CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9go il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c)ié ha concluso chiedendo nrsit. "•3?-1'‘-.2 • udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli articoli 110-624, 625 nn. 2 e 7 C.P.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, itramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 192, 533 c.p.p., 110, 625 C.P. nonché la mancanza della motivazione, il travisamento della prova. La motivazione resa appare illogica e parziale nella parte in cui dà per certa la sussistenza di un'azione concorsuale dell'imputata, con ciò dimostrando di non tenere in considerazione il discrimen tra partecipazione ex articolo 110 C.P. e mera connivenza. Nella sentenza (pagina quattro) con un'evidente travisamento delle risultanze probatorie, si opina che l'imputata avesse occupato da moltissimi anni l'immobile senza che mai le venisse consegnata alcuna bolletta; tale osservazione non è aderente ai fatti dal momento che, come emerge dalla stessa sentenza di primo grado, il tempus commissi delicti afferisce ad un arco temporale molto ristretto dal 24/11/2016 al 28/04/2017, sicché la circostanza del mancato riferimento delle bollette ben poteva sfuggire e non destare alcun sospetto. 2.2.Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 625 n. 2 e 7 C.P. e l'omessa motivazione al riguardo. Erroneamente la Corte territoriale ritiene che le aggravanti di cui all'imputazione non siano state oggetto di appello laddove col secondo motivo dell'atto impugnatorio si era contestata ampiamente la ricorrenza delle stesse. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, avendo la corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello formulato in relazione alle aggravanti contestate e ritenute dal giudice di primo grado, ritenendo erroneamente che le stesse non fossero state oggetto di contestazione laddove esse erano state, invece, contestate, e con argomenti non meramente di stile, dall'appellante. Inammissibile è, invece, il primo motivo, sotto diversi profili.Esso innanzitutto mira ad una rivalutazione del merito della vicenda, con incursioni nel fatto, pretendendo un vaglio della regiudicanda non consentito in sede di legittimità. In ogni caso, esso non si confronta con la pronuncia impugnata in cui la corte territoriale non si limita a fare riferimento alla circostanza del mancato ricevimento delle bollette ma evidenzia altresì che la ricorrente occupa l'abitazione, cui inerisce il reato di furto di energia elettrica, da moltissimo tempo, circostanza questa evidentemente posta a base del ragionamento sviluppato in ordine alla consapevole partecipazione della stessa all'uso dell'energia elettrica senza un regolare contratto, e quindi alla illecita sottrazione; tale circostanza non è messa seriamente in discussione nel motivo di ricorso in scrutinio che si limita a fare riferimento al tempus commissi delicti indicato in imputazione, che, di per sé, non esclude l'annotazione posta a base del ragionamento seguito dalla corte territoriale nel suffragare il concorso dell'imputata all'azione delittuosa. Il motivo si appalesa, quindi, anche aspecifico, deducendo, peraltro, aspetti non dirimenti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento nella sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità delle contestate aggravanti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; discende altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità delle contestate aggravanti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto Così deciso il 10/2/2022. is Il ConsigN re estensore 1)11 [OSCURATO:PERSONA] us.§.., Enrico V. S. S