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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 08524/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIep a !v22M1- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 19 giugno 2023, con riserva per il deposito della motivazione in novanta giorni: termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il successivo 18 settembre (primo giorno non festivo successivo al decorso dei novanta giorni, cadendo il 17 settembre 2023 di domenica); il ricorso è stato depositato il 4 aprile 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 3, e 598 cod. proc. pen., e pur tenendo eventualmente conto degli ulteriori quindi A, giorni stabiliti per l'impugnazione proposta dall'imputato assente dal comma 1 bis dell'art. 585 cit. (proroga peraltro da questa Corte ritenuta inapplicabile per le sentenze emesse, come quella qui impugnata, con rito cartolare non partecipato: Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01), scadeva il 16 novembre 2023; Rilevato che ai fini del rispetto del termine per impugnare irrilevante risulta la circostanza che la cancelleria della Corte di appello abbia provveduto a notificare all'imputato l'avviso di deposito della motivazione; invero, tale adempimento non era dovuto, dal momento che il termine ex art. 544 cod. proc. pen. era stato rispettato giacchè la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004 - 01) e questa Corte ha già precisato che in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (da ultimo, Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIep a !v22M1- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 19 giugno 2023, con riserva per il deposito della motivazione in novanta giorni: termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il successivo 18 settembre (primo giorno non festivo successivo al decorso dei novanta giorni, cadendo il 17 settembre 2023 di domenica); il ricorso è stato depositato il 4 aprile 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 3, e 598 cod. proc. pen., e pur tenendo eventualmente conto degli ulteriori quindi A, giorni stabiliti per l'impugnazione proposta dall'imputato assente dal comma 1 bis dell'art. 585 cit. (proroga peraltro da questa Corte ritenuta inapplicabile per le sentenze emesse, come quella qui impugnata, con rito cartolare non partecipato: Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01), scadeva il 16 novembre 2023; Rilevato che ai fini del rispetto del termine per impugnare irrilevante risulta la circostanza che la cancelleria della Corte di appello abbia provveduto a notificare all'imputato l'avviso di deposito della motivazione; invero, tale adempimento non era dovuto, dal momento che il termine ex art. 544 cod. proc. pen. era stato rispettato giacchè la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004 - 01) e questa Corte ha già precisato che in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (da ultimo, Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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