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CassazionedecretoSezione UDecisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 17330/2025

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te Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 5239/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’Avvocatura comunale di Milano, e dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di REGIONE LOMBARDIA; - intimata - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

V, n. 7006/2024, depositata in data 6 agosto 2024.

Visto il ricorso, iscritto al N.R.G. 5239/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7006/2024, per motivi di giurisdizione; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 16 giugno 2025; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 5239/2025 Numero sezionale 52/2025 Numero di raccolta generale 17330/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’adesione in tal senso espressa dalla parte controricorrente in calce all’atto di rinuncia al ricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma, 27 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 5239/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’Avvocatura comunale di Milano, e dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di REGIONE LOMBARDIA; - intimata - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7006/2024, depositata in data 6 agosto 2024. Visto il ricorso, iscritto al N.R.G. 5239/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7006/2024, per motivi di giurisdizione; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 16 giugno 2025; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 5239/2025 Numero sezionale 52/2025 Numero di raccolta generale 17330/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’adesione in tal senso espressa dalla parte controricorrente in calce all’atto di rinuncia al ricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Si comunichi alle parti costituite. Roma, 27 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f
Decreto Cassazione n. 17330/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris