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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03733/2022

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ente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) LOGUERCIO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist.

Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez.

Dist.Taranto ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Taranto, in data 27/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e LOGUERCIO Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. loro ascritto in concorso, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi parte civile.

2. Ricorre per cassazione il LOGUERCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento del conferimento dell'incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era già a conoscenza della falsità del sinistro sulla base di una pluralità di elementi desumibili dalla documentazione acquisita e dalle valutazioni del perito.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall'investigatore privato ZANANTONI.

Si censura il riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, ad un orientamento giurisprudenziale inapplicabile al caso di specie, dove oggetto dell'incarico era la ricerca di elementi di reato, con la conseguente necessità di applicare le garanzie codicistiche.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto di alcune difformità tra quanto riferito in dibattimento rispetto alla relazione dello ZANANTONI, che aveva svolto investigazioni prima dell'incarico. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione del perito.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Si censura la sentenza per non aver operato la necessaria valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Si lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello.

3. Ricorre per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela.

Si rileva che nessun elemento di novità era desumibile dall'attività svolta dalla società di investigazioni, e che comunque lo ZARANTONI aveva raggiunto gli indagati prima che la società ricevesse la lettera di incarico. 3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente.

4. Con requisitoria ritualmente trasmes:sa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo e aspecifico delle censure prospettate.2 [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Per ciò che riguarda le censure relative all'asserita tardività della querela, che sono state formulate da entrambi i ricorrenti e che possono qui essere esaminate congiuntamente, occorre qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio» (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risulta immune da censure qui deducibili sia l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla mancanza di prove della conoscenza della falsità del sinistro, da parte della società assicuratrice, prima ancora della redazione e trasmissione della relazione investigativa a firma dello ZANANTONI; sia l'ulteriore precisazione secondo cui l'affidamento di tale incarico doveva ritenersi opportuno, per la predetta società, prima di avventurarsi in un procedimento penale senza essere ragionevolmente certa della falsità del sinistro denunciato.

3. Manifestamente infondati risultano poi le censure, formulate dal LOGUERCIO, di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall'investigatore privato ZANANTONI: risultando pienamente applicabili — a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente — i principi più volte affermati da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo» (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674).

Quanto poi alla tempistica dell'acquisizione di tali contributi dichiarativi, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del 3 soggetto, avendo natura del tutto facoltativa» (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286).

4. Manifestamente infondati sono i rilievi formulati da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

La Corte territoriale ha per un verso sottolineato come gli appellanti non si fossero confrontati con gli snodi essenziali del percorso argomentativo posto dal Tribunale, costituiti dalle plurime insanabili discrasie rinvenute nelle dichiarazioni dei soggetti asseritannente coinvolti nel sinistro, quanto alla dinamica, alla presenza di lesioni, all'orario ecc. (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata); per altro verso, ha preso in considerazione, disattendendoli, i rilievi della difesa LOGUERCIO in ordine a pretese discrasie nelle dichiarazioni dello ZANANTONI (del tutto irrilevanti e comunque inidonee a mettere in discussione il complessivo apporto fornito dall'investigatore), a una possibile confusione tra sinistri in cui poteva essere caduto il LOGUERCIO (non ricostruita con sufficiente specificità e comunque inverosimile, anche per il modesto arco temporale decorso dalla data dell'incidente a quella delle domande a lui rivolte).

Si è dunque dinanzi ad una "doppia conforme" diffusamente argomentata che impedisce di tornare su questioni di merito, e che rende priva di qualsiasi consistenza la doglianza dello [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la motivazione della Corte territoriale sarebbe solo apparente.

5. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle ulteriori censure proposte dal LOGUERCIO.

In ordine alla necessità di escutere il perito, la Corte ha ineccepibilmente escluso tale necessità, chiarendo che il giudizio di "compatibilità" dei danni non era certamente in grado di vulnerare la valutazione di inesistenza del sinistro, nei termini denunciati, avuto riguardo alle plurime discrasie riscontrate nel narrato dei pretesi protagonisti, e che non poteva evidentemente attribuirsi alla valutazione di compatibilità, espressa nell'elaborato, altro significato che una possibile verificazione del sinistro, non quella del suo effettivo accadimento.

Quanto poi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni della Corte d'Appello in ordine al fatto che la condotta delittuosa mirava a depauperare la compagnia di migliaia di euro risultano del tutto immuni da rilievi deducibili in questa sede.

Del tutto generiche risultano, infine, le doglianze formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione che, quanto al primo aspetto, non solo ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, ma ha anche posto in rilievo - in senso ostativo - le connotazioni della condotta (coinvolgimento di più persone nell'accordo fraudolento; simulazione di lesioni colpose).

Quanto al secondo aspetto, il giudizio di congruità della pena, perché proporzionata alla non modesta 4 gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, risulta ampiamente idoneo ai fini che qui interessano, avuto riguardo ai principi affermati da questa Suprema Corte laddove - come nel caso di specie - il trattamento sanzionatorio sia di poco superiore al minimo edittale.

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Non si ritiene di dover accogliere la richiesta di liquidazione degli onorari presentata dal difensore di parte civile, limitatosi a depositare le proprie conclusioni: e ciò in applicazione dell'orientamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di "Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) LOGUERCIO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist.Taranto ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Taranto, in data 27/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e LOGUERCIO Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. loro ascritto in concorso, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il LOGUERCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento del conferimento dell'incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era già a conoscenza della falsità del sinistro sulla base di una pluralità di elementi desumibili dalla documentazione acquisita e dalle valutazioni del perito. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall'investigatore privato ZANANTONI. Si censura il riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, ad un orientamento giurisprudenziale inapplicabile al caso di specie, dove oggetto dell'incarico era la ricerca di elementi di reato, con la conseguente necessità di applicare le garanzie codicistiche. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto di alcune difformità tra quanto riferito in dibattimento rispetto alla relazione dello ZANANTONI, che aveva svolto investigazioni prima dell'incarico. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione del perito. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver operato la necessaria valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Si lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello. 3. Ricorre per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si rileva che nessun elemento di novità era desumibile dall'attività svolta dalla società di investigazioni, e che comunque lo ZARANTONI aveva raggiunto gli indagati prima che la società ricevesse la lettera di incarico. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente. 4. Con requisitoria ritualmente trasmes:sa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo e aspecifico delle censure prospettate.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda le censure relative all'asserita tardività della querela, che sono state formulate da entrambi i ricorrenti e che possono qui essere esaminate congiuntamente, occorre qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio» (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risulta immune da censure qui deducibili sia l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla mancanza di prove della conoscenza della falsità del sinistro, da parte della società assicuratrice, prima ancora della redazione e trasmissione della relazione investigativa a firma dello ZANANTONI; sia l'ulteriore precisazione secondo cui l'affidamento di tale incarico doveva ritenersi opportuno, per la predetta società, prima di avventurarsi in un procedimento penale senza essere ragionevolmente certa della falsità del sinistro denunciato. 3. Manifestamente infondati risultano poi le censure, formulate dal LOGUERCIO, di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall'investigatore privato ZANANTONI: risultando pienamente applicabili — a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente — i principi più volte affermati da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo» (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674). Quanto poi alla tempistica dell'acquisizione di tali contributi dichiarativi, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del 3 soggetto, avendo natura del tutto facoltativa» (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286). 4. Manifestamente infondati sono i rilievi formulati da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte territoriale ha per un verso sottolineato come gli appellanti non si fossero confrontati con gli snodi essenziali del percorso argomentativo posto dal Tribunale, costituiti dalle plurime insanabili discrasie rinvenute nelle dichiarazioni dei soggetti asseritannente coinvolti nel sinistro, quanto alla dinamica, alla presenza di lesioni, all'orario ecc. (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata); per altro verso, ha preso in considerazione, disattendendoli, i rilievi della difesa LOGUERCIO in ordine a pretese discrasie nelle dichiarazioni dello ZANANTONI (del tutto irrilevanti e comunque inidonee a mettere in discussione il complessivo apporto fornito dall'investigatore), a una possibile confusione tra sinistri in cui poteva essere caduto il LOGUERCIO (non ricostruita con sufficiente specificità e comunque inverosimile, anche per il modesto arco temporale decorso dalla data dell'incidente a quella delle domande a lui rivolte). Si è dunque dinanzi ad una "doppia conforme" diffusamente argomentata che impedisce di tornare su questioni di merito, e che rende priva di qualsiasi consistenza la doglianza dello [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la motivazione della Corte territoriale sarebbe solo apparente. 5. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle ulteriori censure proposte dal LOGUERCIO. In ordine alla necessità di escutere il perito, la Corte ha ineccepibilmente escluso tale necessità, chiarendo che il giudizio di "compatibilità" dei danni non era certamente in grado di vulnerare la valutazione di inesistenza del sinistro, nei termini denunciati, avuto riguardo alle plurime discrasie riscontrate nel narrato dei pretesi protagonisti, e che non poteva evidentemente attribuirsi alla valutazione di compatibilità, espressa nell'elaborato, altro significato che una possibile verificazione del sinistro, non quella del suo effettivo accadimento. Quanto poi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni della Corte d'Appello in ordine al fatto che la condotta delittuosa mirava a depauperare la compagnia di migliaia di euro risultano del tutto immuni da rilievi deducibili in questa sede. Del tutto generiche risultano, infine, le doglianze formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione che, quanto al primo aspetto, non solo ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, ma ha anche posto in rilievo - in senso ostativo - le connotazioni della condotta (coinvolgimento di più persone nell'accordo fraudolento; simulazione di lesioni colpose). Quanto al secondo aspetto, il giudizio di congruità della pena, perché proporzionata alla non modesta 4 gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, risulta ampiamente idoneo ai fini che qui interessano, avuto riguardo ai principi affermati da questa Suprema Corte laddove - come nel caso di specie - il trattamento sanzionatorio sia di poco superiore al minimo edittale. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Non si ritiene di dover accogliere la richiesta di liquidazione degli onorari presentata dal difensore di parte civile, limitatosi a depositare le proprie conclusioni: e ciò in applicazione dell'orientamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di "Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
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