CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 11.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] fra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e N 10.03.2010. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di censura già vagliata dalla Corte di Appello, che ha dato atto di come nei filmati delle telecamere di sorveglianza fossero stati immortalati tre soggetti nell'atto di commettere il furto, e nell'atto di allontanarsi a bordo di un'autovettura condotta da altro soggetto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]