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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11254/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harespinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto, con parerecontrario della DDA di Palermo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., disponendo che l’Amministrazionepenitenziaria consentisse un colloquio visivo mensile con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenutoAS3 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, attraverso le piattaforme già in usoall’amministrazione penitenziaria certificate DGSIA.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, inpersona del Ministro, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila,deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. laviolazione della disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen.Secondo il ricorrente, autorizzare una tale forma di comunicazione significaneutralizzare la funzione primaria della disciplina relativa ai colloqui, visivi e telefonici, allaquale sono sottoposti, nel caso di specie, tutti i sodali, derivando da tale autorizzazione lapossibilità di scambiarsi messaggi che potrebbero essere compresi solo tra loro, sicché taleforma di contatto costituisce una violazione della disposizione richiamata.

Si osserva, inparticolare, che la scelta conforme al dettato normativo è quella, come specificato nel parerecontrario della DDA di Palermo, di autorizzare di volta in volta il colloquio telefonico, ma nonanche la più ampia forma di colloquio in videochiamata.Di conseguenza, il mantenimento delle relazioni familiari, nel caso in cui si tratti dicongiunti appartenenti alla stessa organizzazione, deve necessariamente contemperarsi conle esigenze di elevata sicurezza interna ed esterna, al fine di prevenire la interazione conaltri detenuti e internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate,ai sensi di quanto disposto dall’art. 41-bis, comma 2, quater, lett. a), Ord. pen.Il ricorrente ha, poi, rilevato come il tema dei colloqui del detenuto sottoposto al regimedifferenziato con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimoregimei colloquio da quello concernente i colloqui con i familiari non detenuti, dovendosiescludere che i detenuti familiari, anch’essi sottoposti al regime differenziato, vantino undiritto a svolgere il colloquio visivo mediante video – conferenza e a tal riguardo rileva quindiche il colloqui visivi tra detenuti prossimi congiunti, entrambi sottoposti al regimedifferenziato debbano ritenersi ex se vietati finanche prescindendo dal parere eventualmentereso, in senso contrario, dai competenti organi requirenti.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Deve premettersi che «[è] stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità chel'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato didetenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regimedifferenziato, come è nel caso in esame.

Si è infatti stabilito che la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possaessere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art.41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme dicomunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto oper quella pubblica(Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01, che richiamaSez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In particolare, nella pronuncia indicata nella sentenza citata – e con specifico riferimentoai colloqui visivi – si è rilevato che l'art. 28 Ord. pen., - secondo cui «particolare cura èdedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con lefamiglia» persegue lo scopo «[…] di impedire che l'abbandono delle abitudini di vitaindividuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall'espiazione della pena inambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti versoi congiunti.

Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario,ad esempio l'art. 18, comma 3, che espressamente assegna "particolare favore...ai colloquicon i familiari", intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perché strumento per ilmantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalitàdel detenuto, determinati dall'isolamento.

Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 edell'art. 15 ord. pen.., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi è ristretto e assumonorilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato, tant'è che l'art.61, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 230 del 2000, consente al direttore dell'istituto diconcedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo diosservazione e che la successiva norma dell'art. 73, comma 3, stesso d.P.R. prescrive laconservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizionedel detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività incomune».In tale pronuncia, si è, poi, rimarcato che anche la disciplina fortemente limitativadettata dall'art. 41-bis Ord. pen., non esclude, i soggetti di particolare pericolosità che visono sottoposti, dai colloqui, sebbene connotati da particolari limitazioni.Sul versante sovranazionale si è affermato che «anche l'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo prescrive che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vitaprivata e familiare...", sicché eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nell'esercizio di talediritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezzanazionale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione dellasalute o della morale, dei diritti e delle libertà altrui.

In particolare, la Corte EDU ha avutomodo di occuparsi più volte della compatibilità delle disposizioni degli ordinamenti nazionali,che, nel disciplinare le modalità di esecuzione della pena detentiva, di per sé comportanteper sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza,prescrivono in vario modo l'isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, conil principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione; haquindi stabilito da un lato la necessità che la struttura penitenziaria realizzi qualche forma dicontrollo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999),dall'altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e daesigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e lavita affettiva mediante l'isolamento completo del prigioniero, che può produrre effetti negativisulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo direinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA])»Con tali principi si è dunque individuato il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza erispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti sicché anche per il familiaredetenuto non può essere escluso in via generale - come pure prospettato nellagiurisprudenza di legittimità (ad esempio da Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n. m.,) - lapossibilità di essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.Tanto premesso, deve cionondimeno rilevarsi - come evidenziato dall’Amministrazionericorrente - che «[i]l riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti esottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non può però risolversi nellosvilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivodifferenziato.

Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra ilsoddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona.

Quel punto diequilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio inordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui sianosottoposti entrambi i soggetti.

Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di unadisposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "cheeventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e nonsaranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto allacompetente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui sicolloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione delsoggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza».Pertanto, sulla base di tali considerazioni si è affermato il principio secondo cui in temadi regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai finidell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essiristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzionedistrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01) e che perl'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti almedesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie delparticolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante,della Direzione distrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv.285574 - 01).3.

Tanto premesso, nel la fatt ispecie, la violazione di legge denunciatadall ’Amministrazione ricorrente non sussiste per due ordini di ragioni.In primo luogo, per quanto sopra evidenziato, dai principi enunciati, non deriva affattoche i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato siano di per sé vietati,potendosi persino prescindersi da un eventuale parere reso in senso contrario dagli organirequirenti, come prospettato dal ricorrente.

In secondo luogo, i Giudici di merito, alla luce dei concreti elementi a disposizione, evalutato il parere della DDA, hanno ritenuto che il colloquio visivo tra i due detenuti - l’uno, ilpadre, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., l’altro il figlio, inserito nel circuitodi alta Sicurezza (AS3), partecipi della medesima organizzazione criminosa - potesse essereautorizzato con la predisposizione delle necessarie cautele e misure di sicurezza.

Nelprovvedimento censuratoil Tribunale non ha ritenuto sussistere, in senso ostativoall’autorizzazione, prevalenti esigenze di tutela della sicurezza, giacché l’intervenutotrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in altro carcere lontano dal territorio siciliano è risultatacircostanza idonea ad assicurare il punto di equilibrio tra il diritto del detenuto e le esigenzedi sicurezza ed a dare adeguata risposta ai rilievi della DDA, circa il rischio di più faciliveicolazioni di contenuti illeciti sul territorio di riferimento del clan, giovandosi del minorcontrollo a cui sono per definizione sottoposti i detenuti in AS3.In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrare alle censure di vizi di violazionedi legge.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, senza che ilMinistero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle speseprocessuali (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11254/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3695/2025MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28867/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harespinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto, con parerecontrario della DDA di Palermo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., disponendo che l’Amministrazionepenitenziaria consentisse un colloquio visivo mensile con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenutoAS3 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, attraverso le piattaforme già in usoall’amministrazione penitenziaria certificate DGSIA.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, inpersona del Ministro, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila,deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. laviolazione della disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen.Secondo il ricorrente, autorizzare una tale forma di comunicazione significaneutralizzare la funzione primaria della disciplina relativa ai colloqui, visivi e telefonici, allaquale sono sottoposti, nel caso di specie, tutti i sodali, derivando da tale autorizzazione lapossibilità di scambiarsi messaggi che potrebbero essere compresi solo tra loro, sicché taleforma di contatto costituisce una violazione della disposizione richiamata.

Si osserva, inparticolare, che la scelta conforme al dettato normativo è quella, come specificato nel parerecontrario della DDA di Palermo, di autorizzare di volta in volta il colloquio telefonico, ma nonanche la più ampia forma di colloquio in videochiamata.Di conseguenza, il mantenimento delle relazioni familiari, nel caso in cui si tratti dicongiunti appartenenti alla stessa organizzazione, deve necessariamente contemperarsi conle esigenze di elevata sicurezza interna ed esterna, al fine di prevenire la interazione conaltri detenuti e internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate,ai sensi di quanto disposto dall’art. 41-bis, comma 2, quater, lett. a), Ord. pen.Il ricorrente ha, poi, rilevato come il tema dei colloqui del detenuto sottoposto al regimedifferenziato con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimoregimei colloquio da quello concernente i colloqui con i familiari non detenuti, dovendosiescludere che i detenuti familiari, anch’essi sottoposti al regime differenziato, vantino undiritto a svolgere il colloquio visivo mediante video – conferenza e a tal riguardo rileva quindiche il colloqui visivi tra detenuti prossimi congiunti, entrambi sottoposti al regimedifferenziato debbano ritenersi ex se vietati finanche prescindendo dal parere eventualmentereso, in senso contrario, dai competenti organi requirenti.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Deve premettersi che «[è] stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità chel'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato didetenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regimedifferenziato, come è nel caso in esame.

Si è infatti stabilito che la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possaessere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art.41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme dicomunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto oper quella pubblica(Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01, che richiamaSez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In particolare, nella pronuncia indicata nella sentenza citata – e con specifico riferimentoai colloqui visivi – si è rilevato che l'art. 28 Ord. pen., - secondo cui «particolare cura èdedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con lefamiglia» persegue lo scopo «[…] di impedire che l'abbandono delle abitudini di vitaindividuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall'espiazione della pena inambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti versoi congiunti.

Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario,ad esempio l'art. 18, comma 3, che espressamente assegna "particolare favore...ai colloquicon i familiari", intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perché strumento per ilmantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalitàdel detenuto, determinati dall'isolamento.

Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 edell'art. 15 ord. pen.., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi è ristretto e assumonorilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato, tant'è che l'art.61, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 230 del 2000, consente al direttore dell'istituto diconcedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo diosservazione e che la successiva norma dell'art. 73, comma 3, stesso d.P.R. prescrive laconservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizionedel detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività incomune».In tale pronuncia, si è, poi, rimarcato che anche la disciplina fortemente limitativadettata dall'art. 41-bis Ord. pen., non esclude, i soggetti di particolare pericolosità che visono sottoposti, dai colloqui, sebbene connotati da particolari limitazioni.Sul versante sovranazionale si è affermato che «anche l'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo prescrive che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vitaprivata e familiare...", sicché eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nell'esercizio di talediritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezzanazionale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione dellasalute o della morale, dei diritti e delle libertà altrui.

In particolare, la Corte EDU ha avutomodo di occuparsi più volte della compatibilità delle disposizioni degli ordinamenti nazionali,che, nel disciplinare le modalità di esecuzione della pena detentiva, di per sé comportanteper sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza,prescrivono in vario modo l'isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, conil principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione; haquindi stabilito da un lato la necessità che la struttura penitenziaria realizzi qualche forma dicontrollo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999),dall'altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e daesigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e lavita affettiva mediante l'isolamento completo del prigioniero, che può produrre effetti negativisulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo direinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA])»Con tali principi si è dunque individuato il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza erispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti sicché anche per il familiaredetenuto non può essere escluso in via generale - come pure prospettato nellagiurisprudenza di legittimità (ad esempio da Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n. m.,) - lapossibilità di essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.Tanto premesso, deve cionondimeno rilevarsi - come evidenziato dall’Amministrazionericorrente - che «[i]l riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti esottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non può però risolversi nellosvilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivodifferenziato.

Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra ilsoddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona.

Quel punto diequilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio inordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui sianosottoposti entrambi i soggetti.

Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di unadisposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "cheeventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e nonsaranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto allacompetente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui sicolloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione delsoggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza».Pertanto, sulla base di tali considerazioni si è affermato il principio secondo cui in temadi regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai finidell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essiristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzionedistrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01) e che perl'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti almedesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie delparticolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante,della Direzione distrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv.285574 - 01).3.

Tanto premesso, nel la fatt ispecie, la violazione di legge denunciatadall ’Amministrazione ricorrente non sussiste per due ordini di ragioni.In primo luogo, per quanto sopra evidenziato, dai principi enunciati, non deriva affattoche i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato siano di per sé vietati,potendosi persino prescindersi da un eventuale parere reso in senso contrario dagli organirequirenti, come prospettato dal ricorrente.

In secondo luogo, i Giudici di merito, alla luce dei concreti elementi a disposizione, evalutato il parere della DDA, hanno ritenuto che il colloquio visivo tra i due detenuti - l’uno, ilpadre, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., l’altro il figlio, inserito nel circuitodi alta Sicurezza (AS3), partecipi della medesima organizzazione criminosa - potesse essereautorizzato con la predisposizione delle necessarie cautele e misure di sicurezza.

