CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 2 dicembre 2022 la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, nel procedimento nr. 12907/2022 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente all'entità dell'aumento di pena per continuazione in relazione ai fatti di detenzione di arma da sparo, rideterminando la pena per tale imputazione in giorni venti di reclusione ed in euro 100,00 di multa, nonché quella complessiva in mesi otto di reclusione ed in euro 733,00 di multa, con la conseguente determinazione della pena unica derivante dal riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29 maggio 2019 in anni tredici, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed in euro 3.533,00 di multa; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza sono contenuti plurimi errori di computo della pena, in quanto, esclusa la sussistenza di una pluralità di atti di detenzione di arma in riferimento alla molteplicità di dispositivi conservati nel medesimo contesto spazio-temporale, secondo i criteri di calcolo esposti nella sentenza di primo grado la pena per tale unica condotta criminosa doveva essere stabilita in giorni quindici di reclusione ed in euro 50,00 di multa, mentre la pena unica per i reati contestati nel presente procedimento doveva essere stabilita in mesi sette e giorni venti di reclusione ed in euro 700,00 di multa, dal che consegue che la pena complessiva, derivante dall'unificazione per continuazione di detti reati con quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 29 maggio 2019, ammonta ad anni quattordici, mesi tre di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, ritenuto, pertanto, di dover eliminare tali errori materiali ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., nel senso che, laddove è scritto "giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa" sia scritto e letto "giorni quindici di reclusione ed euro 50,00 di multa" e dove è scritto "rideterminando così la pena complessiva in mesi otto di reclusione ed in euro 733,00 di multa" sia scritto e letto "rideterminando così la pena complessiva in mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa" e dove e' scritto "anni tredici, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 3.533,00 di multa" sia scritto e letto "anni quattordici, mesi tre di reclusione ed euro 3.500,00 di multa"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza n. 23097 del 2022 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, ove è scritto "giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa" sia scritto e letto "giorni quindici di reclusione ed euro 50,00 di multa" e dove è scritto "rideterminando così la pena complessiva in mesi otto di reclusione ed in euro 733,00 di multa" sia scritto e letto "rideterminando così la pena complessiva in mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa" e dove è scritto "anni tredici, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 3.533,00 di multa" sia scritto e letto "anni quattordici, mesi tre di reclusione ed euro 3.500,00 di multa". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 21 s