizzo di campagna (giova evidenziare che la distanza tra le tracce gommose, trasversalmente è riferibile alle differenti carreggiate in cui si trovano, longitudinalmente è pari a circa 50 metri tra la fine delle tracce gemellate e l’inizio delle tracce di scarrocciamento della smart).

Il CTU, infatti, in risposta a dette osservazioni, con puntualità e precisione, aveva rilevato che “la distanza tra le tracce gommose può semplicemente far asserire che non vi è stato conflitto tra i due mezzi (mezzo pesantee Smart) durante la frenata del primo.

Il CTU aveva già evidenziato che la terza coppia di tracce gommose gemellate ha una lunghezza diversa (12 metri destra e circa un metro sinistra) e ciò significa che il mezzo pesante ha effettuato una brusca manovra verso sinistra spostando il suo baricentro e caricando buona parte del peso sui pneumatici di destra e scaricando, contemporaneamente quelli di sinistra fino alla perdita di aderenza di questi (che infatti non lasciano più tracce).

Successivamente il mezzo pesante continua la sua corsa non più in frenata e quindi senza lasciare tracce ed andando ad impattare la smart, che si trovava in corsia di sorpasso”.

È di lapalissiana evidenza che la Corte di Appello abbia, pertanto, trascurato (rectius: omesso totalmente)l’esame della CTU espletata nel giudizio di primo grado relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale per l’appunto la rilevanza della tracce lasciate dalla smart e dal mezzo pesante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. .

Ebbene, rileva il Collegio che appare evidente che quanto riportato palesa che il motivo si colloca del tutto al di fuori del paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

La riprodotta struttura argomentativa si palesa non già come imputazione alla corte territoriale di un omesso esame di fatti, sebbene accertati dalla c.t.u. e dunque assunti come tali, ma si concreta in una sollecitazione a rivalutare le implicazioni delle affermazionidella c.t.u., assumendo che esse sono state mal apprezzate dalla corte di merito: in particolare, il motivo contrappone alla motivazione della corte una diversa valutazione delle affermazioni della c.t.u.

Non v’è traccia di individuazione del fatto omesso, ma, come rivela lo stesso tenore dell’ultimo periodo riprodotto, quando parla di “rilevanza”, così sottintendendo ex necesse una censura all’apprezzamento, si critica – tra l’altro assertoriamente ed in termini che, sotto il profilo della decisività, nemmeno il precedente paradigma d el n. 5 dell’art. 360 c.p.c. avrebbe ammesso– la valutazione di affermazioni del c.t . u.

Le citazioni di giurisprudenza di questa Corte che vengono fatte dopo quanto riprodotto, risultano del tutto prive di pertinenza con quanto argomentato.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.600(oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10087/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e domiciliatopresso il domicilio digitale Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1497/2020 depositata il 9/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando che, il giorno 26 giugno 2006 alle ore 11, mentre percorreva a bordo della propria autovettura Smart l’autostrada A19 in direzione Palermo - Catania, ed era all’altezza dello svincolo di Bagheria in corsia di sorpasso, venne urtato sulla fiancata laterale destra da un mezzo rimasto non identificat o che ne alterò l’assetto di marcia. In conseguenza dell’impatto egli perse il controllo del mezzo, il quale ruotando in senso orario attraversò in senso obliquo la carreggiata e si andò a schiantare contro il guard rail , scavalcandolo e ribaltandosi nell’adiacente scarpata.[OSCURATO:PERSONA], che riportò nel sinistro gravi danni fisici mentre la Smart andò distrutta, avendo successivamente avuto conoscenza di un’altra autovettura coinvolta nel sinistro , dopo avere convenuto la suaconducente in giudizio, poiché in esso (che veniva poi abbandonato) era emerso che quella conducente non risultava responsabile, in quanto, all’esito diuna CTU, era risultato che il sinistro era imputabile ad un autocarro di grosse dimensioni rimasto non identificato, convenne, come riferito, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, la [OSCURATO:PERSONA], che si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. All’esito di CTU che confermò la compatibilità dei danni riportati dalla Smart con una spinta violenta da tergo prodotta da un mezzo pesante, il Tribunale adito accolse la domanda e condannò la compagnia a pagare al Tagliareni l’intero importo del risarcimentodi € 177.958,57, oltre interessi legali e spese. A seguito di appello della Unipolsai,la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1497 del 9/10/2020, ha accolto il gravame della compagnia, reputando che , pur ritenendo provato che l’attore avesse perso il controllo del proprio mezzo a causa di un urto proveniente dal retro, che aveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra, e che, in conseguenza dell’urto, la Smart avesse “scarrocciato” in avanti (secondo quanto affermato sia dal CTU nominato nel primo grado del giudizio sia da quello nominato nell’ambito del giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti della conducente di uno dei veicoli coinvolti), nessun elemento di prova consentiva di avvalorare la ricostruzione della dinamica del sinistro quale effettuata dal giudice di prime cure né di provare in alcun modo la concreta dinamica dello scontro. Conseguentemente, in difetto dell’accertamento in concreto della condotta tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti, la Corte d’Appello ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. ed ha condann ato la compagnia, sempre nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada,al risarcimento del 50% del danno subìto dall’attore, oltre interessi legali, condannando l’attore alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Sicilia, resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissatoper la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa e carenza assoluta di motivazione - il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, pur avendo preso cognizione del contenuto sostanziale delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ed averle ritenute pienamente condivisibili, si è discostato dalle conclusioni del CTU, dissentendo da esse senza affatto motivare il proprio dissenso. In particolare, osserva che la corte del gravame, limitandosi a fare riferimento alla presunta mancata collisione dei due mezzi coinvolti sulla base della distanza esistente tra le tracce gommose lasciate sul suolo, e ritenendo inesistenti altri mezzi di prova atti a confermare la ricostruzione del sinistro quale proposta dall’attore, ha dato luogo ad una motivazione meramente apparente con la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti –art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.-lamenta che il giudice ha omesso di effettuare il vaglio critico sulla CTU, vertente su fatti decisivi, concludendo per l’assenza di prova dell’esatta dinamica del sinistro quando, invece, il CTU, in replica alle osservazioni del consulente di parte, aveva ipotizzato che il mezzo avesse perso aderenza rispetto alla strada,all’atto di effettuare una brusca manovra a sinistra. Dunque il giudice ha del tutto omesso di valutare la rilevanza delle tracce rilasciate dalla Smart e dal mezzo pesante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. In via preliminare si rileva che entrambi i motivi sono inammissibili per una ragione che prescinde dall’esame della loro prospettazionee cioè per il fatto di attingere entrambi alla sola parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza che riguarda la presenza di tracce gommose rimaste sul manto stradale compatibili con una forte ed improvvisa spinta in avanti ricevuta dalla Smart da sinistra e dunque con l’iniziale e violento scarrocciamento della medesima in avanti quale affermata sia dal CTU nel giudizio di primo grado sia dal tecnico nominato nel giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti della conducente dell’altro veicolo. I motivi, invece, non censurano la parte della sentenza che ha evidenziato la presenza di contraddizioni nell’argomentazione del giudice di primo grado e che ha, in ogni caso, consentito al giudice di concludere che l’attore ave va perduto il controllo del proprio mezzo in seguito e a causa di un urto proveniente dal retro, e che il veicolo retrostanteaveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra. Ne segue che, già per questo rilievo, i due motivi non correlandosi, come avrebbero dovuto, alla motivazione nella sua effettività e dunque anche nella sua completezza,si presentano inidonei a svolgere la funzione propria del mezzo di impugnazione. Ciò premesso e passando all’esame dei singoli motivi si rileva che il primo deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi tratti aliunderispetto alla motivazione, così non rispettando i criteri di deduzione indicati daCass., Sez. Un. n. 8053 e 8054 del 2014 secondo cui : “ La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. Il motivo prospetta il vizio motivazionale sulla base di un confronto della motivazione con le risultanze della c.t.u. e tanto lo pone al di fuori del vizio per come individuato dalle Sezioni Unite. Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta non un omesso esame di un fatto, alla stregua delle dette S.U., ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti prospettando una errata valutazione delle emergenze della c.t.u. Al riguardo va data continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui: “ L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente” ( Cass., 6 - 3, n. 12387 del 24/6/2020; Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022; Cass., 3 n. 6322 del2/3/2023). [OSCURATO:PERSONA] osserva, per ragioni di completezza (posto che nella specie, come si vedrà riferendo l’argomentare del motivo, non viene in rilievo una successione di c.t.u), che rispetto a tale consolidato orientamento, non è dissonante Cass., 6-3, n. 18598 del 7/9/2020, secondo la quale:“Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito , siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti”. E’ infatti evidente che il precedente del 2020, concernendo l’omesso esame di una c.t.u. successiva, non si pone in alcunmodo in difformità ma in piena continuità con il più recenterichiamato indirizzo giurisprudenziale. Ciò premesso, il Collegio rileva invece che, ad evidenziare che il motivo si pone al di fuori della logica che compete al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in generale e con riferimento al suo atteggiarsi quando si evoca la c.t.u. , è sufficiente lo stesso incipit della sua illustrazione, dove si legge quanto segue: La sentenza della Corte di Appello risulta erronea, ai sensi dell’art. 360 comma primo n.5 c.p.c., per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale valutato illogicamente e contraddittoriamente le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, in risposta alle osservazioni sollevate dal perito di parte appellante, omettendo con ciò l’esame su fatti decisivi per il giudizio. Tale vizio si verifica quando l’errore del Giudice nonriguarda l’esistenza o meno del fatto ma la sua erronea percezione e valutazione ai fini della decisione assunta. I n particolare, richiamando quanto già dedotto ed esposto nel precedente motivo di cassazione della sentenza impugnata, la decisione del Giudice di Appello dovrebbe scaturire da una analisi attenta e circostanziata della consulenza tecnica, in quanto il Giudice del gravame avrebbe dovuto assumere quale oggetto di cognizione le risposte date dal CTU ai rilievi del consulente di parte, prendendo espressamente posizione sulle stesse, senza possibilità di ritenerle implicitamente disattese, in quanto incompatibili con le argomentazioni accolte, omettendo così di effettuare il vaglio critico della CTU, vertente su fatti decisivi, i quali non potevano essere pretermessi dal Giudice. Infatti, nella sentenza della Corte di Appello si legge “appare troncante la considerazione (sic!) che le tracce gommose lasciate sull’asfalto dal mezzo pesante, ritenute dal c.t.u. rivelatrici dell’azione di spinta sull’autovettura, non appaiono a questo Collegio pienamente compatibili con tale assunto, o quanto meno indicative in modo sufficientementeunivoche. Infatti, dal rilievo planimetrico in atti e dalla analitica descrizione delle tracce presenti sul manto stradale, effettuata dal c.t.u. emerge che le tracce gommose dell’autovettura dell’attore sono iniziate alla distanza di alcune decine di metri dalla fine delle tracce gommose lasciate dal mezzo pesante: nel dettaglio le ultime tracce del mezzo pesante sono state rilevate a partire dal Km 6,740 e sono di lunghezza differente – 12 metri ed un metro -se pur parallele, entrambe spostate verso sinistra; mentre le prime tracce gommose riconducibili all’autovettura dell’attore partono dal Km 6,802. Ora, se il violento scarrocciamento del veicolo fosse stato determinato dall’urto del mezzo pesante, le rispettive tracce avrebbero dovuto presentarsi se non sovrapposte, quanto meno in continuità, secondo un principio, se non intuitivo, quanto meno appartenente alle comuni regole di esperienza.”. Ma come precedentemente evidenziato, il consulente d’ufficio, aveva già avuto modo di chiarire l’esatta dinamica del sinistro in risposta a delle precise osservazioni sollevate dal consulente di parte, che aveva contestato che “Vista la distanza tra tali tracce gommose, è palmare che non vi possa essere stato alcun conflitto tra la smart ed il veicolo che ha impresso al suolo le tracce gommose gemellate indicate nello schizzo di campagna (giova evidenziare che la distanza tra le tracce gommose, trasversalmente è riferibile alle differenti carreggiate in cui si trovano, longitudinalmente è pari a circa 50 metri tra la fine delle tracce gemellate e l’inizio delle tracce di scarrocciamento della smart). Il CTU, infatti, in risposta a dette osservazioni, con puntualità e precisione, aveva rilevato che “la distanza tra le tracce gommose può semplicemente far asserire che non vi è stato conflitto tra i due mezzi (mezzo pesantee Smart) durante la frenata del primo. Il CTU aveva già evidenziato che la terza coppia di tracce gommose gemellate ha una lunghezza diversa (12 metri destra e circa un metro sinistra) e ciò significa che il mezzo pesante ha effettuato una brusca manovra verso sinistra spostando il suo baricentro e caricando buona parte del peso sui pneumatici di destra e scaricando, contemporaneamente quelli di sinistra fino alla perdita di aderenza di questi (che infatti non lasciano più tracce). Successivamente il mezzo pesante continua la sua corsa non più in frenata e quindi senza lasciare tracce ed andando ad impattare la smart, che si trovava in corsia di sorpasso”. È di lapalissiana evidenza che la Corte di Appello abbia, pertanto, trascurato (rectius: omesso totalmente)l’esame della CTU espletata nel giudizio di primo grado relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale per l’appunto la rilevanza della tracce lasciate dalla smart e dal mezzo pesante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. . Ebbene, rileva il Collegio che appare evidente che quanto riportato palesa che il motivo si colloca del tutto al di fuori del paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. La riprodotta struttura argomentativa si palesa non già come imputazione alla corte territoriale di un omesso esame di fatti, sebbene accertati dalla c.t.u. e dunque assunti come tali, ma si concreta in una sollecitazione a rivalutare le implicazioni delle affermazionidella c.t.u., assumendo che esse sono state mal apprezzate dalla corte di merito: in particolare, il motivo contrappone alla motivazione della corte una diversa valutazione delle affermazioni della c.t.u. Non v’è traccia di individuazione del fatto omesso, ma, come rivela lo stesso tenore dell’ultimo periodo riprodotto, quando parla di “rilevanza”, così sottintendendo ex necesse una censura all’apprezzamento, si critica – tra l’altro assertoriamente ed in termini che, sotto il profilo della decisività, nemmeno il precedente paradigma d el n. 5 dell’art. 360 c.p.c. avrebbe ammesso– la valutazione di affermazioni del c.t . u. Le citazioni di giurisprudenza di questa Corte che vengono fatte dopo quanto riprodotto, risultano del tutto prive di pertinenza con quanto argomentato. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.600(oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri
Sentenza Cassazione n. 29458/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris