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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16840/2026

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sente procedimentoall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-liato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 290- ricorrente -CONTROComune di Santomenna, in persona del sindaco pro tempore- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1238/2021, depo-sitata il 2/9/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026RILEVATO CHE:1.

Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Salerno il pagamento di lire77.773.873 nei confronti del Comune di Santomenna, di cui lire40.730.242 (punto I) per incarico di «alta sorveglianza» di lavori diriparazione e ricostruzione ex lege n. 219 del 1981, e lire 36.943.631(punto II) per l'incarico di direzione dei lavori di realizzazione di unastrada pubblica.Tali somme venivano richieste «poiché egli vanta nei confrontidel Comune un credito […] vuoi in via contrattuale […] vuoi in ognicaso in via di indennizzo per indebito arricchimento[..]».2.

Il Comune proponeva opposizione, mentre l'opposto, in corsodi causa, insisteva nelle domande sia contrattuale sia di indebito ar-ricchimento.3.

Il Tribunale, con sentenza n. 985 del 2003, rilevata l'inammis-sibilità della domanda di indebito arricchimento e l'assenza di un for-male contratto di incarico per la parte relativa la direzione dei lavori,e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna del Comune al paga-mento della somma di euro 12.926,48, a titolo di residuo creditoderivante dallo svolgimento dell'incarico di alta sorveglianza, per ilquale era stata riconosciuta l'esistenza del contratto.4.

Proponeva appello il Timpone, deducendo che aveva presen-tato l'azione di indebito arricchimento per il caso in cui l'azione con-trattuale fosse stata ritenuta carente del titolo posto a suo fonda-mento.5.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 415 del 7/4/2008, rigettava l'appello rilevando che la domanda proposta in viaalternativa ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., in sede monitoria,era inammissibile.2 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/20266.

Proponeva ricorso per cassazione il Timpone evidenziando,con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., dovendo il giudice dell'op-posizione pronunciare sulla pretesa fatta valere con il ricorso moni-torio e, con il secondo motivo, di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto ladomanda, pure ritenuta inammissibile nella fase monitoria, non po-teva essere considerata domanda nuova se riproposta nel giudizio diopposizione.7.

Questa Corte, con sentenza n. 3820 del 25/2/2015, accoglievai due motivi di ricorso, evidenziando che la domanda di indebito ar-ricchimento non costituiva una nuova domanda, ma esclusivamenteuna emendatio libelli.In ogni caso, l'opposto poteva formulare, per effetto delle difesedell'opponente, una reconventio reconventionis.Soprattutto, la Corte di cassazione affermava che «la domandaandava pertanto esaminata».Aggiungeva, inoltre, che «andava in ogni caso valutata l'utilitàdell'attività posta in essere dal professionista».8.

La Corte d'appello di Salerno, in sede di rinvio, con sentenzan. 1238/2021, depositata il 2/9/2021, rigettava nuovamente l'ap-pello del Timpone.In particolare, per quel che ancora qui rileva, evidenziava chenon si poneva più la questione relativa alla domanda contrattuale,definita nei precedenti gradi con il parziale accoglimento per l'inca-rico di «alta sorveglianza», mentre, quanto al merito, richiamava lagiurisprudenza di legittimità per cui al privato creditore è preclusal'azione di ingiustificato arricchimento, «posto che essa può esserevalutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrat-tuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima siarigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non3 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondatasu titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento»(si citavano Cass. n. 11682/2018; Cass. n. 6295 del 2013).Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, la domanda con-trattuale era stata rigettata «perché non era sostenuta da un con-tratto scritto», e ciò «per il superiore principio, non consente l'acco-glimento della domanda sussidiaria formulata per la medesima cau-sale sotto il profilo dell'indebito arricchimento».Aggiungeva che a ciò non ostava la remissione al Giudice d'ap-pello della valutazione della domanda di indebito arricchimento, inquanto la natura aperta del giudizio di rinvio lasciava la Corte liberanel riesame del merito della controversia.9.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilTimpone, depositando anche memoria scritta.10.

È rimasto intimato il Comune di Santomenna.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 91, 277 e 384, secondocomma, c.p.c.; artt. 2041 e 2042 c.c. (art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.)».Per il ricorrente la Corte territoriale ha deciso in violazione deiprincipi affermati con la sentenza della Corte di cassazione.La domanda di indebito arricchimento era stata proposta, sindall'inizio, nel ricorso per decreto ingiuntivo, come alternativa alladomanda ordinaria contrattuale.Non trattavasi dunque di domanda subordinata, ma alternativa,che andava decisa autonomamente rispetto alla domanda contrat-tuale.4 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026Nonostante la decisione della Corte di cassazione, con la sen-tenza n. 3820 del 2015, «che imponeva al giudice del rinvio di giu-dicare sulla domanda di indebito arricchimento alternativamente, equindi indipendentemente, dalla (decisione sulla) domanda contrat-tuale», la Corte territoriale, invece, ha ritenuto illegittimamente pre-clusa la valutazione della domanda di ingiustificato arricchimento.Eppure, la domanda del ricorrente è stata respinta proprio e soloper difetto del titolo contrattuale posto suo fondamento.Erano dunque sussistenti tutti presupposti della sussidiarietà exart. 2042 c.c. per l'esame della domanda di indebito arricchimento.Tra l'altro, la Corte di cassazione ha espressamente imposto laCorte d'appello di valutare l'utilitas.2.

Il motivo è fondato.2.1.

È sufficiente osservare che l'ordinanza di questa Corte n.3820 del 2015, accogliendo il ricorso per cassazione proposto dalTimpone, non solo ha ritenuto che la domanda di ingiustificato arric-chimento costituiva una mera emendatio libelli, sicché doveva essereaffrontata dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, ha affermato che ladomanda di ingiustificato arricchimento «andava pertanto esami-nata».Questa Corte ha anche chiarito che non ignorava la più recentegiurisprudenza sulla necessità della forma scritta ad substantiam perla stipulazione del contratto d'opera professionale con la PA, essendonecessaria la dimostrazione del diritto ad un compenso determinatosulla scorta di un patto espresso e specifico, ma ha aggiunto che«andava in ogni caso valutata l'utilità dell'attività posta in essere dalprofessionista».La Corte d'appello, dunque, non poteva in ogni caso discostarsida quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 3820 del2015, costituendo ormai giudicato interno l'affermazione della piena5 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026legittimità della domanda di ingiustificato arricchimento, essendo ri-servata alla Corte di merito, in sede di rinvio, esclusivamente la va-lutazione «sull'utilità dell'attività posta in essere dal professionista».La Corte d'appello, invece, ha palesemente violato l'art. 384, se-condo comma, c.p.c., non solo applicando principi giurisprudenzialinon pertinenti (in quanto nella specie non si trattava di mancato rag-giungimento della prova del diritto di credito originato da contratto,ma della necessità del contratto scritto nei rapporti negoziali con laPA), ma anche ponendosi in contrasto aperto con la pronuncia diquesta Corte, laddove il giudice del rinvio ha affermato che «[a] ciònon osta la remissione a questa Corte, da parte del giudice di legit-timità, della valutazione della domanda di indebito arricchimento, dalmomento che la natura “aperta” che nello specifico ha il presentegiudizio di rinvio lasciava Corte libera nel riesame del merito dellacontroversia e la decisione appena assunta non pone nel nulla l'ope-ratività del decisum di legittimità in relazione agli effetti finali dellacausa».Trattasi di affermazione erronea, in quanto il giudizio di rinvio èun giudizio «chiuso» (Cass., sez. 2, 27/10/2023, n. 29879; Cass.,sez.

L, 23/772024, n. 20423; anche Cass. n. 4683 del 2024), nonpotendo il giudice del rinvio opporsi alla necessaria valutazione dellautilità dell'attività posta in essere dal professionista, come espressa-mente disposto da questa Corte con ordinanza n. 3820 del 2015.Per questa Corte, infatti, il giudizio di rinvio, quando la SupremaCorte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad unnuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase diquello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassun-zione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulsoprocessuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosicon la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è6 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rileva-bile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presuppostinecessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in di-ritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nellapregressa fase di merito (Cass., sez. 1, 24/6/2025, n. 16915).Del resto, questa Corte, con la pronuncia n. 3820 del 2015, nonha fatto altro che uniformarsi alla giurisprudenza consolidata di le-gittimità per cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cuiall'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avan-zata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra do-manda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fon-data sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ov-vero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine deltitolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima siarigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per ca-renza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illi-ceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative ocon l'ordine pubblico (Cass., n. 33954 del 2023; n. Cass. 6735 del2024).3.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.7 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 11764/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sente procedimentoall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-liato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 290- ricorrente -CONTROComune di Santomenna, in persona del sindaco pro tempore- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1238/2021, depo-sitata il 2/9/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026RILEVATO CHE:1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Salerno il pagamento di lire77.773.873 nei confronti del Comune di Santomenna, di cui lire40.730.242 (punto I) per incarico di «alta sorveglianza» di lavori diriparazione e ricostruzione ex lege n. 219 del 1981, e lire 36.943.631(punto II) per l'incarico di direzione dei lavori di realizzazione di unastrada pubblica.Tali somme venivano richieste «poiché egli vanta nei confrontidel Comune un credito […] vuoi in via contrattuale […] vuoi in ognicaso in via di indennizzo per indebito arricchimento[..]».2. Il Comune proponeva opposizione, mentre l'opposto, in corsodi causa, insisteva nelle domande sia contrattuale sia di indebito ar-ricchimento.3. Il Tribunale, con sentenza n. 985 del 2003, rilevata l'inammis-sibilità della domanda di indebito arricchimento e l'assenza di un for-male contratto di incarico per la parte relativa la direzione dei lavori,e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna del Comune al paga-mento della somma di euro 12.926,48, a titolo di residuo creditoderivante dallo svolgimento dell'incarico di alta sorveglianza, per ilquale era stata riconosciuta l'esistenza del contratto.4. Proponeva appello il Timpone, deducendo che aveva presen-tato l'azione di indebito arricchimento per il caso in cui l'azione con-trattuale fosse stata ritenuta carente del titolo posto a suo fonda-mento.5. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 415 del 7/4/2008, rigettava l'appello rilevando che la domanda proposta in viaalternativa ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., in sede monitoria,era inammissibile.2 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/20266. Proponeva ricorso per cassazione il Timpone evidenziando,con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., dovendo il giudice dell'op-posizione pronunciare sulla pretesa fatta valere con il ricorso moni-torio e, con il secondo motivo, di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto ladomanda, pure ritenuta inammissibile nella fase monitoria, non po-teva essere considerata domanda nuova se riproposta nel giudizio diopposizione.7. Questa Corte, con sentenza n. 3820 del 25/2/2015, accoglievai due motivi di ricorso, evidenziando che la domanda di indebito ar-ricchimento non costituiva una nuova domanda, ma esclusivamenteuna emendatio libelli.In ogni caso, l'opposto poteva formulare, per effetto delle difesedell'opponente, una reconventio reconventionis.Soprattutto, la Corte di cassazione affermava che «la domandaandava pertanto esaminata».Aggiungeva, inoltre, che «andava in ogni caso valutata l'utilitàdell'attività posta in essere dal professionista».8. La Corte d'appello di Salerno, in sede di rinvio, con sentenzan. 1238/2021, depositata il 2/9/2021, rigettava nuovamente l'ap-pello del Timpone.In particolare, per quel che ancora qui rileva, evidenziava chenon si poneva più la questione relativa alla domanda contrattuale,definita nei precedenti gradi con il parziale accoglimento per l'inca-rico di «alta sorveglianza», mentre, quanto al merito, richiamava lagiurisprudenza di legittimità per cui al privato creditore è preclusal'azione di ingiustificato arricchimento, «posto che essa può esserevalutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrat-tuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima siarigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non3 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondatasu titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento»(si citavano Cass. n. 11682/2018; Cass. n. 6295 del 2013).Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, la domanda con-trattuale era stata rigettata «perché non era sostenuta da un con-tratto scritto», e ciò «per il superiore principio, non consente l'acco-glimento della domanda sussidiaria formulata per la medesima cau-sale sotto il profilo dell'indebito arricchimento».Aggiungeva che a ciò non ostava la remissione al Giudice d'ap-pello della valutazione della domanda di indebito arricchimento, inquanto la natura aperta del giudizio di rinvio lasciava la Corte liberanel riesame del merito della controversia.9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilTimpone, depositando anche memoria scritta.10. È rimasto intimato il Comune di Santomenna.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 91, 277 e 384, secondocomma, c.p.c.; artt. 2041 e 2042 c.c. (art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.)».Per il ricorrente la Corte territoriale ha deciso in violazione deiprincipi affermati con la sentenza della Corte di cassazione.La domanda di indebito arricchimento era stata proposta, sindall'inizio, nel ricorso per decreto ingiuntivo, come alternativa alladomanda ordinaria contrattuale.Non trattavasi dunque di domanda subordinata, ma alternativa,che andava decisa autonomamente rispetto alla domanda contrat-tuale.4 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026Nonostante la decisione della Corte di cassazione, con la sen-tenza n. 3820 del 2015, «che imponeva al giudice del rinvio di giu-dicare sulla domanda di indebito arricchimento alternativamente, equindi indipendentemente, dalla (decisione sulla) domanda contrat-tuale», la Corte territoriale, invece, ha ritenuto illegittimamente pre-clusa la valutazione della domanda di ingiustificato arricchimento.Eppure, la domanda del ricorrente è stata respinta proprio e soloper difetto del titolo contrattuale posto suo fondamento.Erano dunque sussistenti tutti presupposti della sussidiarietà exart. 2042 c.c. per l'esame della domanda di indebito arricchimento.Tra l'altro, la Corte di cassazione ha espressamente imposto laCorte d'appello di valutare l'utilitas.2. Il motivo è fondato.2.1. È sufficiente osservare che l'ordinanza di questa Corte n.3820 del 2015, accogliendo il ricorso per cassazione proposto dalTimpone, non solo ha ritenuto che la domanda di ingiustificato arric-chimento costituiva una mera emendatio libelli, sicché doveva essereaffrontata dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, ha affermato che ladomanda di ingiustificato arricchimento «andava pertanto esami-nata».Questa Corte ha anche chiarito che non ignorava la più recentegiurisprudenza sulla necessità della forma scritta ad substantiam perla stipulazione del contratto d'opera professionale con la PA, essendonecessaria la dimostrazione del diritto ad un compenso determinatosulla scorta di un patto espresso e specifico, ma ha aggiunto che«andava in ogni caso valutata l'utilità dell'attività posta in essere dalprofessionista».La Corte d'appello, dunque, non poteva in ogni caso discostarsida quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 3820 del2015, costituendo ormai giudicato interno l'affermazione della piena5 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026legittimità della domanda di ingiustificato arricchimento, essendo ri-servata alla Corte di merito, in sede di rinvio, esclusivamente la va-lutazione «sull'utilità dell'attività posta in essere dal professionista».La Corte d'appello, invece, ha palesemente violato l'art. 384, se-condo comma, c.p.c., non solo applicando principi giurisprudenzialinon pertinenti (in quanto nella specie non si trattava di mancato rag-giungimento della prova del diritto di credito originato da contratto,ma della necessità del contratto scritto nei rapporti negoziali con laPA), ma anche ponendosi in contrasto aperto con la pronuncia diquesta Corte, laddove il giudice del rinvio ha affermato che «[a] ciònon osta la remissione a questa Corte, da parte del giudice di legit-timità, della valutazione della domanda di indebito arricchimento, dalmomento che la natura “aperta” che nello specifico ha il presentegiudizio di rinvio lasciava Corte libera nel riesame del merito dellacontroversia e la decisione appena assunta non pone nel nulla l'ope-ratività del decisum di legittimità in relazione agli effetti finali dellacausa».Trattasi di affermazione erronea, in quanto il giudizio di rinvio èun giudizio «chiuso» (Cass., sez. 2, 27/10/2023, n. 29879; Cass.,sez. L, 23/772024, n. 20423; anche Cass. n. 4683 del 2024), nonpotendo il giudice del rinvio opporsi alla necessaria valutazione dellautilità dell'attività posta in essere dal professionista, come espressa-mente disposto da questa Corte con ordinanza n. 3820 del 2015.Per questa Corte, infatti, il giudizio di rinvio, quando la SupremaCorte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad unnuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase diquello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassun-zione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulsoprocessuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosicon la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è6 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rileva-bile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presuppostinecessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in di-ritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nellapregressa fase di merito (Cass., sez. 1, 24/6/2025, n. 16915).Del resto, questa Corte, con la pronuncia n. 3820 del 2015, nonha fatto altro che uniformarsi alla giurisprudenza consolidata di le-gittimità per cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cuiall'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avan-zata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra do-manda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fon-data sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ov-vero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine deltitolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima siarigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per ca-renza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illi-ceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative ocon l'ordine pubblico (Cass., n. 33954 del 2023; n. Cass. 6735 del2024).3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.7 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11764/2022Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 16840/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 11764/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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