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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 21898/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8539/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 181/2018 depositata il 05/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il di lei figlio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di risoluzione dell'atto di vendita a rogito notaio Costa del 27/11/2009 con il quale gli stessi avevano acquistato un compendio immobiliare di proprietà dei convenuti, costituito da un piccolo fabbricato di civile abitazione ed a circostanti appezzamenti di terreno , rivelatosi interessato a un movimento franoso.

2. Nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 16 0/2015 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la domanda degli attori e dichiarava la risoluzione contrattuale per inadempimento dei venditori, condannandogli stessi in soli do tra loro alla restituzione della somma di euro 200.000,00corrisposta a titolo di prezzo nonché al rimbors o degli importi versati dagli acquirenti per l'agenzia immobiliare, per spese notarili, per l'erogazione del mutuo , per la perizia geologica .

Liquidava a titolo di risarcimento del danno un importo attualizzato di euro 10.000,00e regolava le spese di giudizio

3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in giudizio gli appellati.

4. C on sentenza n . 181 / 2018 la Corte di appello di Genova respingeva l’appello.

5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno successivamente depositato memoriadifensiva, evidenziando l’avvenuto decesso, nella pendenza del giudizio di legittimità,di entrambe le parti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 2.-Passando all’esame dei motivi di ricorso, c on il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt . 1325, 1362, 1363, 1366, 1367 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe svalutato – ritenendola di stile - il significato della clausola inserita nell'atto di vendita a rogito notaio Costa del 27 novembre 2009 , secondo la quale gli immobili venivano trasferiti agli acquirenti “nello stato in cui si trovano ben noto alla parte acquirente stessa”, quando invece la stessa assume il valore di una confessione stragiudiziale(art. 2735 c.c.).

La Corte avrebbe poi trascurato di considerare che gli acquirenti avevano ispezionato gli immobili compravenduti prima di effettuare l'acquisto;che nel contratto preliminare di vendita del 10 agosto 2009 avevano dichiarato di avere visitato e ispezionato con attenzione il bene oggetto della stipulanda compravendita e di conoscerne lo stato di fatto; che il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita riportava che i beni compravenduti ricadono in zone del territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] morfologicamente instabili e assoggettate a specifici vincoli sismici e idrogeologici.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, i compratori non potevano fare valere la garanzia per i vizi redibitori (per la “sussistenza di movimenti franosi diffusi che interessano il terreno su cui insiste il fabbricato”) in quanto avevano ad essa preventivamente rinunciato. 3.-Il motivo è infondato.

Il mezzo di ricorso prospetta anzitutto la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ma in realtà non deduce una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge ipotizzata come violata, che implica un problema interpretativo della stessa e che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, integra il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex plurimus Cass. n. 21187/2019, in motiv.; Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).

Al contrario, come confermato da questi precedenti, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa – essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime- è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Non sussiste nella specie neppure la dedotta violazionedei criteri ermeneutici: non può infatti trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già da tale giudice esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 7500/2007; n. 24539/2009).

L’appuntodei ricorrenti alla sentenza del giudice a quo ripropone le medesime contestazioni avanzate in sede di appello nei confronti della clausola apposta all’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l’immobile è stato accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, noto alla parte acquirente.

La Corte di appello ha preso in adeguata considerazione tale clausola, pervenendo ad escludere che la sua sottoscrizione comprovasse l’acquisita consapevolezza delle condizioni effettive dell'immobile.

A questo esito è giunta analizzando anzitutto le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella rilasciata dal teste Geom.

Balletta, che ha dichiarato di avere visionato l’immobile a titolo di amicizia il 3.09.2009, quando lo stesso era completamente ammobiliato e di avare visto le crepe al suo interno solo nel gennaio 2010, quindi dopo il perfezionamento dell'atto traslativo, quando erano stati tolti i mobili e rimosse alcune piastrelle.

Il tutto risulta confermato dalla dichiarazione di altri testi (Bernardelli, Casani, Mattellini) e d in particolare della teste Catelani, zia acquisita di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] le d isse di non parlare con nessuno, neanche con i signori Barbieri - B erardinelli , in merito alla frana che aveva interessato l’area di sedime dell’immobile , che avvalora la verosimiglianza del tentativo dei venditori di nascondere le crepe.

Si legge in sentenza che dall’istruttoria svolta è emerso che “solo il ricorso alle competenze di un tecnico ha consentito ai compratori di acquisire la piena consapevolezza che alcune crepe scoperte nei muri della casa dopo l'acquisto erano da porre in correlazione con la paleofrana in atto nel terreno sottostante, secondo quanto risulta dalla relazione del geol.

Zecchi datata 13/10/2010”.

Tutti questi elementi non sono stati considerati dalla Corte di appello genovese sufficienti a dimostrare che i compratori avrebbero avuto conoscenza dei vizi redibitori presenti nell'immobile prima di concludere l'acquisto dello stesso.

Di conseguenza, ilgiudice a quo ha ritenuto priva di contenuto volitivo rilevante la dichiarazione in questione, che è stata qualificata com e una mera clausola di stile , mancante dunque di concreta efficacia , da annovera re tra le Così statuendo la Corte territoriale non ha affatto omesso di considerare l’insegnamento di questo Giudice di legittimità che ha ritenuto che solo se la vaghezza e la genericità della clausola “siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti”, il giudice può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile" (Cass. n. 13839/2013; Cass.n. 19104/2009; Cass. n. 1516/1969).

Il giudice a quo non ha affatto considerato aprioristicamente la pattuizione come clausola di stile, ma è giunt o a tale esito interpretando la stessa clausola “ in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.)”, al fine di “consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.)”(cfr. i precedenti sopra citati), non trascurando – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – il contratto preliminare di vendita concluso mediante scrittura privata del 10 agosto 2009.

Con tutta evidenza, come già accennato,il motivo di ricorso è volto a censurare l’interpretazione del significato della clausola “stato di fatto e di diritto”, che costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile solo quando la stessa “risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione” (cfr. Cass. n. 4178/2007; cfr. Cass. n. 10131 /2006 ) .

Non è questo il caso della sentenza impugnata. 4.-Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

A dire degli stessi, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere decisive e non semplici allegazioni difensive di contenuto tecnico le due perizie stragiudiziali (a firma del geom.

Lenzi, incaricato dai ricorrenti stessi e del geol.

Zecchi, incaricato dagli attuali controricorrenti) che hanno giustifica to la risoluzione del contratto di vendita, considerando che in primo grado gli attori- acquirenti avevano espressamente richiesto la nomina di CTU per accertare se la paleofrana di tipo attivo potesse incidere sulla staticità del fabbricato. 5.-Anche il secondo motivo è infondato.

Lo stesso è diretto a contestare l’ esit o del potere discrezionale che è riservato al giudice del merito nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nel la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché nella scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187/2019, n. 20802/2011; n. 42/2009).

Secondo i ricorrenti, facendo ricorso alla perizia non asseverata redattadal Geom.

Lenzi, incaricato peraltro da loro stessi, la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della decisione prove immaginarie, cioè reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte, così incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c.

Inoltre, non avrebbe valutato secondo il suo prudente apprezzamento le risultanze dell'altra perizia stragiudiziale -quella redatta dal geologo [OSCURATO:PERSONA] su incarico degli acquirenti Barbieri e Bernardelli - attribuendo a quella produzione il valore che il legislatore riconosce a una diversa risultanza probatoria,ovvero a una consulenza tecnica d'ufficio.

Non sussiste nel caso di specie la dedotta violazione di alcuna delle due norme.

Come affermato a più riprese da questo Giudice, in tema di ricorso per cassazione, “una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (in questi termini, sulla scorta dei principi posti da Cass.

SS.

UU.n. 20867/2020, Cass. n. 1229/2019; 6774/2022).

La Corte di merito, nell’apprezzamento delle prove,ha tutt’altro che superato i limiti di cui sopra.

Confermando la correttezza del convincimento del giudice di prime cure,la stessa ha ritenuto che il movimento franoso che interessava l’abitazione emergeva dalla relazione del geol.

Zucchi, incaricato dagli attori e che la “perizia tecnica” redatta dal geom.

Lenzi non è affatto una mera allegazione difensiva, “ma è una relazione redatta da un professionista … su incarico ricevuto nell'anno 2005 proprio dagli attuali appellanti”.

Nella relazione viene presa in considerazione l'ipotesi di modificazione di un viottolo poderale, all'interno della proprietà dei medesimi.

Si legge in sentenza che la relazione ha evidenziato come l'abitazione aveva già subito cedimenti differenziati e che avrebbe dovuto essere “sottoposta a costosi interventi di sottofondazione per evitare il reinnesco dei fenomeni dissestanti”.

Da questa relazione, stante anche la provenienza della stessa che ne rende incontestabili le risultanze, il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , secondo la Cortegenovese, ha tratto il corretto convincimento che gli accertamenti svolti dal tecnico incaricato dai compratori trovassero conferma nella relazione tecnica prodotta dai venditori, emergendo in modo inequivocabile che già dall'anno 2005 i venditori fossero a conoscenza dello stato dei luoghi interessati dal dissesto idrogeologico.

Secondo i ricorrenti la richiesta degli acquirenti di nomina di un CTUcomproverebbe l’irrilevanza probatoria della relazione del geol.

Zecchi.

In realtà, a parte le strategie difensive dettate, come sostengono i controricorrenti, dall’intento di evitare di incorrere in decadenze processuali richiedendo la nomina di CTU , proprio sulla scorta delle relazioni peritali introdotte in causa il Tribunale ha ritenuto inutile qualsiasi ulteriore accertamento di ordine tecnicoe il giudice di secondo grado ha confermato la correttezza di questo modo di operare.

Per le ragioni esposte, il motivo appare destituito di fondamento giuridico anche in ordine alla avanzata violazione del

5. –In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrent i dev ono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8539/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 181/2018 depositata il 05/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il di lei figlio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di risoluzione dell'atto di vendita a rogito notaio Costa del 27/11/2009 con il quale gli stessi avevano acquistato un compendio immobiliare di proprietà dei convenuti, costituito da un piccolo fabbricato di civile abitazione ed a circostanti appezzamenti di terreno , rivelatosi interessato a un movimento franoso. 2. Nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 16 0/2015 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la domanda degli attori e dichiarava la risoluzione contrattuale per inadempimento dei venditori, condannandogli stessi in soli do tra loro alla restituzione della somma di euro 200.000,00corrisposta a titolo di prezzo nonché al rimbors o degli importi versati dagli acquirenti per l'agenzia immobiliare, per spese notarili, per l'erogazione del mutuo , per la perizia geologica . Liquidava a titolo di risarcimento del danno un importo attualizzato di euro 10.000,00e regolava le spese di giudizio 3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in giudizio gli appellati. 4. C on sentenza n . 181 / 2018 la Corte di appello di Genova respingeva l’appello. 5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno successivamente depositato memoriadifensiva, evidenziando l’avvenuto decesso, nella pendenza del giudizio di legittimità,di entrambe le parti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 2.-Passando all’esame dei motivi di ricorso, c on il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt . 1325, 1362, 1363, 1366, 1367 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe svalutato – ritenendola di stile - il significato della clausola inserita nell'atto di vendita a rogito notaio Costa del 27 novembre 2009 , secondo la quale gli immobili venivano trasferiti agli acquirenti “nello stato in cui si trovano ben noto alla parte acquirente stessa”, quando invece la stessa assume il valore di una confessione stragiudiziale(art. 2735 c.c.). La Corte avrebbe poi trascurato di considerare che gli acquirenti avevano ispezionato gli immobili compravenduti prima di effettuare l'acquisto;che nel contratto preliminare di vendita del 10 agosto 2009 avevano dichiarato di avere visitato e ispezionato con attenzione il bene oggetto della stipulanda compravendita e di conoscerne lo stato di fatto; che il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita riportava che i beni compravenduti ricadono in zone del territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] morfologicamente instabili e assoggettate a specifici vincoli sismici e idrogeologici. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, i compratori non potevano fare valere la garanzia per i vizi redibitori (per la “sussistenza di movimenti franosi diffusi che interessano il terreno su cui insiste il fabbricato”) in quanto avevano ad essa preventivamente rinunciato. 3.-Il motivo è infondato. Il mezzo di ricorso prospetta anzitutto la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ma in realtà non deduce una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge ipotizzata come violata, che implica un problema interpretativo della stessa e che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, integra il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex plurimus Cass. n. 21187/2019, in motiv.; Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016). Al contrario, come confermato da questi precedenti, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa – essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime- è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Non sussiste nella specie neppure la dedotta violazionedei criteri ermeneutici: non può infatti trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già da tale giudice esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 7500/2007; n. 24539/2009). L’appuntodei ricorrenti alla sentenza del giudice a quo ripropone le medesime contestazioni avanzate in sede di appello nei confronti della clausola apposta all’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l’immobile è stato accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, noto alla parte acquirente. La Corte di appello ha preso in adeguata considerazione tale clausola, pervenendo ad escludere che la sua sottoscrizione comprovasse l’acquisita consapevolezza delle condizioni effettive dell'immobile. A questo esito è giunta analizzando anzitutto le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella rilasciata dal teste Geom. Balletta, che ha dichiarato di avere visionato l’immobile a titolo di amicizia il 3.09.2009, quando lo stesso era completamente ammobiliato e di avare visto le crepe al suo interno solo nel gennaio 2010, quindi dopo il perfezionamento dell'atto traslativo, quando erano stati tolti i mobili e rimosse alcune piastrelle. Il tutto risulta confermato dalla dichiarazione di altri testi (Bernardelli, Casani, Mattellini) e d in particolare della teste Catelani, zia acquisita di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] le d isse di non parlare con nessuno, neanche con i signori Barbieri - B erardinelli , in merito alla frana che aveva interessato l’area di sedime dell’immobile , che avvalora la verosimiglianza del tentativo dei venditori di nascondere le crepe. Si legge in sentenza che dall’istruttoria svolta è emerso che “solo il ricorso alle competenze di un tecnico ha consentito ai compratori di acquisire la piena consapevolezza che alcune crepe scoperte nei muri della casa dopo l'acquisto erano da porre in correlazione con la paleofrana in atto nel terreno sottostante, secondo quanto risulta dalla relazione del geol. Zecchi datata 13/10/2010”. Tutti questi elementi non sono stati considerati dalla Corte di appello