CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 137. R.G. 35194 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale dà conto dei motivi per i quali non ha ritenuto attendibile la ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] e ha viceversa ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]