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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 34631/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31617-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] I, n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7815/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 2 -

1. Con sentenza n. 35378/2014 il Giudice di Pace di Napoli, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento della somma di €172,54 (oltre spese secondo soccombenza), accogliendo la domanda dell’attore, odierno ricorrente, il quale chiedeva il riconoscimento del credito residuo maturato, nei confronti della società di assicurazione convenuta, a titolo di compenso professionale prestato nel corso della sua attività di incaricato dello svolgimento di tutte le attività connessealla sua funzione di perito libero professionista, nonché di liquidatore, per la definizione dei sinistri automobilistici.

2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, adducendo una pluralità di motivi di gravame tra cui, per quel che qui rileva: l’improponibilità della domanda attorea per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e di ragionevole durata del processo, stante l’eccessivo frazionamento del credito scaturente da un unico rapporto obbligatorio; l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, per avvenuto precedente saldo delle prestazioni professionali rese dal Marseglia.

3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7815/2018, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello exart. 342 cod. proc. civ. proposta dal Marseglia;ricostruita la giurisprudenza di legittimità sul frazionamento del credito, in quanto ritenuta non dimostrata l’esistenza in concreto di un interesse meritevole di tutela a disarticolare la pretesa creditoria in una pluralità di azioni giudiziarie, accoglieva l’eccezione di improcedibilità dell’azione di pagamento per abuso del processo, condannando, altresì , l’appellato al pagamento delle spese del primo e secondo grado di Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - giudizio, nonché alla restituzione delle somme ricevute da Groupama in esecuzione della impugnata sentenza.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha presentato memoria.

E’ stata data comunicazione dell’adunanza camerale direttamente al ricorrente, stante l’avvenuto decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia del Giudice di Pace sarebbe stata pronunciata secondo equità, e sarebbe appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.

Precisa il ricorrente che, per stabilire se una sentenza del giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità,occorre affidarsi ad un criterio obiettivo, e perciò occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione,ma al valore della causa.

Nel caso di specie, la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente era di €357,77, e quindi contenuta al limite di equità (€1.100,00) ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ.

1.2. Il motivo è infondato.

E’ vero che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. p roc . c iv .

Tuttavia, il Tribunalein sede di appello è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, cod.proc. c iv ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie nonché dei principi superiori di diritto regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 769 del

19.01. 2021 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03.04.2012).

Nel caso di specie, il motivo d’appello sul quale è stato chiamato a pronunciarsi il giudice di seconde cure, attiene alla valutazione dell’improcedibilità della domanda per violazione di valori avvertiti come preminenti ai fini di un equo funzionamento del servizio della giustizia; valori,dunque, tutelati –nei limiti di una corretta salvaguardia dell’interesse sostanziale dell’istante – dall’abuso dello strumento processuale,quale principio superiore di diritto e informatore della materia posto a tutela del principio costituzionale del giusto processo, atto a delimitare la discrezionalità del giudice nella determinazione del caso concreto (Corte Cost. n. 206/2004).

2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente l’inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio e l’ insussistenza di una prestazione originariamente unica.

Secondo la sua prospettazione, ilMarseglia non ha richiesto l’adempimento parziale di un credito unitario: al contrario, la sua domanda attiene al pagamento dell’attività di istruzione, gestione e liquidazione di singoli sinistri; inoltre, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 1181 cod. civ. quale espressione del principio generale del favor debi toris ; richiama il revirement dell’orientamento della Suprema Corte in subiecta materia, rimproverando al Tribunalel’erronea valutazione dei punti sopra esposti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; citando Cass. n. 4090/2017, rivelail suo interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, riassumibile nella Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 5 - necessità di ottenere un’agile e rapida soddisfazione delle sue pretese, pur ritenendo indispensabile la realizzazionedi singole istruttorie.

2.1. Insieme al secondo motivo può essere esaminato il sesto motivo di ricorso, in quanto adesso strettamente collegato, con cui si denuncia l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726/2007 e n. 4090/2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Nelle pronunce citate, la Corte di legittimità avrebbe espresso il principio per cui l’unitarietà del rapporto obbligatorio implicherebbe l’unicità della prestazione in relazione ad un’obbligazione considerata unitariamente in sede contrattuale.

Poiché, invece, la prestazione del ricorrente è effettuata in regime libero professionale, secondo la tesi qui prospettata non vi sarebbe legame intrinseco dell’uno o dell’altro incarico. 3.

Le due censure sono manifestamente infondate.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativiad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte inseparati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o,comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, -sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identicavicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».(principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090 del 16.02.2017,richiamato in una serie di ordinanze Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 6 - emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo; ex plurimis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31012 del 281.2.2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1355 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22449 del 2018; infine ribadito da questa Corte in uno degli innumerevoli ricorsi proposti dal Marseglia: Cass. Sez. 2, n. 15398 del 06.06.2019).

Nel caso in esame il Tribunale, lungi dall’ignorare isopra citati principi di diritto richiamati anche dal ricorrente, ha accuratamente indagato sull’unicità del rapporto e sulla sussistenza dello stesso fatto costitutivo, riscontrandolo nell’attività continuativa e duratura e nella uniformità della remunerazione concordata, a prescindere dall’attività svolta dal Marseglia; ha anche escluso, con apprezzamento in fatto, l'interesse concreto alla tutela processuale frazionata, osservando che l'appellato non aveva prospettato e neppure dimostrato l’esistenza, in concreto, di elementi tali da evidenziare un proprio interesse meritevole di tutela.

Inoltre, secondo lo stesso Tribunale, il carattere tendenzialmente documentale delle innumerevoli controversie instaurate tra le stesse parti vale ad escludere la necessità (prospettata dal ricorrente) di distinte attività istruttorie, tali da giustificare la proposizione di giudizi separati.

4. In definitiva, le dedotte violazioni dilegge non sussistono: la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi di fatto (sotto il profilo del concreto interesse al frazionamento del credito e della necessità di separate istruttorie) che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 7 -

5. Con il terzo motivo il ricorso deduce omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, e rra il Tribunale di Napoliquando assume che egli avrebbe genericamente impugnato una copia della documentazione prodotta dalla Groupama: egli, infatti, ha disconosciuto la documentazione prodotta da controparte , quale contestazione latu sensu istruttoria, in quanto volta ad impedire l’efficacia di prova legale –o di prova liberamente apprezzabile – di un documento da altri versato in causa.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato un principio al quale questo Collegio vuole dare continuità, in virtù del quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia –in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13.05.2014 in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; v. altresì Cass.n. 28096/2009, nonché Cass. n. 14416/13).

Nel caso di specie, il ricorrente non si premura di indicare quali fossero gli aspetti di differimento della copia dall'originale (v. pag. 26 del ricorso) , mentre prive di rilievo sono le osservazioni (in fine pagina 26 del ricorso ) che non contengono contestazioni sulla esistenza della firma da parte del Marseglia, ma contestazioni sul nominativo dell’altro firmatario del contratto.

6. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia l'errore del Tribunale nel ritenere produttivo di effetti il documento del 18.9.2006: osserva Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 8 - che quello del 18.10.2010 è postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le attività per cui si chiede il compenso e quindi è irrilevante ai fini della presente decisione.

Deduce altresì: omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

Più precisamente, il ricorrente lamenta l’abuso di posizione dominante da parte di Groupama: l’attività del Marseglia, infatti, includeva numerose altre mansioni (non solo mera perizia, ma: trattative, definizione e pagamento del sinistro) che rientrerebbero nelle competenze di unliquidatore assunto in pianta stabile dalla società, con uno stipendio fisso e con tutti i trattamenti pensionistici necessari.

Utilizzando in maniera impropria il perito, Groupamane ha tratto un indebito arricchimento, violando più volte l’art. 1375 cod. civ. e perpetrando un ripetuto abuso di posizione dominante.

7. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge (art. 19-quaterdecieslegge 4 dicembre 2017, n. 172) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

La normativa citata ha stabilito nuove regole in materia di equo compenso degli avvocati, che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto: qualora il Marseglia avesse dovuto percepire solo il compenso di €40,00, stabilito per le sue complesse prestazioni di perito e di liquidatore rese a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., lo stesso sarebbe in palese contrasto con l’art 13-bis legge 16 aprile 2012, n. 47, modificato dall’art. 19-quaterdecieslegge n. 172/2017.

8. Il quarto e quinto motivo restano logicamente assorbiti dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito.

Ric. 2018 n. 31617 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 9 -

9. In conclusione, il ricorso va respinto con addebito delle spese al soccombente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, di cui €. 200,00 (duecento) per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31617-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] I, n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7815/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 2 - 1. Con sentenza n. 35378/2014 il Giudice di Pace di Napoli, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento della somma di €172,54 (oltre spese secondo soccombenza), accogliendo la domanda dell’attore, odierno ricorrente, il quale chiedeva il riconoscimento del credito residuo maturato, nei confronti della società di assicurazione convenuta, a titolo di compenso professionale prestato nel corso della sua attività di incaricato dello svolgimento di tutte le attività connessealla sua funzione di perito libero professionista, nonché di liquidatore, per la definizione dei sinistri automobilistici. 2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, adducendo una pluralità di motivi di gravame tra cui, per quel che qui rileva: l’improponibilità della domanda attorea per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e di ragionevole durata del processo, stante l’eccessivo frazionamento del credito scaturente da un unico rapporto obbligatorio; l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, per avvenuto precedente saldo delle prestazioni professionali rese dal Marseglia. 3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7815/2018, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello exart. 342 cod. proc. civ. proposta dal Marseglia;ricostruita la giurisprudenza di legittimità sul frazionamento del credito, in quanto ritenuta non dimostrata l’esistenza in concreto di un interesse meritevole di tutela a disarticolare la pretesa creditoria in una pluralità di azioni giudiziarie, accoglieva l’eccezione di improcedibilità dell’azione di pagamento per abuso del processo, condannando, altresì , l’appellato al pagamento delle spese del primo e secondo grado di Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - giudizio, nonché alla restituzione delle somme ricevute da Groupama in esecuzione della impugnata sentenza. 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha presentato memoria. E’ stata data comunicazione dell’adunanza camerale direttamente al ricorrente, stante l’avvenuto decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia del Giudice di Pace sarebbe stata pronunciata secondo equità, e sarebbe appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Precisa il ricorrente che, per stabilire se una sentenza del giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità,occorre affidarsi ad un criterio obiettivo, e perciò occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione,ma al valore della causa. Nel caso di specie, la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente era di €357,77, e quindi contenuta al limite di equità (€1.100,00) ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ. 1.2. Il motivo è infondato. E’ vero che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. p roc . c iv . Tuttavia, il Tribunalein sede di appello è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, cod.proc. c iv ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie nonché dei principi superiori di diritto regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19.01. 2021 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03.04.2012). Nel caso di specie, il motivo d’appello sul quale è stato chiamato a pronunciarsi il giudice di seconde cure, attiene alla valutazione dell’improcedibilità della domanda per violazione di valori avvertiti come preminenti ai fini di un equo funzionamento del servizio della giustizia; valori,dunque, tutelati –nei limiti di una corretta salvaguardia dell’interesse sostanziale dell’istante – dall’abuso dello strumento processuale,quale principio superiore di diritto e informatore della materia posto a tutela del principio costituzionale del giusto processo, atto a delimitare la discrezionalità del giudice nella determinazione del caso concreto (Corte Cost. n. 206/2004). 2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente l’inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio e l’ insussistenza di una prestazione originariamente unica. Secondo la sua prospettazione, ilMarseglia non ha richiesto l’adempimento parziale di un credito unitario: al contrario, la sua domanda attiene al pagamento dell’attività di istruzione, gestione e liquidazione di singoli sinistri; inoltre, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 1181 cod. civ. quale espressione del principio generale del favor debi toris ; richiama il revirement dell’orientamento della Suprema Corte in subiecta materia, rimproverando al Tribunalel’erronea valutazione dei punti sopra esposti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; citando Cass. n. 4090/2017, rivelail suo interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, riassumibile nella Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 5 - necessità di ottenere un’agile e rapida soddisfazione delle sue pretese, pur ritenendo indispensabile la realizzazionedi singole istruttorie. 2.1. Insieme al secondo motivo può essere esaminato il sesto motivo di ricorso, in quanto adesso strettamente collegato, con cui si denuncia l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726/2007 e n. 4090/2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Nelle pronunce citate, la Corte di legittimità avrebbe espresso il principio per cui l’unitarietà del rapporto obbligatorio implicherebbe l’unicità della prestazione in relazione ad un’obbligazione considerata unitariamente in sede contrattuale. Poiché, invece, la prestazione del ricorrente è effettuata in regime libero professionale, secondo la tesi qui prospettata non vi sarebbe legame intrinseco dell’uno o dell’altro incarico. 3. Le due censure sono manifestamente infondate. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativiad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte inseparati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o,comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, -sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identicavicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».(principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090 del 16.02.2017,richiamato in una serie di ordinanze Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 6 - emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo; ex plurimis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31012 del 281.2.2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1355 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22449 del 2018; infine ribadito da questa Corte in uno degli innumerevoli ricorsi proposti dal Marseglia: Cass. Sez. 2, n. 15398 del 06.06.2019). Nel caso in esame il Tribunale, lungi dall’ignorare isopra citati principi di diritto richiamati anche dal ricorrente, ha accuratamente indagato sull’unicità del rapporto e sulla sussistenza dello stesso fatto costitutivo, riscontrandolo nell’attività continuativa e duratura e nella uniformità della remunerazione concordata, a prescindere dall’attività svolta dal Marseglia; ha anche escluso, con apprezzamento in fatto, l'interesse concreto alla tutela processuale frazionata, osservando che l'appellato non aveva prospettato e neppure dimostrato l’esistenza, in concreto, di elementi tali da evidenziare un proprio interesse meritevole di tutela. Inoltre, secondo lo stesso Tribunale, il carattere tendenzialmente documentale delle innumerevoli controversie instaurate tra le stesse parti vale ad escludere la necessità (prospettata dal ricorrente) di distinte attività istruttorie, tali da giustificare la proposizione di giudizi separati. 4. In definitiva, le dedotte violazioni dilegge non sussistono: la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi di fatto (sotto il profilo del concreto interesse al frazionamento del credito e della necessità di separate istruttorie) che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 7 - 5. Con il terzo motivo il ricorso deduce omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, e rra il Tribunale di Napoliquando assume che egli avrebbe genericamente impugnato una copia della documentazione prodotta dalla Groupama: egli, infatti, ha disconosciuto la documentazione prodotta da controparte , quale contestazione latu sensu istruttoria, in quanto volta ad impedire l’efficacia di prova legale –o di prova liberamente apprezzabile – di un documento da altri versato in causa. 5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Questa Corte ha ripetutamente affermato un principio al quale questo Collegio vuole dare continuità, in virtù del quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia –in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13.05.2014 in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; v. altresì Cass.n. 28096/2009, nonché Cass. n. 14416/13). Nel caso di specie, il ricorrente non si premura di indicare quali fossero gli aspetti di differimento della copia dall'originale (v. pag. 26 del ricorso) , mentre prive di rilievo sono le osservazioni (in fine pagina 26 del ricorso ) che non contengono contestazioni sulla esistenza della firma da parte del Marseglia, ma contestazioni sul nominativo dell’altro firmatario del contratto. 6. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia l'errore del Tribunale nel ritenere produttivo di effetti il documento del 18.9.2006: osserva Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 8 - che quello del 18.10.2010 è postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le attività per cui si chiede il compenso e quindi è irrilevante ai fini della presente decisione. Deduce altresì: omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 . Più precisamente, il ricorrente lamenta l’abuso di posizione dominante da parte di Groupama: l’attività del Marseglia, infatti, includeva numerose altre mansioni (non solo mera perizia, ma: trattative, definizione e pagamento del sinistro) che rientrerebbero nelle competenze di unliquidatore assunto in pianta stabile dalla società, con uno stipendio fisso e con tutti i trattamenti pensionistici necessari. Utilizzando in maniera impropria il perito, Groupamane ha tratto un indebito arricchimento, violando più volte l’art. 1375 cod. civ. e perpetrando un ripetuto abuso di posizione dominante. 7. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge (art. 19-quaterdecieslegge 4 dicembre 2017, n. 172) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). La normativa citata ha stabilito nuove regole in materia di equo compenso degli avvocati, che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto: qualora il Marseglia avesse dovuto percepire solo il compenso di €40,00, stabilito per le sue complesse prestazioni di perito e di liquidatore rese a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., lo stesso sarebbe in palese contrasto con l’art 13-bis legge 16 aprile 2012, n. 47, modificato dall’art. 19-quaterdecieslegge n. 172/2017. 8. Il quarto e quinto motivo restano logicamente assorbiti dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito. Ric. 2018 n. 31617 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 9 - 9. In conclusione, il ricorso va respinto con addebito delle spese al soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, di cui €. 200,00 (duecento) per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 34631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris