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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14365/2026

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e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, è elettivamentedomiciliato:- Ricorrente -controC.T.N. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Andria;- Controricorrente -Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026- avverso la sentenza n. 3548/2021 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. 15, in data 4 ottobre 2021,notificata in data 8 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, laC.T.N. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società attiva nei servizi dilogistica e deposito merci per conto terzi, impugnava il silenzio-rifiutoformatosi sull'istanza di rimborso riguardante la TARSU per le annualitàdal 2012 al 2016, presentata in data 17 dicembre 2017 al Comune diTribiano.

Esponeva che l’ente aveva applicato il tributo anche almagazzino all’interno del quale la società produceva rifiuti speciali e che,solo nel 2017, l’area corrispondente era stata detassata in quantoproduttiva di rifiuti da imballaggio terziario, da conferire per legge, inquanto “speciali”, a soggetti terzi, diversi dal Comune, al fine del relativosmaltimento.

L’istanza di rimborso era riferita alla tassa pagata negli annidal 2012 al 2016, secondo la ricorrente non dovuta relativamente allesuperfici ove si producono rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 62, terzocomma, d. lgs. n. 507/1993, per il cui recupero la società si era avvalsa diimprese private autorizzate.2.

Con sentenza n. 2824/11/2019, l’adita Commissione tributariadichiarava inammissibile il ricorso, sull’assunto della omessaimpugnazione, nel termine previsto dalla legge, da parte della societàcontribuente, degli atti impositivi in precedenza notificati dal Comune, aiquali aveva fatto seguito il pagamento senza alcuna riserva.3.

Sull’impugnazione della società contribuente la Commissionetributaria regionale accoglieva il gravame, affermando: che dalladocumentazione acquisita al fascicolo processuale non risultavanoNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026notificate alla società cartelle di pagamento, bensì meri avvisi dipagamento; che il contribuente ha facoltà di impugnare detti avvisi,ancorché non contemplati tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, atteso che gli stessi recano comunque una benindividuata pretesa tributaria; che l’omessa contestazione degli avvisi dipagamento non determina la “cristallizzazione del credito” e non precludequindi il ricorso al giudice tributario, una volta che la pretesa assuma laforma di uno degli atti indicati dall’art. 19 d. lgs. n. 546/1992; che lasocietà ha legittimamente impugnato il silenzio rifiuto sull’istanza dirimborso delle somme corrisposte, formatosi decorsi 90 giorni dallarelativa presentazione; che, in conformità alla legislazione in materia diTARI, appariva fondata la richiesta della società contribuente volta alriconoscimento “in ragione della continuità della medesima attività neglianni, anche per il periodo dal 2012 al 2016” della “detassazione parzialecosì come determinata dal Comune con provvedimento del 2 maggio2017”.4.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Comune di Tribiano,formulando tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente,che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per avere l’ente formulatocensure di merito non proponibili in sede di legittimità e l’infondatezzadell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il Comune ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributariaregionale ritenuto ammissibile l’impugnazione del silenzio rifiutosull’istanza di rimborso TARI, nonostante la società avesse ricevuto, inrelazione alle annualità di imposta in discussione, gli avvisi di pagamentoNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026da parte dell’Ufficio, pagandone integralmente e senza riserve icorrispondenti importi.1.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.1.2.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in temadi contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, manon preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessil'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una benindividuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali egiuridiche, essendo possibile un'interpretazione estensiva delledisposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazionedell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28dicembre 2001 n. 448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n.11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile2022, n. 11481).1.3.

In particolare, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere algiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) a sostegno, porti,comunque, a conoscenza del contribuente una ben precisa e individuatapretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non siaraggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmentepreordinata, assuma la forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momentodella ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., aNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, lasua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutelagiurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale dellapretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico)(Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez.

Un., 18 febbraio2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez.5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n.29501; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. Trib.,17 gennaio 2023, n. 1213).

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà,non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicatinel citato art. 19 (come, per l'appunto, l’avviso di pagamento, al qualefanno pacificamente riferimento il Comune e la sentenza impugnata), il cuimancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole inordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondomomento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte delcontribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato nondetermina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) diquesta pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli attitipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez.Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616;Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez.Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213).

Quindi, l'inerzia del contribuenterispetto al ricevimento dell’avviso di pagamento TARI non precludel'autonoma impugnazione della successiva cartella (o ingiunzione) dipagamento o del successivo silenzio-diniego di rimborso per le medesimeannualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesaimpositiva, che ben può essere contestata in tale sede (Cass., Sez. 5^, 19agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200;Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481).

In ogni caso, resta fermo chel’impugnazione di detto atto è soggetta al rispetto del termine generaleprevisto dall'art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, essendoininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, incapo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo attoimpositivo tipico successivamente notificatogli (Cass., Sez. 5^, 17 giugno2021, n. 17237; Cass., Sez. 6^-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez.5^, 8 aprile 2022, n. 11481).1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha correttamente esclusoche la mancata contestazione degli avvisi di pagamento potesseprecludere il successivo ricorso, una volta che la pretesa tributaria abbiaassunto la forma autoritativa di uno degli atti elencati dall’art. 19, primocomma, del D. Lgs. n. 546/1992.2.

Con il secondo motivo, il Comune denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62del D. Lgs. n. 507/1993, dell’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 e dell’art.7 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti del Comune diTribiano, per avere la Commissione tributaria regionale ritenutosussistente, in palese contrasto con le norme richiamate, il diritto dellasocietà a vedersi riconosciuta, in ragione della continuità della medesimaparziale come determinata dal Comune con provvedimento del 2 maggio2017, pur a fronte dell’inesistenza di dichiarazioni di variazione ai finiTARSU e TARI negli anni di riferimento e del difetto di prova in ordine aipresupposti dell’esenzione, che non può, all’evidenza, essere riconosciuta“ex post”, sulla base della semplice affermazione di averne avuto diritto esenza aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legislazionevigente.

Ha assunto, dunque, che la Commissione tributaria regionaleaveva errato a fondare la propria decisione sulla sola base della meraNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026continuità della stessa attività nel corso degli anni, anche per il periodo2012 – 2016.2.1.

Il motivo è pienamente ammissibile, non essendo volto acensurare l’apprezzamento di fatto svolto dal collegio di secondo grado,ma l’applicazione delle norme che disciplinano la TARI e delle relativeesenzioni, è fondato, con assorbimento delle restanti censure.

Lacorrispondente eccezione formulata dalla società controricorrente deve,quindi, essere disattesa.2.2.

Va premesso che, in materia di tassa sui rifiuti, incombe alla partecontribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativiall’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono allaquantificazione della complessiva superficie imponibile, posto che, puroperando anche nella materia in esame – per quanto riguarda ilpresupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principiosecondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fontedell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attienealla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato, oltreall’obbligo della denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere lariduzione o l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alpagamento del tributo sono tenuti tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 12979/2019; n.21250/2019; n. 22130/2017; n. 18054/2016; n. 16235/2015).

Perbeneficiare dell'esclusione è necessario, dunque, che il contribuentedichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o divariazione (cfr. in termini Cass. n. 13768/2016 in motivazione) poiché,come si è detto, incombe sull'impresa contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alladelimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali,possono beneficiare dell'esclusione dal computo della superficieNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa (cfr. Cass. Sez.

V,n. 8813 del 30/3/2021).2.3.

Come previsto dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 201/2011 conriferimento alla TARES: «La tariffa è commisurata alle quantità e qualitàmedie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agliusi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con ilregolamento di cui al comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficieassoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastaledeterminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per gli immobili giàdenunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agliinteressati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale aseguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambiostabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita laConferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso in cui manchino,negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazionedella superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiestadel comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio laplanimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilitedal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, dellaconsistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari la superficieassoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile».

Analogadisposizione riguarda anche la TARI, relativamente alla quale l’art. 1,comma 646, della legge n. 147/2013 ha previsto che:” Per l'applicazionedella TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini deiprecedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, ilcomune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizioNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quellapari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteristabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica23 marzo 1998, n. 138.”2.4.

Quindi, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, rilevano lesuperfici già dichiarate ai fini TARES/TARI ovvero accertate.

Come giàchiarito da Cass., Sez. civ. 5, 28/02/2018, n. 4602, la finalità di questadisciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente dicomunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione dellecondizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse (variazioniche possono dipendere dal mutamento della situazione di fatto o di diritto,quale l’operatività di un diverso regime) e, dall'altro, di escludere che talecomunicazione possa esplicare efficacia retroattiva.

Pur operando unprincipio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati discienza, e non di natura volitivo negoziale in essa contenuti, sussiste lanecessità di indurre il contribuente alla sollecita presentazione dellacomunicazione di variazione e, al contempo, di assicurare all'enteimpositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sullabase dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.2.5.

Tale disciplina nel prevedere che, per l'applicazione del tributo, siconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedentiprelievi sui rifiuti, implicitamente esclude che l’esenzione collegata allesuperfici produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, possa operareretroattivamente rispetto alla riconosciuta detassazione parziale, conriferimento alle annualità anteriori, soltanto in ragione della continuitàdella medesima attività negli anni precedenti alla dichiarazione divariazione del contribuente.Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/20262.6.

Va ricordato, infatti, che l’esclusione di efficacia retroattiva dellevariazioni aventi ad oggetto la riduzione di superficie imponibile ai finidella fiscalità ambientale, secondo l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, integra un principio generale: v.

Cass. n.15867/2004, secondocui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché lastessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nelcomma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici etariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo,invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunciaoriginaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che leriduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'annosuccessivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima"(sulla irretroattività della variazione, Cass. n. 9051/2023).2.7.

Ed è per tali ragioni -e finalità ad esse sottese- che la carenza nonè emendabile, se non per il futuro e, cioè, con riferimento agli anni diimposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della necessariadenuncia o variazione, tanto è vero che solamente nel caso in cui ilcontribuente l’abbia presentata potrà fornire la prova, in caso dicontestazione, in via stragiudiziale o anche in giudizio, dell’effettivadestinazione dei beni (cfr. Cass. n. 16645/22), essendo imprescindibileche l’obbligo di denuncia sia stato assolto ex ante, non essendo,viceversa, sufficiente la dimostrazione, ex post, della sussistenza deipresupposti per fruire di esclusioni o esenzioni (cfr. Cass. n. 21689/25).Del resto, se le finalità che sovrintendono alla necessità della denuncia ovariazione sono quelle esplicitate (ed, a tal proposito, giova rammentareNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026che la legge numero 147 del 2013, nell’istituire la TARI, ha riproposto unaarticolata disciplina degli obblighi informativi e di denuncia, posti a caricodei soggetti passivi del tributo, già presente nel decreto legislativonumero 507 del 1993, in tema di TARSU), è inevitabile concludere nelsenso che debba essere assolto - il suddetto obbligo di denuncia- primadella fruizione del servizio da parte del contribuente, anche nell’interessegenerale alla garanzia dell’espletamento delle attività di raccolta esmaltimento dei rifiuti in maniera -auspicabilmente- efficiente, completa etempestiva.

L’obbligo di denuncia (che deve essere, ovviamente, fedeleallo stato di fatto) è presidiato, non a caso, da sanzioni per il suoinadempimento ed è correlato a quello, conseguenziale al primo, diassolvere all’onere, incombente anch’esso sul contribuente, di dimostrarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione o l’esenzione ed,ancora prima, a quello, già ricordato in precedenza, di effettuare ladichiarazione facendo ricorso ai modelli predisposti dall’amministrazionecomunale.2.8.

D’altra parte, anche la previsione dell’art. 7 del regolamento delcomunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, testualmente richiamatanel ricorso, impone al terzo comma che l’esenzione della superficie ove siformano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, al cuismaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione diinizio/variazione occupazione, nella quale sono individuate le predettearee anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimentoforfettarie, e prevede inoltre che il soggetto passivo deve presentare,entro il 31 gennaio dell’annualità successiva, l’apposita attestazionecomprovante l’ordinaria produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento inconformità delle disposizioni vigenti.

Tale disposizione non prevede inalcun caso che gli effetti eventualmente positivi di tale dichiarazionepossano retroagire agli anni precedenti (v.

Cass. n. 29326/2025).Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/20262.9.

Ne discende che la istanza di ridefinizione del 2017 non potevadispiegare alcun effetto retroattivo in relazione alle annualità pregresse.2.10.

Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha,pertanto, erroneamente ritenuto che la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., volta alriconoscimento dell’esenzione parziale anche per il periodo 2012 – 2016,fosse fondata in ragione della continuità della medesima attività nel corsodegli anni, a fronte di una denunzia di variazione e di unarideterminazione della base imponibile TARI avvenuta solo nel 2017.3.

Con il terzo motivo, il Comune denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 164, della leggen. 296/2006 e falsa applicazione dell’art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, peravere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile il ricorsodella società contribuente, presentato avverso un silenzio diniego nonancora formatosi, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 164, dellalegge n. 296/2006, che ammette il rimborso delle somme versate e nondovute, richiesto nel termine di cinque anni dal giorno del versamento,ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, entrocentottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, termine nonmaturato al momento dell’originaria impugnazione della contribuente.3.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.L’art. 21, secondo comma, del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che ilricorso va proposto trascorsi novanta giorni dalla domanda di restituzionepresentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino aquando il diritto alla restituzione non è prescritto.L’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, prevede il termine dicinque anni per formulare la richiesta di rimborso delle sommeindebitamente versate all’ente locale; sul piano amministrativo, fissainoltre all’ente il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza perprovvedere ad effettuare il rimborso.

Risulta quindi evidente che ilNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026termine da ultimo citato non riguarda la presentazione del ricorso allaCorte di giustizia tributaria, come erroneamente affermato dal Comunericorrente.4.

Il ricorso deve in conclusione essere accolto in relazione alsecondo motivo formulato dal Comune, rigettati i restanti motivi; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per regolare le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, è elettivamentedomiciliato:- Ricorrente -controC.T.N. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Andria;- Controricorrente -Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026- avverso la sentenza n. 3548/2021 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. 15, in data 4 ottobre 2021,notificata in data 8 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, laC.T.N. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società attiva nei servizi dilogistica e deposito merci per conto terzi, impugnava il silenzio-rifiutoformatosi sull'istanza di rimborso riguardante la TARSU per le annualitàdal 2012 al 2016, presentata in data 17 dicembre 2017 al Comune diTribiano. Esponeva che l’ente aveva applicato il tributo anche almagazzino all’interno del quale la società produceva rifiuti speciali e che,solo nel 2017, l’area corrispondente era stata detassata in quantoproduttiva di rifiuti da imballaggio terziario, da conferire per legge, inquanto “speciali”, a soggetti terzi, diversi dal Comune, al fine del relativosmaltimento. L’istanza di rimborso era riferita alla tassa pagata negli annidal 2012 al 2016, secondo la ricorrente non dovuta relativamente allesuperfici ove si producono rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 62, terzocomma, d. lgs. n. 507/1993, per il cui recupero la società si era avvalsa diimprese private autorizzate.2. Con sentenza n. 2824/11/2019, l’adita Commissione tributariadichiarava inammissibile il ricorso, sull’assunto della omessaimpugnazione, nel termine previsto dalla legge, da parte della societàcontribuente, degli atti impositivi in precedenza notificati dal Comune, aiquali aveva fatto seguito il pagamento senza alcuna riserva.3. Sull’impugnazione della società contribuente la Commissionetributaria regionale accoglieva il gravame, affermando: che dalladocumentazione acquisita al fascicolo processuale non risultavanoNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026notificate alla società cartelle di pagamento, bensì meri avvisi dipagamento; che il contribuente ha facoltà di impugnare detti avvisi,ancorché non contemplati tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, atteso che gli stessi recano comunque una benindividuata pretesa tributaria; che l’omessa contestazione degli avvisi dipagamento non determina la “cristallizzazione del credito” e non precludequindi il ricorso al giudice tributario, una volta che la pretesa assuma laforma di uno degli atti indicati dall’art. 19 d. lgs. n. 546/1992; che lasocietà ha legittimamente impugnato il silenzio rifiuto sull’istanza dirimborso delle somme corrisposte, formatosi decorsi 90 giorni dallarelativa presentazione; che, in conformità alla legislazione in materia diTARI, appariva fondata la richiesta della società contribuente volta alriconoscimento “in ragione della continuità della medesima attività neglianni, anche per il periodo dal 2012 al 2016” della “detassazione parzialecosì come determinata dal Comune con provvedimento del 2 maggio2017”.4. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Comune di Tribiano,formulando tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente,che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per avere l’ente formulatocensure di merito non proponibili in sede di legittimità e l’infondatezzadell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il Comune ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributariaregionale ritenuto ammissibile l’impugnazione del silenzio rifiutosull’istanza di rimborso TARI, nonostante la società avesse ricevuto, inrelazione alle annualità di imposta in discussione, gli avvisi di pagamentoNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026da parte dell’Ufficio, pagandone integralmente e senza riserve icorrispondenti importi.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.1.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in temadi contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, manon preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessil'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una benindividuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali egiuridiche, essendo possibile un'interpretazione estensiva delledisposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazionedell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28dicembre 2001 n. 448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n.11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile2022, n. 11481).1.3. In particolare, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere algiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) a sostegno, porti,comunque, a conoscenza del contribuente una ben precisa e individuatapretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non siaraggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmentepreordinata, assuma la forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momentodella ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., aNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, lasua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutelagiurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale dellapretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico)(Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez.5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n.29501; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. Trib.,17 gennaio 2023, n. 1213). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà,non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicatinel citato art. 19 (come, per l'appunto, l’avviso di pagamento, al qualefanno pacificamente riferimento il Comune e la sentenza impugnata), il cuimancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole inordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondomomento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte delcontribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato nondetermina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) diquesta pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli attitipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez.Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616;Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez.Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213). Quindi, l'inerzia del contribuenterispetto al ricevimento dell’avviso di pagamento TARI non precludel'autonoma impugnazione della successiva cartella (o ingiunzione) dipagamento o del successivo silenzio-diniego di rimborso per le medesimeannualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesaimpositiva, che ben può essere contestata in tale sede (Cass., Sez. 5^, 19agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200;Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481). In ogni caso, resta fermo chel’impugnazione di detto atto è soggetta al rispetto del termine generaleprevisto dall'art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, essendoininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, incapo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo attoimpositivo tipico successivamente notificatogli (Cass., Sez. 5^, 17 giugno2021, n. 17237; Cass., Sez. 6^-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez.5^, 8 aprile 2022, n. 11481).1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha correttamente esclusoche la mancata contestazione degli avvisi di pagamento potesseprecludere il successivo ricorso, una volta che la pretesa tributaria abbiaassunto la forma autoritativa di uno degli atti elencati dall’art. 19, primocomma, del D. Lgs. n. 546/1992.2. Con il secondo motivo, il Comune denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62del D. Lgs. n. 507/1993, dell’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 e dell’art.7 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti del Comune diTribiano, per avere la Commissione tributaria regionale ritenutosussistente, in palese contrasto con le norme richiamate, il diritto dellasocietà a vedersi riconosciuta, in ragione della continuità della medesimaparziale come determinata dal Comune con provvedimento del 2 maggio2017, pur a fronte dell’inesistenza di dichiarazioni di variazione ai finiTARSU e TARI negli anni di riferimento e del difetto di prova in ordine aipresupposti dell’esenzione, che non può, all’evidenza, essere riconosciuta“ex post”, sulla base della semplice affermazione di averne avuto diritto esenza aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legislazionevigente. Ha assunto, dunque, che la Commissione tributaria regionaleaveva errato a fondare la propria decisione sulla sola base della meraNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026continuità della stessa attività nel corso degli anni, anche per il periodo2012 – 2016.2.1. Il motivo è pienamente ammissibile, non essendo volto acensurare l’apprezzamento di fatto svolto dal collegio di secondo grado,ma l’applicazione delle norme che disciplinano la TARI e delle relativeesenzioni, è fondato, con assorbimento delle restanti censure. Lacorrispondente eccezione formulata dalla società controricorrente deve,quindi, essere disattesa.2.2. Va premesso che, in materia di tassa sui rifiuti, incombe alla partecontribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativiall’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono allaquantificazione della complessiva superficie imponibile, posto che, puroperando anche nella materia in esame – per quanto riguarda ilpresupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principiosecondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fontedell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attienealla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato, oltreall’obbligo della denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere lariduzione o l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alpagamento del tributo sono tenuti tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 12979/2019; n.21250/2019; n. 22130/2017; n. 18054/2016; n. 16235/2015). Perbeneficiare dell'esclusione è necessario, dunque, che il contribuentedichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o divariazione (cfr. in termini Cass. n. 13768/2016 in motivazione) poiché,come si è detto, incombe sull'impresa contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alladelimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali,possono beneficiare dell'esclusione dal computo della superficieNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa (cfr. Cass. Sez. V,n. 8813 del 30/3/2021).2.3. Come previsto dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 201/2011 conriferimento alla TARES: «La tariffa è commisurata alle quantità e qualitàmedie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agliusi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con ilregolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficieassoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastaledeterminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili giàdenunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agliinteressati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale aseguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambiostabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita laConferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazionedella superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiestadel comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio laplanimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilitedal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, dellaconsistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficieassoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile». Analogadisposizione riguarda anche la TARI, relativamente alla quale l’art. 1,comma 646, della legge n. 147/2013 ha previsto che:” Per l'applicazionedella TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini deiprecedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, ilcomune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizioNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quellapari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteristabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica23 marzo 1998, n. 138.”2.4. Quindi, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, rilevano lesuperfici già dichiarate ai fini TARES/TARI ovvero accertate. Come giàchiarito da Cass., Sez. civ. 5, 28/02/2018, n. 4602, la finalità di questadisciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente dicomunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione dellecondizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse (variazioniche possono dipendere dal mutamento della situazione di fatto o di diritto,quale l’operatività di un diverso regime) e, dall'altro, di escludere che talecomunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Pur operando unprincipio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati discienza, e non di natura volitivo negoziale in essa contenuti, sussiste lanecessità di indurre il contribuente alla sollecita presentazione dellacomunicazione di variazione e, al contempo, di assicurare all'enteimpositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sullabase dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.2.5. Tale disciplina nel prevedere che, per l'applicazione del tributo, siconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedentiprelievi sui rifiuti, implicitamente esclude che l’esenzione collegata allesuperfici produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, possa operareretroattivamente rispetto alla riconosciuta detassazione parziale, conriferimento alle annualità anteriori, soltanto in ragione della continuitàdella medesima attività negli anni precedenti alla dichiarazione divariazione del contribuente.Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/20262.6. Va ricordato, infatti, che l’esclusione di efficacia retroattiva dellevariazioni aventi ad oggetto la riduzione di superficie imponibile ai finidella fiscalità ambientale, secondo l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, integra un principio generale: v. Cass. n.15867/2004, secondocui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché lastessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nelcomma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici etariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo,invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunciaoriginaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che leriduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'annosuccessivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima"(sulla irretroattività della variazione, Cass. n. 9051/2023).2.7. Ed è per tali ragioni -e finalità ad esse sottese- che la carenza nonè emendabile, se non per il futuro e, cioè, con riferimento agli anni diimposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della necessariadenuncia o variazione, tanto è vero che solamente nel caso in cui ilcontribuente l’abbia presentata potrà fornire la prova, in caso dicontestazione, in via stragiudiziale o anche in giudizio, dell’effettivadestinazione dei beni (cfr. Cass. n. 16645/22), essendo imprescindibileche l’obbligo di denuncia sia stato assolto ex ante, non essendo,viceversa, sufficiente la dimostrazione, ex post, della sussistenza deipresupposti per fruire di esclusioni o esenzioni (cfr. Cass. n. 21689/25).Del resto, se le finalità che sovrintendono alla necessità della denuncia ovariazione sono quelle esplicitate (ed, a tal proposito, giova rammentareNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026che la legge numero 147 del 2013, nell’istituire la TARI, ha riproposto unaarticolata disciplina degli obblighi informativi e di denuncia, posti a caricodei soggetti passivi del tributo, già presente nel decreto legislativonumero 507 del 1993, in tema di TARSU), è inevitabile concludere nelsenso che debba essere assolto - il suddetto obbligo di denuncia- primadella fruizione del servizio da parte del contribuente, anche nell’interessegenerale alla garanzia dell’espletamento delle attività di raccolta esmaltimento dei rifiuti in maniera -auspicabilmente- efficiente, completa etempestiva. L’obbligo di denuncia (che deve essere, ovviamente, fedeleallo stato di fatto) è presidiato, non a caso, da sanzioni per il suoinadempimento ed è correlato a quello, conseguenziale al primo, diassolvere all’onere, incombente anch’esso sul contribuente, di dimostrarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione o l’esenzione ed,ancora prima, a quello, già ricordato in precedenza, di effettuare ladichiarazione facendo ricorso ai modelli predisposti dall’amministrazionecomunale.2.8. D’altra parte, anche la previsione dell’art. 7 del regolamento delcomunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, testualmente richiamatanel ricorso, impone al terzo comma che l’esenzione della superficie ove siformano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, al cuismaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione diinizio/variazione occupazione, nella quale sono individuate le predettearee anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimentoforfettarie, e prevede inoltre che il soggetto passivo deve presentare,entro il 31 gennaio dell’annualità successiva, l’apposita attestazionecomprovante l’ordinaria produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento inconformità delle disposizioni vigenti. Tale disposizione non prevede inalcun caso che gli effetti eventualmente positivi di tale dichiarazionepossano retroagire agli anni precedenti (v. Cass. n. 29326/2025).Numero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/20262.9. Ne discende che la istanza di ridefinizione del 2017 non potevadispiegare alcun effetto retroattivo in relazione alle annualità pregresse.2.10. Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha,pertanto, erroneamente ritenuto che la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., volta alriconoscimento dell’esenzione parziale anche per il periodo 2012 – 2016,fosse fondata in ragione della continuità della medesima attività nel corsodegli anni, a fronte di una denunzia di variazione e di unarideterminazione della base imponibile TARI avvenuta solo nel 2017.3. Con il terzo motivo, il Comune denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 164, della leggen. 296/2006 e falsa applicazione dell’art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, peravere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile il ricorsodella società contribuente, presentato avverso un silenzio diniego nonancora formatosi, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 164, dellalegge n. 296/2006, che ammette il rimborso delle somme versate e nondovute, richiesto nel termine di cinque anni dal giorno del versamento,ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, entrocentottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, termine nonmaturato al momento dell’originaria impugnazione della contribuente.3.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.L’art. 21, secondo comma, del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che ilricorso va proposto trascorsi novanta giorni dalla domanda di restituzionepresentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino aquando il diritto alla restituzione non è prescritto.L’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, prevede il termine dicinque anni per formulare la richiesta di rimborso delle sommeindebitamente versate all’ente locale; sul piano amministrativo, fissainoltre all’ente il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza perprovvedere ad effettuare il rimborso. Risulta quindi evidente che ilNumero registro generale 31739/2021Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 14365/2026Data pubblicazione 15/05/2026termine da ultimo citato non riguarda la presentazione del ricorso allaCorte di giustizia tributaria, come erroneamente affermato dal Comunericorrente.4. Il ricorso deve in conclusione essere accolto in relazione alsecondo motivo formulato dal Comune, rigettati i restanti motivi; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il secondo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per regolare le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 14365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris