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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22511/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 19 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli Per due fui-ti pluriaggravati in abitazione, meglio descritti in rubrica, previo riconoscimento del vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, e, in particolare, in punto di determinazione dell'aumento della stessa disposto a titolo di continuazione, non è consentito in questa sede, posto che l'aumento della pena irrogata per il reato principale, da operare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato meno grave unito al primo dal vincolo della continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod. pen., di modo che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, può richiamare anche solo alcuni, o uno soltanto dei criteri indicati dal legislatore, riconoscendolo come prevalente su tutti gli altri (Sez. 6, n. 10358 del 16/06/1992, Rv. 192100), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado, sia con riferimento alla pena base che all'aumento applicato per la continuazione, pari a sei mesi, avuto riguardo, tra l'altro, alla mancata indicazione da parte dell'imputato di qualsivoglia elemento utile all'identificazione dei complici e, comunque, al fine del completo accertamento dei fatti, connotati da non esigua gravità, anche tenuto conto della spiccata capacità a delinquere dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 19 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli Per due fui-ti pluriaggravati in abitazione, meglio descritti in rubrica, previo riconoscimento del vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, e, in particolare, in punto di determinazione dell'aumento della stessa disposto a titolo di continuazione, non è consentito in questa sede, posto che l'aumento della pena irrogata per il reato principale, da operare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato meno grave unito al primo dal vincolo della continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod. pen., di modo che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, può richiamare anche solo alcuni, o uno soltanto dei criteri indicati dal legislatore, riconoscendolo come prevalente su tutti gli altri (Sez. 6, n. 10358 del 16/06/1992, Rv. 192100), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado, sia con riferimento alla pena base che all'aumento applicato per la continuazione, pari a sei mesi, avuto riguardo, tra l'altro, alla mancata indicazione da parte dell'imputato di qualsivoglia elemento utile all'identificazione dei complici e, comunque, al fine del completo accertamento dei fatti, connotati da non esigua gravità, anche tenuto conto della spiccata capacità a delinquere dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 22511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris