CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27378/21 Drihmi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1667,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dall'elevato contenuto di principio attivo e dalla suddivisione in dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla destinazione allo spaccio della sostanza, alla denegata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche e alla presenza di variegati precedenti, in relazione ai quali la condotta delittuosa realizzata si pone quale connotazione di maggiore pericolosità dell'autore; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]