CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38687/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, presentato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo sia al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, avendo valorizzato la mancanza dell'unicità del disegno criminoso, che all'ulteriore motivo in punto di determinazione della pena, ancorata ai minimi edittali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso