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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 12224/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 05ML7YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Quanmei CHEN, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], designata in sostituzione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso avverso la sentenza di condanna alla pena di 3.500,00 euro di ammenda, emessa in data 10 aprile 2021 dal Giudice di pace di Prato in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286.

Deduce, nell'unico motivo sviluppato, violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il giudicante, in sede di udienza di discussione e deliberazione, celebratasi, come detto, il 1° aprile 2021, non avrebbe tenuto conto, omettendo ogni provvedimento al riguardo, della documentata istanza di rinvio dell'udienza citata, inoltrata dal difensore, a mezzo [OSCURATO:PERSONA], il 24 marzo 2021, e giustificata da un concomitante impegno professionale da assolvere davanti al Tribunale del riesame di Napoli.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in piena sintonia con il Procuratore generale, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe regolarmente a partecipare, quale difensore della QUANMEI, all'udienza tenutasi il 1° aprile 2021 davanti al Giudice di pace di Prato, rassegnando, dopo l'escussione del teste FRESCHETTI, le proprie conclusioni con richiesta di assoluzione, in via principale, e di applicazione della pena nel minimo edittale, con i benefici di legge, in via subordinata.

Dunque, l'impedimento del difensore, quand'anche esistente in astratto (o in precedenza), è risultato solo virtuale e del tutto privo di alcun effettivo pregiudizio sulla difesa dell'imputata, sicché nessuna nullità processuale può farsi discendere, nel caso di specie, dalla omessa pronuncia del giudice sull'istanza di differimento formulata il 24 marzo 2021, trattandosi di istanza, in concreto, superata dalla successiva e conclusiva scelta del difensore di partecipare all'udienza da rinviare anziché a quella concomitante.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 05ML7YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanmei CHEN, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], designata in sostituzione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso avverso la sentenza di condanna alla pena di 3.500,00 euro di ammenda, emessa in data 10 aprile 2021 dal Giudice di pace di Prato in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286. Deduce, nell'unico motivo sviluppato, violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il giudicante, in sede di udienza di discussione e deliberazione, celebratasi, come detto, il 1° aprile 2021, non avrebbe tenuto conto, omettendo ogni provvedimento al riguardo, della documentata istanza di rinvio dell'udienza citata, inoltrata dal difensore, a mezzo [OSCURATO:PERSONA], il 24 marzo 2021, e giustificata da un concomitante impegno professionale da assolvere davanti al Tribunale del riesame di Napoli. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in piena sintonia con il Procuratore generale, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe regolarmente a partecipare, quale difensore della QUANMEI, all'udienza tenutasi il 1° aprile 2021 davanti al Giudice di pace di Prato, rassegnando, dopo l'escussione del teste FRESCHETTI, le proprie conclusioni con richiesta di assoluzione, in via principale, e di applicazione della pena nel minimo edittale, con i benefici di legge, in via subordinata. Dunque, l'impedimento del difensore, quand'anche esistente in astratto (o in precedenza), è risultato solo virtuale e del tutto privo di alcun effettivo pregiudizio sulla difesa dell'imputata, sicché nessuna nullità processuale può farsi discendere, nel caso di specie, dalla omessa pronuncia del giudice sull'istanza di differimento formulata il 24 marzo 2021, trattandosi di istanza, in concreto, superata dalla successiva e conclusiva scelta del difensore di partecipare all'udienza da rinviare anziché a quella concomitante. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il
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