genovese sufficienti a dimostrare che i compratori avrebbero avuto conoscenza dei vizi redibitori presenti nell'immobile prima di concludere l'acquisto dello stesso. Di conseguenza, ilgiudice a quo ha ritenuto priva di contenuto volitivo rilevante la dichiarazione in questione, che è stata qualificata com e una mera clausola di stile , mancante dunque di concreta efficacia , da annovera re tra le Così statuendo la Corte territoriale non ha affatto omesso di considerare l’insegnamento di questo Giudice di legittimità che ha ritenuto che solo se la vaghezza e la genericità della clausola “siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti”, il giudice può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile" (Cass. n. 13839/2013; Cass.n. 19104/2009; Cass. n. 1516/1969). Il giudice a quo non ha affatto considerato aprioristicamente la pattuizione come clausola di stile, ma è giunt o a tale esito interpretando la stessa clausola “ in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.)”, al fine di “consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.)”(cfr. i precedenti sopra citati), non trascurando – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – il contratto preliminare di vendita concluso mediante scrittura privata del 10 agosto 2009. Con tutta evidenza, come già accennato,il motivo di ricorso è volto a censurare l’interpretazione del significato della clausola “stato di fatto e di diritto”, che costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile solo quando la stessa “risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione” (cfr. Cass. n. 4178/2007; cfr. Cass. n. 10131 /2006 ) . Non è questo il caso della sentenza impugnata. 4.-Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. A dire degli stessi, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere decisive e non semplici allegazioni difensive di contenuto tecnico le due perizie stragiudiziali (a firma del geom. Lenzi, incaricato dai ricorrenti stessi e del geol. Zecchi, incaricato dagli attuali controricorrenti) che hanno giustifica to la risoluzione del contratto di vendita, considerando che in primo grado gli attori- acquirenti avevano espressamente richiesto la nomina di CTU per accertare se la paleofrana di tipo attivo potesse incidere sulla staticità del fabbricato. 5.-Anche il secondo motivo è infondato. Lo stesso è diretto a contestare l’ esit o del potere discrezionale che è riservato al giudice del merito nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nel la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché nella scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187/2019, n. 20802/2011; n. 42/2009). Secondo i ricorrenti, facendo ricorso alla perizia non asseverata redattadal Geom. Lenzi, incaricato peraltro da loro stessi, la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della decisione prove immaginarie, cioè reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte, così incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c. Inoltre, non avrebbe valutato secondo il suo prudente apprezzamento le risultanze dell'altra perizia stragiudiziale -quella redatta dal geologo [OSCURATO:PERSONA] su incarico degli acquirenti Barbieri e Bernardelli - attribuendo a quella produzione il valore che il legislatore riconosce a una diversa risultanza probatoria,ovvero a una consulenza tecnica d'ufficio. Non sussiste nel caso di specie la dedotta violazione di alcuna delle due norme. Come affermato a più riprese da questo Giudice, in tema di ricorso per cassazione, “una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (in questi termini, sulla scorta dei principi posti da Cass. SS. UU.n. 20867/2020, Cass. n. 1229/2019; 6774/2022). La Corte di merito, nell’apprezzamento delle prove,ha tutt’altro che superato i limiti di cui sopra. Confermando la correttezza del convincimento del giudice di prime cure,la stessa ha ritenuto che il movimento franoso che interessava l’abitazione emergeva dalla relazione del geol. Zucchi, incaricato dagli attori e che la “perizia tecnica” redatta dal geom. Lenzi non è affatto una mera allegazione difensiva, “ma è una relazione redatta da un professionista … su incarico ricevuto nell'anno 2005 proprio dagli attuali appellanti”. Nella relazione viene presa in considerazione l'ipotesi di modificazione di un viottolo poderale, all'interno della proprietà dei medesimi. Si legge in sentenza che la relazione ha evidenziato come l'abitazione aveva già subito cedimenti differenziati e che avrebbe dovuto essere “sottoposta a costosi interventi di sottofondazione per evitare il reinnesco dei fenomeni dissestanti”. Da questa relazione, stante anche la provenienza della stessa che ne rende incontestabili le risultanze, il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , secondo la Cortegenovese, ha tratto il corretto convincimento che gli accertamenti svolti dal tecnico incaricato dai compratori trovassero conferma nella relazione tecnica prodotta dai venditori, emergendo in modo inequivocabile che già dall'anno 2005 i venditori fossero a conoscenza dello stato dei luoghi interessati dal dissesto idrogeologico. Secondo i ricorrenti la richiesta degli acquirenti di nomina di un CTUcomproverebbe l’irrilevanza probatoria della relazione del geol. Zecchi. In realtà, a parte le strategie difensive dettate, come sostengono i controricorrenti, dall’intento di evitare di incorrere in decadenze processuali richiedendo la nomina di CTU , proprio sulla scorta delle relazioni peritali introdotte in causa il Tribunale ha ritenuto inutile qualsiasi ulteriore accertamento di ordine tecnicoe il giudice di secondo grado ha confermato la correttezza di questo modo di operare. Per le ragioni esposte, il motivo appare destituito di fondamento giuridico anche in ordine alla avanzata violazione del 5. –In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrent i dev ono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà a
Sentenza Cassazione n. 21898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris