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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25414/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di: MUSTAFAiArafat nato Senta ( Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PAVIGLIANITI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trento in data 20/12/2023 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GIP del Tribunale di Trento nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione in data 16/12/2022, pfi recependo l' accordo delle parti, ha applicato a MUSTAFA Arafat la pena di anni due di reclusione ( per il delitto di cui all'art. 378 comma 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.) e a PAVIGLIANITI Giuseppe la pena di anni uno e mesi sei di reclusione (per il delitto di cui all'art.418 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c. p.).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Trento, formulando motivi con i quali è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, originariamente ascritti agli imputati ex art. 416 bis cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n.2103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, la violazione dedotta inerisce al profilo della corretta qualificazione giuridica delle condotte, sotto il profilo della partecipazione al reato associativo di cui all' art. 416 bis cod. pen.

In tal caso, la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619).

Ciò perché, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (così Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si richiama ai principi affermati già precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., validi anche nella vigenza di tale nuova disposizione: la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo diricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nelricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Tanto premesso ritiene il Collegio che, l'eccezione del P.G. ricorrente secondo cui la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] , sarebbe macroscopicamente errata in diritto posto che, da quanto risulta dal capo di imputazione, anche in esito alla modifica dell'imputazione effettuata dal P.m. all'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le condotte ascritte all'imputato, consistevano in atti intimidatori, compiuti anche con armi, nei confronti di altri imprenditori, finalizzati ad acquisire e gestire attività economiche nel settore del porfido; a sfruttare i lavoratori , creare un clima di intimidazione e paura, è fondata.

Si evidenzia infatti che la qualificazione della condotte descritte come favoreggiamento posto in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del reato associativo, "al fine di garantire agli associati l'impunità" ( pag. 6 della sentenza impugnata), è palesemente eccentrica rispetto alle condotte contestate e risulta con particolare immediatezza dal capo di imputazione senza accedere alla ricostruzione in fatto .

Altrettanto è a dirsi per la doglianza inerente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], qualificata ai sensi dell'art. 418 co. 2 cod. pen., ritenendo che questi avesse prestato rifugio o vitto agli associati, senza condividerne il proposito criminoso (pag. 7 della sentenza impugnata).

Invero il capo di imputazione contestava a Paviglianiti di avere preso parte all'associazione mafiosa, "riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interno del sodalizio , eseguendo le direttive del capo cosca , fornendo supporto agli affiliati.

Ricopriva la carica di presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] a Trento ove organizzava incontri e riunioni tra i sodali.

Si faceva promotore per fornire assistenza agli appartenenti dei cosche ‘ndranghetiste di Bagaladi ( famiglia Paviglianiti) destinatari di provvedimenti restrittivi, organizzando raccolte fondi e un incontro con gli altri sodali".

Anche in questo caso la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art.418 c.p. che ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si dà rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere; il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento. (Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, Rv. 203734; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259483 ), è palesemente eccentrica rispetto alle condotte descritte nel capo di imputazione e ciò si rileva immediatamente dalla lettura della sentenza.

La sentenza impugnata appare altresì violativa dell'art. 627 co. 3 c.p.p., non avendo adempiuto al dictum della sentenza rescindente con la quale la Corte di cassazione chiedeva di rendere ragione del perché i medesimi elementi probatori consentissero di ritenere configurato il delitto di cui all'art. 418 c.p.

Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tras

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di: MUSTAFAiArafat nato Senta ( Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PAVIGLIANITI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trento in data 20/12/2023 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GIP del Tribunale di Trento nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione in data 16/12/2022, pfi recependo l' accordo delle parti, ha applicato a MUSTAFA Arafat la pena di anni due di reclusione ( per il delitto di cui all'art. 378 comma 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.) e a PAVIGLIANITI Giuseppe la pena di anni uno e mesi sei di reclusione (per il delitto di cui all'art.418 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c. p.). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Trento, formulando motivi con i quali è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, originariamente ascritti agli imputati ex art. 416 bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n.2103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, la violazione dedotta inerisce al profilo della corretta qualificazione giuridica delle condotte, sotto il profilo della partecipazione al reato associativo di cui all' art. 416 bis cod. pen. In tal caso, la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Ciò perché, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (così Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si richiama ai principi affermati già precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., validi anche nella vigenza di tale nuova disposizione: la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo diricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nelricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Tanto premesso ritiene il Collegio che, l'eccezione del P.G. ricorrente secondo cui la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] , sarebbe macroscopicamente errata in diritto posto che, da quanto risulta dal capo di imputazione, anche in esito alla modifica dell'imputazione effettuata dal P.m. all'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le condotte ascritte all'imputato, consistevano in atti intimidatori, compiuti anche con armi, nei confronti di altri imprenditori, finalizzati ad acquisire e gestire attività economiche nel settore del porfido; a sfruttare i lavoratori , creare un clima di intimidazione e paura, è fondata. Si evidenzia infatti che la qualificazione della condotte descritte come favoreggiamento posto in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del reato associativo, "al fine di garantire agli associati l'impunità" ( pag. 6 della sentenza impugnata), è palesemente eccentrica rispetto alle condotte contestate e risulta con particolare immediatezza dal capo di imputazione senza accedere alla ricostruzione in fatto . Altrettanto è a dirsi per la doglianza inerente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], qualificata ai sensi dell'art. 418 co. 2 cod. pen., ritenendo che questi avesse prestato rifugio o vitto agli associati, senza condividerne il proposito criminoso (pag. 7 della sentenza impugnata). Invero il capo di imputazione contestava a Paviglianiti di avere preso parte all'associazione mafiosa, "riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interno del sodalizio , eseguendo le direttive del capo cosca , fornendo supporto agli affiliati. Ricopriva la carica di presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] a Trento ove organizzava incontri e riunioni tra i sodali. Si faceva promotore per fornire assistenza agli appartenenti dei cosche ‘ndranghetiste di Bagaladi ( famiglia Paviglianiti) destinatari di provvedimenti restrittivi, organizzando raccolte fondi e un incontro con gli altri sodali". Anche in questo caso la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art.418 c.p. che ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si dà rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere; il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento. (Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, Rv. 203734; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259483 ), è palesemente eccentrica rispetto alle condotte descritte nel capo di imputazione e ciò si rileva immediatamente dalla lettura della sentenza. La sentenza impugnata appare altresì violativa dell'art. 627 co. 3 c.p.p., non avendo adempiuto al dictum della sentenza rescindente con la quale la Corte di cassazione chiedeva di rendere ragione del perché i medesimi elementi probatori consentissero di ritenere configurato il delitto di cui all'art. 418 c.p. Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tras
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