CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. hapronunciato la seguent e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 8191/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASALVIERILORETTA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri pro-tempore,tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 6162/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (mediciiscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1980 e il 1996)ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricercae del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avutoriguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata invigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità consolidatosi da tempo;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, i ricorrent i indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, ilricorso in esame risulta proposto avverso la medesima sentenza giàimpugnata con il ricorso iscritto al n.r.g. n. 7257/2024 condotto in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio, con la conseguente necessità di disporre la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art.335 c.p.c.; P.Q.M. Vistol’art. 335 c.p.c., dispone la riunione del presente ricorso al ricorsoiscritto al n.r.g. n. 7257/202