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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 00159/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 22.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai i delitti di cui agli artt. 2 d.lgs 74/2000 (capi 17 e 18).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 111 Cost e omessa motivazione per erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente.

Argomenta che con atto in data 01/06/2021 il difensore aveva depositato motivi aggiunti al riesame già proposto, con i quali aveva dedotto, sollevando specifiche doglianze, che il decreto applicativo della misura cautelare reale non conteneva alcun specifico elemento giustificativo rispetto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, e, soprattutto, rispetto alla posizione dello stesso indagato; il Tribunale si era limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata, con argomentazioni generiche e prive di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del titolo cautelare, così integrando il vizio di omessa motivazione.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc.pen. e 2 d.lgs 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente.

Argomenta che la difesa aveva evidenziato /nei motivi aggiunti al riesame che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente era privo di valutazione di elementi giustificativi dell'applicazione della misura a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale si era stetti limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata con conseguente omessa motivazione; inoltre, aveva richiamato, in maniera palesemente illogica, i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento delle misure cautelari personali emesse nei confronti dei coindagati; la conferma della misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, illegittima perché priva del presupposto del fumus commissi delicti.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc.pen. e 2 d.lgs 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente in relazione al capo 18).Argomenta che la difesa aveva evidenziato nei motivi aggiunti che la misura cautelare non poteva essere adottata in relazione al delitto di cui al capo 18), perché nel momento in cui si era consumato il delitto per l'anno 2018, vale a dire alla data di presentazione della dichiarazione 2019 avvenuta il 20.11.201v / [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più alcuna carica nella società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il Tribunale aveva respinto tale rilievo con argomentazione che traeva origine da un'errata sussunzione dei fatti oggetto di indagine, e, cioè, la materiale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni contabili della società.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile sulla base delle argomentazioni che seguono.

2. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).

Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

3. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, il fumus commissi delicti è stato adeguatamente valutato dal Tribunale, che ha ampiamente argomentato in ordine al meccanismo operativo delle società coinvolte nei fatti di cui alle imputazioni - società tutte collegate alla soc. [OSCURATO:PERSONA] spa, unica società ad avere una effettiva operatività economica- realizzatosi attraverso un fitto scambio di fatture, con reciproche compensazioni e utilizzazione di fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, nonché in ordine al carattere fittizio delle fatture emesse, desunto da plurimi elementi fattuali (assenza di idonee strutture operative delle società collegate alla [OSCURATO:PERSONA] tali da giustificare un rilevante volume di affari; costante intreccio sia soggettivo che oggettivo che legava le varie società alla [OSCURATO:PERSONA], unico o principale cliente/fornitore delle stesse; genericità delle prestazioni oggetto delle fatturazioni; assenza di documentazione comprovante l'effettività delle prestazioni indicate nelle fatture, salvo alcuni contratti con contenuto generico; dichiarazioni di redditi incongruenti in quanto relativi a volumi di affari indicati come irrisori a fronte di fatture per importi più che cospicui; coincidenza delle sedi operative delle diverse società con l'indirizzo della sede operativa della Moods ); il Tribunale evidenziava, che ) in siffatto /' contesto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società inserita nel meccanismo di fittizietà descritto, avendo concluso un contratto di servizi con la Moods, contratto che presentava anche un numero di partita Iva inesistente; in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva amministrato la [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo temporale in cui la società aveva ricevuto e contabilizzato le false fatture, tutte emesse e ricevute nell'anno 2018 quando il predetto, appunto, aveva rivestito la carica di amministratore della società.

4. A fronte di tale adeguata motivazione, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.Le censure mosse in questa sede sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 22.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai i delitti di cui agli artt. 2 d.lgs 74/2000 (capi 17 e 18). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 111 Cost e omessa motivazione per erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente. Argomenta che con atto in data 01/06/2021 il difensore aveva depositato motivi aggiunti al riesame già proposto, con i quali aveva dedotto, sollevando specifiche doglianze, che il decreto applicativo della misura cautelare reale non conteneva alcun specifico elemento giustificativo rispetto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, e, soprattutto, rispetto alla posizione dello stesso indagato; il Tribunale si era limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata, con argomentazioni generiche e prive di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del titolo cautelare, così integrando il vizio di omessa motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc.pen. e 2 d.lgs 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente. Argomenta che la difesa aveva evidenziato /nei motivi aggiunti al riesame che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente era privo di valutazione di elementi giustificativi dell'applicazione della misura a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale si era stetti limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata con conseguente omessa motivazione; inoltre, aveva richiamato, in maniera palesemente illogica, i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento delle misure cautelari personali emesse nei confronti dei coindagati; la conferma della misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, illegittima perché priva del presupposto del fumus commissi delicti. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc.pen. e 2 d.lgs 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente in relazione al capo 18).Argomenta che la difesa aveva evidenziato nei motivi aggiunti che la misura cautelare non poteva essere adottata in relazione al delitto di cui al capo 18), perché nel momento in cui si era consumato il delitto per l'anno 2018, vale a dire alla data di presentazione della dichiarazione 2019 avvenuta il 20.11.201v / [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più alcuna carica nella società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il Tribunale aveva respinto tale rilievo con argomentazione che traeva origine da un'errata sussunzione dei fatti oggetto di indagine, e, cioè, la materiale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni contabili della società. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, il fumus commissi delicti è stato adeguatamente valutato dal Tribunale, che ha ampiamente argomentato in ordine al meccanismo operativo delle società coinvolte nei fatti di cui alle imputazioni - società tutte collegate alla soc. [OSCURATO:PERSONA] spa, unica società ad avere una effettiva operatività economica- realizzatosi attraverso un fitto scambio di fatture, con reciproche compensazioni e utilizzazione di fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, nonché in ordine al carattere fittizio delle fatture emesse, desunto da plurimi elementi fattuali (assenza di idonee strutture operative delle società collegate alla [OSCURATO:PERSONA] tali da giustificare un rilevante volume di affari; costante intreccio sia soggettivo che oggettivo che legava le varie società alla [OSCURATO:PERSONA], unico o principale cliente/fornitore delle stesse; genericità delle prestazioni oggetto delle fatturazioni; assenza di documentazione comprovante l'effettività delle prestazioni indicate nelle fatture, salvo alcuni contratti con contenuto generico; dichiarazioni di redditi incongruenti in quanto relativi a volumi di affari indicati come irrisori a fronte di fatture per importi più che cospicui; coincidenza delle sedi operative delle diverse società con l'indirizzo della sede operativa della Moods ); il Tribunale evidenziava, che ) in siffatto /' contesto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società inserita nel meccanismo di fittizietà descritto, avendo concluso un contratto di servizi con la Moods, contratto che presentava anche un numero di partita Iva inesistente; in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva amministrato la [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo temporale in cui la società aveva ricevuto e contabilizzato le false fatture, tutte emesse e ricevute nell'anno 2018 quando il predetto, appunto, aveva rivestito la carica di amministratore della società. 4. A fronte di tale adeguata motivazione, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.Le censure mosse in questa sede sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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