CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moritz [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Verita'-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 608/2024depositata il 25/03/2024.Numero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale succedeva in corso di causa SPV Project 1904S.r.l. nella titolarità del credito, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo diaccertare e dichiarare, in via principale, il carattere simulato e, in viasubordinata, l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dei seguenti negozidispositivi del proprio patrimonio: cessione di quota di immobile conaccollo di quota di mutuo in esecuzione di accordo di separazioneconsensuale tra coniugi in seguito a negoziazione assistita, concui [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la quota di metàdella proprietà dei beni immobili ivi individuati; compravendita stipulatal’11 novembre 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] alienava a [OSCURATO:PERSONA] eindividuati. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Instaurato il contraddittorio tra le parti, il giudice disponeva la separazionedella domanda avente ad oggetto la revoca e/o simulazione dell’atto arogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre 2016 a favore dei genitoridell’alienante [OSCURATO:PERSONA] dalla domanda avente ad oggetto la revoca osimulazione dell’atto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre2016 a favore della ex coniuge. Successivamente interveniva nelprocesso [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del creditooriginariamente vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché del fideiussore [OSCURATO:PERSONA].2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.296/2021, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di SPV Project 1904S.r.l. per mancata prova della cessione del credito facente parte di unaNumero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026cessione in blocco dei crediti della banca originaria creditrice econdannava la stessa a rifondere alle parti le spese di lite.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello. Si costituiva altresì MoritzRandi Hollyn. La Corte d’Appello di Bologna, pur ritenendo fondato il primomotivo di appello in merito alla titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente sussistenza della legittimazione della stessaad intervenire in giudizio, nel merito rigettava la domanda revocatoriadella banca attrice, condannando l’appellante alla rifusione delle spese dilite in favore degli appellati costituiti, con distrazione in favore deldifensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.4. Con ricorso notificato il 31/05/2024, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n. 608/2024 della Corted’Appello di Bologna pubblicata il 25/03/2024 e notificata il 02/04/2024.Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocontroricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., laparte ricorrente, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.1414 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e 115 c.p.c.; vizio di motivazioneper errata valutazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridichefondanti l’azione di simulazione; omessa valutazione circa i fatti decisiviper il giudizio in relazione all’omesso esame di elementi istruttori”.Sostiene la ricorrente che la decisione è censurabile nella parte in cui si èlimitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudiziodall’appellante, limitandosi a dedurre sul punto che “gli elementi presuntiviallegati risultano inconsistenti, irrilevanti e comunque inidonei”, maomettendo di considerare nella loro sintesi il valore indiziario di tutti glielementi presuntivi dedotti in uno con le prove offerte a supportoprobatorio. Aggiunge che, se adeguatamente e correttamente valutati iNumero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatti dirimenti, i documenti e le presunzioni offerte, gravi, precise econcordanti, avrebbero condotto la Corte ad una decisione diametralmenteopposta. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità la parte nonpuò dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprievalutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabilidai mezzi di prova acquisiti nel giudizio, mentre l'illegittima utilizzazione diprove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure ainformazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabileconnessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto eventualmente integranteviolazione dell'art. 115 c.p.c. In definitiva, la ricorrente chiede in sede dilegittimità una diversa valutazione degli elementi indiziari già resi oggettodi valutazione, e certamente non omessi, preclusa per principio ormaistabilito e consolidatosi in numerosi precedenti, tra cui si annoverano, trale più recenti, le decisioni di cui a Cass. 13085 del 16/05/2025 e Sez. U - ,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024.7. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362, 1322 e 2901 c.c.; vizio di motivazione della sentenza; omessoesame di fatti decisivi per il giudizio”. Il motivo è inammissibile. Rispettoagli accordi di separazione, emblematico della inammissibilità del motivo èl’argomentazione secondo cui l’accordo di separazione consensuale da cuiscaturisce l’atto impugnato andrebbe diversamente interpretato in forzadegli elementi probatori offerti (mantenimento di residenza dell’alienantenella casa familiare ceduta alla moglie, etc.). La Corte d’Appello avrebbe,in tesi, dovuto propendere per la connotazione della gratuità dellacessione posta in essere in sede di separazione personale, non avendoofferto una giustificazione compiuta, ai fini della sottrazione, dellafattispecie, all’area della disciplina che l’art. 2901 c.c. riserva agli atti atitolo gratuito. In definitiva, la ricorrente insiste sul fatto che la CorteNumero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026d’appello avrebbe errato non perché ci sia stato uno specifico errore didiritto nell’applicazione dell’art. 2901 c.c., ovvero anche delle normeermeneutiche da applicarsi agli accordi assunti tra gli ex coniugi, o nellaindividuazione della fattispecie corretta, ma solo perché, valutandodiversamente gli elementi indiziari addotti, avrebbe dovuto giungere a unesito diverso da quello raggiunto: esattamente quel tipo di accertamentoche, per quanto sopra già evidenziato, non può essere chiesto in sede dilegittimità. In merito, è sufficiente rilevare che la Corte d’appello, convalutazione non internamente contradittoria o apparente, rispettosa delminimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014, tenuto conto deglielementi probatori e indiziari raccolti, ha ritenuto che risultasse provatoche l’atto dispositivo dell’immobile sito in Castel S. Pietro di cui all’accordodi separazione del 2016 non fosse a titolo gratuito: l’atto è infatti statoritenuto in esecuzione di in un accordo solutorio compensativo del fattoche la ex coniuge non avrebbe più percepito il consistente reddito dilavoro per l’attività svolta all’interno della società, né il bene sarebbestato più conferito nel trust, come convenuto nell’accordo del 2013, edunque fosse inclusivo di onerosi impegni di mantenimento della moglie edei tre figli, nonché dell’ accollo del mutuo a carico dell’ex marito, postoche nel settembre 2016, all’epoca della cessione di cui è causa, i due exconiugi, già formalmente divorziati sin dal 2013 negli [OSCURATO:PERSONA], ove laMoritz si era trasferita con i tre figli (quindi prima che Sforzasottoscrivesse la fideiussione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]), avevano condotto viteseparate. Ciò ha comportato il venire meno di qualsivoglia presunzione digratuità e di conoscenza derivante dal rapporto di coniugio e/oconvivenza, valendo invece la presunzione che la signora Moritz,separatasi dal marito e trasferitasi negli [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2013, maisia venuta a conoscenza della fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] a favore diNumero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026come anzidetto, è volta a mettere in discussione l’esito di valutazionifattuali insindacabili in tale sede processuale, non porgendoargomentazioni idonee a dimostrare la violazione delle norme citate conspecifico riferimento ai paradigmi da utilizzarsi ai fini dell’interpretazionedella volontà delle parti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del11/03/2025; Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 - , Ordinanza n.27136 del 15/11/2017).8. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la partericorrente invoca la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. pererrata liquidazione delle spese di lite in contrasto logico con le statuizionirese nel corpo della sentenza impugnata e per ritenuta sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13 comma 1- quater del dpr 30 maggio 2002 n.115 per il raddoppio del contributo unificato. Vizio di motivazione dellasentenza impugnata”. Il motivo è inammissibile là dove afferma che laCorte di merito avrebbe dovuto considerare la parziale soccombenza delleparti appellate in ragione dell’ accoglimento del motivo di appello dellabanca sulla questione della legittimazione ad agire, negata alla cessionariadal giudice di primo grado, dovendosi la soccombenza valutare in ragionedell’esito complessivo della lite e non dei singoli punti in contestazione. Ilsindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento dellaviolazione del principio di soccombenza, non predicabile nel caso inesame, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia larelativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, oveprevisti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggiodel potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860del 15/04/2025; Cass.Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008). Tale valutazione, poi, siNumero registro generale 13674/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 16249/2026Data pubblicazione 25/05/2026rafforza in relazione alla considerazione, valevole solo ad colorandum, chela invocata “parziale soccombenza dell’appellante” in tesi non valutata nontrova argomenti spendibili innanzi a questa Corte, là dove la Corted’appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha consideratolegittimata l’attrice cessionaria nonostante la contestazione, da parte deiconvenuti, dell’intervenuta cessione di credito con argomenti del tuttocontrastanti con l’indirizzo segnato da questa Corte in merito alla provadella successione nel credito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26855 del06/10/2025; Cass. sez.3, n. 34641 del 29/12/2025) .9. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; incomplessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]