Nelprovvedimento censuratoil Tribunale non ha ritenuto sussistere, in senso ostativoall’autorizzazione, prevalenti esigenze di tutela della sicurezza, giacché l’intervenutotrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in altro carcere lontano dal territorio siciliano è risultatacircostanza idonea ad assicurare il punto di equilibrio tra il diritto del detenuto e le esigenzedi sicurezza ed a dare adeguata risposta ai rilievi della DDA, circa il rischio di più faciliveicolazioni di contenuti illeciti sul territorio di riferimento del clan, giovandosi del minorcontrollo a cui sono per definizione sottoposti i detenuti in AS3.In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrare alle censure di vizi di violazionedi legge.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, senza che ilMinistero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle speseprocessuali (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harespinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto, con parerecontrario della DDA di Palermo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., disponendo che l’Amministrazionepenitenziaria consentisse un colloquio visivo mensile con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenutoAS3 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, attraverso le piattaforme già in usoall’amministrazione penitenziaria certificate DGSIA.2.  Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, inpersona del Ministro, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila,deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. laviolazione della disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen.Secondo il ricorrente, autorizzare una tale forma di comunicazione significaneutralizzare la funzione primaria della disciplina relativa ai colloqui, visivi e telefonici, allaquale sono sottoposti, nel caso di specie, tutti i sodali, derivando da tale autorizzazione lapossibilità di scambiarsi messaggi che potrebbero essere compresi solo tra loro, sicché taleforma di contatto costituisce una violazione della disposizione richiamata. Si osserva, inparticolare, che la scelta conforme al dettato normativo è quella, come specificato nel parerecontrario della DDA di Palermo, di autorizzare di volta in volta il colloquio telefonico, ma nonanche la più ampia forma di colloquio in videochiamata.Di conseguenza, il mantenimento delle relazioni familiari, nel caso in cui si tratti dicongiunti appartenenti alla stessa organizzazione, deve necessariamente contemperarsi conle esigenze di elevata sicurezza interna ed esterna, al fine di prevenire la interazione conaltri detenuti e internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate,ai sensi di quanto disposto dall’art. 41-bis, comma 2, quater, lett. a), Ord. pen.Il ricorrente ha, poi, rilevato come il tema dei colloqui del detenuto sottoposto al regimedifferenziato con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimoregimei colloquio da quello concernente i colloqui con i familiari non detenuti, dovendosiescludere che i detenuti familiari, anch’essi sottoposti al regime differenziato, vantino undiritto a svolgere il colloquio visivo mediante video – conferenza e a tal riguardo rileva quindiche il colloqui visivi tra detenuti prossimi congiunti, entrambi sottoposti al regimedifferenziato debbano ritenersi ex se vietati finanche prescindendo dal parere eventualmentereso, in senso contrario, dai competenti organi requirenti.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Deve premettersi che «[è] stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità chel'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato didetenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regimedifferenziato, come è nel caso in esame. Si è infatti stabilito che la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possaessere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art.41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme dicomunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto oper quella pubblica(Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01, che richiamaSez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In particolare, nella pronuncia indicata nella sentenza citata – e con specifico riferimentoai colloqui visivi – si è rilevato che l'art. 28 Ord. pen., - secondo cui «particolare cura èdedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con lefamiglia» persegue lo scopo «[…] di impedire che l'abbandono delle abitudini di vitaindividuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall'espiazione della pena inambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti versoi congiunti. Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario,ad esempio l'art. 18, comma 3, che espressamente assegna "particolare favore...ai colloquicon i familiari", intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perché strumento per ilmantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalitàdel detenuto, determinati dall'isolamento. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 edell'art. 15 ord. pen.., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi è ristretto e assumonorilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato, tant'è che l'art.61, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 230 del 2000, consente al direttore dell'istituto diconcedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo diosservazione e che la successiva norma dell'art. 73, comma 3, stesso d.P.R. prescrive laconservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizionedel detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività incomune».In tale pronuncia, si è, poi, rimarcato che anche la disciplina fortemente limitativadettata dall'art. 41-bis Ord. pen., non esclude, i soggetti di particolare pericolosità che visono sottoposti, dai colloqui, sebbene connotati da particolari limitazioni.Sul versante sovranazionale si è affermato che «anche l'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo prescrive che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vitaprivata e familiare...", sicché eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nell'esercizio di talediritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezzanazionale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione dellasalute o della morale, dei diritti e delle libertà altrui. In particolare, la Corte EDU ha avutomodo di occuparsi più volte della compatibilità delle disposizioni degli ordinamenti nazionali,che, nel disciplinare le modalità di esecuzione della pena detentiva, di per sé comportanteper sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza,prescrivono in vario modo l'isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, conil principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione; haquindi stabilito da un lato la necessità che la struttura  penitenziaria realizzi qualche forma dicontrollo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999),dall'altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e daesigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e lavita affettiva mediante l'isolamento completo del prigioniero, che può produrre effetti negativisulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo direinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA])»Con tali principi si è dunque individuato il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza erispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti sicché anche per il familiaredetenuto non può essere escluso in via generale -  come pure prospettato nellagiurisprudenza di legittimità (ad esempio da Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n. m.,) - lapossibilità di essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.Tanto premesso, deve cionondimeno rilevarsi - come evidenziato dall’Amministrazionericorrente - che «[i]l riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti esottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non può però risolversi nellosvilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivodifferenziato. Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra ilsoddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona. Quel punto diequilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio inordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui sianosottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di unadisposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "cheeventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e nonsaranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto allacompetente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui sicolloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione delsoggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza».Pertanto, sulla base di tali considerazioni si è affermato il principio secondo cui in temadi regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai finidell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essiristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzionedistrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01) e che perl'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti almedesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie delparticolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante,della Direzione distrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv.285574 - 01).3. Tanto premesso, nel la fatt ispecie, la violazione di legge denunciatadall ’Amministrazione ricorrente non sussiste per due ordini di ragioni.In primo luogo, per quanto sopra evidenziato, dai principi enunciati, non deriva affattoche i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato siano di per sé vietati,potendosi persino prescindersi da un eventuale parere reso in senso contrario dagli organirequirenti, come prospettato dal ricorrente. In secondo luogo, i Giudici di merito, alla luce dei concreti elementi a disposizione, evalutato il parere della DDA, hanno ritenuto che il colloquio visivo tra i due detenuti -  l’uno, ilpadre, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., l’altro il figlio, inserito nel circuitodi alta Sicurezza (AS3), partecipi della medesima organizzazione criminosa - potesse essereautorizzato con la predisposizione delle necessarie cautele e misure di sicurezza. Nelprovvedimento censuratoil Tribunale non ha ritenuto sussistere, in senso ostativoall’autorizzazione, prevalenti esigenze di tutela della sicurezza, giacché l’intervenutotrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in altro carcere lontano dal territorio siciliano è risultatacircostanza idonea ad assicurare il punto di equilibrio tra il diritto del detenuto e le esigenzedi sicurezza ed a dare adeguata risposta ai rilievi della DDA, circa il rischio di più faciliveicolazioni di contenuti illeciti sul territorio di riferimento del clan, giovandosi del minorcontrollo a cui sono per definizione sottoposti i detenuti in AS3.In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrare alle censure di vizi di violazionedi legge.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, senza che ilMinistero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle speseprocessuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11254/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3695/2025MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28867/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harespinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto, con parerecontrario della DDA di Palermo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., disponendo che l’Amministrazionepenitenziaria consentisse un colloquio visivo mensile con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenutoAS3 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, attraverso le piattaforme già in usoall’amministrazione penitenziaria certificate DGSIA.2.  Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, inpersona del Ministro, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila,deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. laviolazione della disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen.Secondo il ricorrente, autorizzare una tale forma di comunicazione significaneutralizzare la funzione primaria della disciplina relativa ai colloqui, visivi e telefonici, allaquale sono sottoposti, nel caso di specie, tutti i sodali, derivando da tale autorizzazione lapossibilità di scambiarsi messaggi che potrebbero essere compresi solo tra loro, sicché taleforma di contatto costituisce una violazione della disposizione richiamata. Si osserva, inparticolare, che la scelta conforme al dettato normativo è quella, come specificato nel parerecontrario della DDA di Palermo, di autorizzare di volta in volta il colloquio telefonico, ma nonanche la più ampia forma di colloquio in videochiamata.Di conseguenza, il mantenimento delle relazioni familiari, nel caso in cui si tratti dicongiunti appartenenti alla stessa organizzazione, deve necessariamente contemperarsi conle esigenze di elevata sicurezza interna ed esterna, al fine di prevenire la interazione conaltri detenuti e internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate,ai sensi di quanto disposto dall’art. 41-bis, comma 2, quater, lett. a), Ord. pen.Il ricorrente ha, poi, rilevato come il tema dei colloqui del detenuto sottoposto al regimedifferenziato con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimoregimei colloquio da quello concernente i colloqui con i familiari non detenuti, dovendosiescludere che i detenuti familiari, anch’essi sottoposti al regime differenziato, vantino undiritto a svolgere il colloquio visivo mediante video – conferenza e a tal riguardo rileva quindiche il colloqui visivi tra detenuti prossimi congiunti, entrambi sottoposti al regimedifferenziato debbano ritenersi ex se vietati finanche prescindendo dal parere eventualmentereso, in senso contrario, dai competenti organi requirenti.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Deve premettersi che «[è] stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità chel'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato didetenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regimedifferenziato, come è nel caso in esame. Si è infatti stabilito che la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possaessere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art.41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme dicomunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire lacoltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento dicomportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto oper quella pubblica(Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01, che richiamaSez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).In particolare, nella pronuncia indicata nella sentenza citata – e con specifico riferimentoai colloqui visivi – si è rilevato che l'art. 28 Ord. pen., - secondo cui «particolare cura èdedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con lefamiglia» persegue lo scopo «[…] di impedire che l'abbandono delle abitudini di vitaindividuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall'espiazione della pena inambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti versoi congiunti. Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario,ad esempio l'art. 18, comma 3, che espressamente assegna "particolare favore...ai colloquicon i familiari", intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perché strumento per ilmantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalitàdel detenuto, determinati dall'isolamento. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6 edell'art. 15 ord. pen.., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi è ristretto e assumonorilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato, tant'è che l'art.61, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 230 del 2000, consente al direttore dell'istituto diconcedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo diosservazione e che la successiva norma dell'art. 73, comma 3, stesso d.P.R. prescrive laconservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizionedel detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività incomune».In tale pronuncia, si è, poi, rimarcato che anche la disciplina fortemente limitativadettata dall'art. 41-bis Ord. pen., non esclude, i soggetti di particolare pericolosità che visono sottoposti, dai colloqui, sebbene connotati da particolari limitazioni.Sul versante sovranazionale si è affermato che «anche l'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo prescrive che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vitaprivata e familiare...", sicché eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nell'esercizio di talediritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezzanazionale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione dellasalute o della morale, dei diritti e delle libertà altrui. In particolare, la Corte EDU ha avutomodo di occuparsi più volte della compatibilità delle disposizioni degli ordinamenti nazionali,che, nel disciplinare le modalità di esecuzione della pena detentiva, di per sé comportanteper sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza,prescrivono in vario modo l'isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, conil principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione; haquindi stabilito da un lato la necessità che la struttura  penitenziaria realizzi qualche forma dicontrollo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999),dall'altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e daesigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e lavita affettiva mediante l'isolamento completo del prigioniero, che può produrre effetti negativisulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo direinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA])»Con tali principi si è dunque individuato il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza erispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti sicché anche per il familiaredetenuto non può essere escluso in via generale -  come pure prospettato nellagiurisprudenza di legittimità (ad esempio da Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n. m.,) - lapossibilità di essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.Tanto premesso, deve cionondimeno rilevarsi - come evidenziato dall’Amministrazionericorrente - che «[i]l riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti esottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non può però risolversi nellosvilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivodifferenziato. Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra ilsoddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona. Quel punto diequilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio inordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui sianosottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di unadisposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "cheeventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e nonsaranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto allacompetente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui sicolloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione delsoggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza».Pertanto, sulla base di tali considerazioni si è affermato il principio secondo cui in temadi regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai finidell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essiristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzionedistrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 – 01) e che perl'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti almedesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie delparticolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante,della Direzione distrettuale antimafia. (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv.285574 - 01).3. Tanto premesso, nel la fatt ispecie, la violazione di legge denunciatadall ’Amministrazione ricorrente non sussiste per due ordini di ragioni.In primo luogo, per quanto sopra evidenziato, dai principi enunciati, non deriva affattoche i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato siano di per sé vietati,potendosi persino prescindersi da un eventuale parere reso in senso contrario dagli organirequirenti, come prospettato dal ricorrente. In secondo luogo, i Giudici di merito, alla luce dei concreti elementi a disposizione, evalutato il parere della DDA, hanno ritenuto che il colloquio visivo tra i due detenuti -  l’uno, ilpadre, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., l’altro il figlio, inserito nel circuitodi alta Sicurezza (AS3), partecipi della medesima organizzazione criminosa - potesse essereautorizzato con la predisposizione delle necessarie cautele e misure di sicurezza. Nelprovvedimento censuratoil Tribunale non ha ritenuto sussistere, in senso ostativoall’autorizzazione, prevalenti esigenze di tutela della sicurezza, giacché l’intervenutotrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in altro carcere lontano dal territorio siciliano è risultatacircostanza idonea ad assicurare il punto di equilibrio tra il diritto del detenuto e le esigenzedi sicurezza ed a dare adeguata risposta ai rilievi della DDA, circa il rischio di più faciliveicolazioni di contenuti illeciti sul territorio di riferimento del clan, giovandosi del minorcontrollo a cui sono per definizione sottoposti i detenuti in AS3.In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrare alle censure di vizi di violazionedi legge.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, senza che ilMinistero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle speseprocessuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris