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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14543/2026

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legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Isidoro eRICORRENTECONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1134/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 25marzo 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha rigettato l’appelloNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026principale dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale dellaSocietà Semplice IAP [OSCURATO:PERSONA] -già Società AgricolaVerginuolo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.- avverso la sentenza n.486/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, conla quale era stato parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente -e, segnatamente, con riferimento a quelle partidi terreno non concesse in fitto a terzi- avverso l’avviso diliquidazione n. 20081T004136000, con il quale, in relazioneall’acquisto, avvenuto in data 15 ottobre 2008, di un fondorustico ubicato in Cerignola, era stata revocata l’agevolazioneprevista, in materia di imposte di registro, ipotecaria ecatastale, dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, inserito dall’art.7 d.lgs. n. 99 del 2004, per essere stati concessi in godimentoa terzi alcuni terreni costituenti il “compendio unico” chesarebbe dovuto essere coltivato per almeno dieci anni.2. [OSCURATO:PERSONA] IAP [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.3.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, inquanto la corte regionale pugliese non aveva assunto alcunadecisione riguardo all’unica questione ad essa sottoposta e,cioè, stabilire se la concessione in affitto stagionale di unaparte dei terreni da parte di un imprenditore agricoloprofessionale -da non confondere con un coltivatore diretto-Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026facesse venir meno la coltivazione o la conduzione di essi, ed,ancora, per ultrapetizione, in quanto aveva affrontato laquestione, ad essa mai sottoposta, relativa al fatto che l’affittostagionale di una parte dei suoli fosse equiparabile ai“trasferimenti … per atti tra vivi” e, quindi, determinasse il“frazionamento” del compendio unico.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per violazionedell’art. 112 c.p.c., ricorre solamente quando l’autoritàgiudiziaria adita ometta di adottare qualsivogliaprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suoesame (cfr. Cass. n. 27551/24).Quello di ultra o extra petizione, invece, ricorre quando lapronuncia si collochi oltre i limiti delle domande e delleeccezioni delle parti -e, quindi, travalichi le questionicostituenti l’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio-(cfr. Cass. n. 5832/21) o emettendo statuizioni in relazione adomande ed eccezioni non ancorate a fatti ritualmente dedottio acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 11289/18 e, nello stessosenso, Cass. n. 23768/25), dando corpo, in tal guisa, adun’alterazione degli elementi obiettivi dell’azione (petitum ocausa petendi), con l’emissione di un provvedimento noncoincidente con quello richiesto (petitum immediato) o conl’attribuzione o il diniego di un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), in virtù di una pronunciainconferente ed ultronea rispetto al perimetro delineato dalleNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026pretese e dalle eccezioni fatte valere dai contendenti (cfr. Cass.n. 34661/23).3.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado sisono pronunciati facendo apertis verbis riferimento alladisciplina vigente, interpretandola ed adottando, all’esito delleloro valutazioni, un provvedimento sicuramente idoneo allasoluzione del caso concreto, richiamando esplicitamente,peraltro, la figura di imprenditore agricolo professionale -alquale la predetta disciplina doveva reputarsi applicabile- econcludendo nel senso di ritenere che -al cospetto della perditadella disponibilità di parte dei terreni ricompresi nel compendiounico- dovesse essere escluso il diritto alla fruizionedell’agevolazione per quella parte di esso non più condotta ocoltivata dal beneficiario.E, così divisando, hanno fatto buon governo delle norme dilegge, valorizzando i principi da essa desumibili, ed hannocorrettamente distinto -introducendo il tema del frazionamentodel fondo al fine di rendere vieppiù intelligibili le conclusionialle quali sono pervenuti- le ipotesi di perdita della disponibilitàdi terreni incidenti su un livello minimo di redditività, tale dafar venir meno il compendio unico, da quelle di perdita delladisponibilità di terreni insuscettibili di produrre un tale effetto.Tale convincimento, del resto, si pone nell’alveodell’insegnamento di questa Corte, secondo la quale occorredistinguere i casi in cui la dismissione a terzi di parte delcompendio unico abbia determinato in capo all’acquirente laformazione di una porzione agricola inferiore alla superficieminima indivisibile stabilita dalla legge, nel qual casol’agevolazione deve escludersi in toto, da quei casi in cui ladismissione non abbia determinato la formazione di unaNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026porzione inferiore alla superficie minima indivisibile, nel qualcaso l’agevolazione continua a spettare in rapporto alla solaporzione non concessa dall’acquirente a terzi ed oggetto dicoltivazione o conduzione da parte di esso (cfr. Cass. n.21617/16).4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 228 del2001, in quanto, essendo un imprenditore agricoloprofessionale -che svolgeva l’attività in forma societaria- e nonun coltivatore diretto del fondo, la concessione in affittostagionale di parte dei terreni non aveva fatto venir meno ildiritto alla fruizione dell’agevolazione, non essendoci alcunacorrelazione necessaria tra tale diritto e la coltivazionepersonale e manuale dei beni.5.

Il motivo è infondato.5.1.

L’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 prevede -ai commi 1e 2- che al trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli acoloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o diimprenditore agricolo professionale per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento si applichino le disposizioni di cuiall’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97 del 1994 e che per“compendio unico” debba intendersi, ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, l’estensione di terreno necessariaal raggiungimento del livello minimo di redditività determinatodai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione delsostegno agli investimenti previsti dal reg.

CE n. 1257 del 1999e dal reg.

CE n. 1260 del 1999 e successive modificazioni.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026L’art. 5-bis legge n. 97 del 1994, invece, prevede -ai commi1 e 2- che, nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatoridiretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che siimpegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o acondurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimentonon si applichi l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, dibollo e di ogni altro genere e che, in caso di violazione di taliobblighi, si verifichi la decadenza dal regime agevolato (con laconseguenza che, oltre alle imposte non pagate ed agliinteressi, sono dovute maggiori imposte pari al 50% di quellepreviste per legge).Inoltre, l’art. 5-bis, comma 4, legge n. 97 del 1994 prevedeche i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,integranti il compendio unico, costituiscano unità indivisibili perdieci anni dal momento della costituzione e che, durante taleperiodo, non possano essere frazionati per effetto ditrasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi, tanto è veroche il succitato vincolo di indivisibilità deve essereespressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli attidi costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri,essendo nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie cheabbiano come effetto il frazionamento del compendio unico.5.2.

Ebbene, la disciplina or ora menzionata -diversamenteda quanto coonestato dalla contribuente- non pone alcunadistinzione tra coltivatore diretto ed imprenditore agricoloprofessionale, richiedendo che il compendio unico sia nelladisponibilità diretta di questi soggetti, a nulla rilevando che, nelcaso di coltivatore diretto, lo sfruttamento dei terreni avvengacon il lavoro manuale e personale.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026L’impegno di coltivare e condurre direttamente i fondi,infatti, si iscrive nel solco tracciato dall’esigenza -coincidentecon la ratio che ispira l’agevolazione- di preservare unasuperficie minima di sfruttamento, quale determinata a livelloregionale, a prescindere dalle modalità concrete attraverso lequali avvenga quello sfruttamento, che, in una prospettivafunzionale e finalistica, dia corpo proprio a quell’impegno, chel’acquirente deve assumere al momento dell’acquisto, disfruttare unitariamente e direttamente il compendio unico (cfr.,in ordine alla ratio dell’agevolazione ed alla finalità sottesa digarantire lo sfruttamento, per almeno un determinato periododi tempo, dei fondi, da parte di un unico soggetto, in relazione,peraltro, ad una fattispecie inerente ad una società agricola enon ad un coltivatore diretto, Cass. n. 21847/16).La necessità dello sfruttamento diretto dei terreni,d’altronde, è stata recentemente ribadita -richiamando anchela disciplina destinata ad operare nella presente fattispecie- daquesta Corte, secondo la quale la reazione sanzionatoria, con ilrecupero a tassazione ordinaria degli atti di acquisto, discendedalla dismissione della diretta coltivazione o conduzione deifondi agricoli oggetto di acquisto a condizioni agevolate,configurabile inoppugnabilmente anche in caso di affitto a terzi(cfr. Cass. n. 22556/22).6.

Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 228 del 2001 edell’art. 2, comma 4-bis, legge n. 212 del 2000, in quanto,tributaria, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che ilfrazionamento del compendio unico -che sarebbe potutoNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026avvenire solamente attraverso atti traslativi e non diconcessione di godimento, ancor più se limitati nel tempo edaventi carattere di stagionalità- potesse far venir meno il dirittoalla fruizione dell’agevolazione.7.

Il motivo è infondato.7.1.

Il riferimento al frazionamento -ed il richiamo all’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 228 del 2001- deve essere letto,innanzi tutto, nell’ambito dell’intero ordito motivazionale dellasentenza impugnata, ponendosi -i passaggi censurati con ilmotivo de quo- sulla scia delle argomentazioni in essa speseriguardo alla necessità di stabilire se la parte residua delcompendio unico rimasta nella disponibilità dell’acquirenteeccedesse o meno la minima unità colturale di sfruttamentoavuta di mira dalla legge.Attraverso tali precisazioni, alteris verbis, l’autoritàgiudiziaria di seconde cure, in linea, peraltro, con le pronuncedi legittimità richiamate nelle pagine che precedono, haritenuto condivisibilmente che anche la concessione ingodimento, facendo venir meno l’impegno a sfruttaredirettamente i terreni, costituisse un fenomeno idoneo adincidere sull’applicazione della legge, tale da imporre la verificadella permanenza o meno della minima unità colturale.7.2.

Per di più, essendo fondato il motivo in esame -ariprova dei dubbi che è lecito nutrire anche sulla sua stessaammissibilità- sull’asserita inidoneità dei contratti di affittostagionali, “ai fini della cosiddetta rotazione agraria”, a farvenir meno il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sarebbestato necessario trascriverne il contenuto o, quanto meno,riprodurlo sinteticamente, in ossequio ai principi di specificità e,Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026soprattutto, di autosufficienza, nell’ottica di consentire a questaCorte di delibare la decisività delle censure.7.3.

E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che ilprincipio di autosufficienza, quale corollario di quello dispecificità dei motivi, in armonia con il dettato dell’art. 6, par.I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr.Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia),non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), in modo da permettere diNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026identificare la fase del processo di merito in cui essi siano statiprodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).7.4.

E ciò fermo restando -e tornando al proprium dellecensure agitate con il motivo de quo- che la natura stagionaledei contratti di cessione in godimento, con la dismissionetemporanea dei terreni a terzi, è comunque incompatibile conl’agevolazione, atteso che -e con riferimento, ancora una volta,ad un imprenditore agricolo professionale- è stato sostenuto -in relazione ad una vicenda assimilabile a quella in esame- che,nel momento in cui viene invocata l’applicazione di una normaavente natura agevolativa, il potenziale beneficiario è consciodelle condizioni poste dal legislatore ai fini della relativafruizione, per cui deve organizzare e condurre l’azienda inragione di tale vincolo (cfr. Cass. n. 32149/22).8.

Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha lamentato la violazionedell’art. 36, secondo comma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, inquanto la motivazione della sentenza impugnata eracontraddittoria nelle argomentazioni illustrate a sostegno delrigetto dell’appello principale e, nel contempo, di quelloincidentale.9.

Il motivo è infondato.9.1.

E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,giacché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/202616159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).9.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado, lungidall’incorrere nel vizio denunciato, hanno spiegato, in manieracompiuta ed esauriente, le ragioni per cui hanno ritenuto dirigettare sia l’appello principale, che quello incidentale,evidenziando come, per un verso, la perdita della disponibilitàdi parte dei terreni non consentisse, in mancanza di prova delvenir meno dell’unità minima colturale, di escludere in totol’agevolazione, e, per altro verso, come il conferimento delladisponibilità di parte dei terreni a terzi ne imponessel’assoggettamento alle imposte ordinariamente previste dallalegge.10.

Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, num. 1, della Tariffa, Parte I, allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la corte di merito applicatol’aliquota del 15%, invece di quella dell’8%, “prevista comealiquota penalizzante per la cessione di terreni agricoli infavore di soggetti che nulla hanno a che vedere con lacoltivazione o la conduzione di terreni agricoli”.11.

Il motivo è fondato.11.1.

E’ pur vero, come ha sostenuto la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che la sottoposizionedi un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta diregistro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque,accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dalbeneficio, l’impossibilità di invocare un’altra agevolazione, inquanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo siesauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto aNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenzadall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasialtro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o difatto (cfr. Cass. n. 14691/03, Cass. n. 8409/13, Cass. n.10099/17, Cass. n. 24655/18, Cass. n. 13500/21 e Cass. n.14935/22), ma è altrettanto vero che l’art. 1, num. 1, dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 non prevede-laddove disciplina i trasferimenti dei terreni agricoli- una verae propria agevolazione fiscale -con la conseguenza che laperdita di quella di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 neprecluderebbe l’applicazione- ma solamente il trattamentofiscale ordinariamente previsto dalla legge per la peculiaritàdella fattispecie impositiva, che distingue a seconda che iltrasferimento di terreni agricoli avvenga in favore di soggettiqualificati o meno (cfr. Cass. n. 33288/22).11.2.

Nel caso che ci occupa, la corte di prossimità,contravvenendo ai suddetti principi, ha ritenuto che la perditadell’agevolazione prevista dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001imponesse l’applicazione dell’aliquota del 15%, reputandoquella più bassa -8%- un’ulteriore agevolazione, non fruibileper la perdita di quella poc’anzi menzionata, mentre avrebbedovuto verificare -tenendo conto dei presupposti di fattoall’uopo richiesti e determinando, quindi, l’aliquotaconcretamente applicabile- quale fosse il trattamentoordinariamente applicabile al cospetto di acquirenti aventideterminate caratteristiche, quali sono i coltivatori diretti o gliimprenditori agricoli professionali.12.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, essendoinfondati gli altri, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, essendo infondatigli altri, e, per l’effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio, in relazione al prefato motivo, eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Isidoro eRICORRENTECONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1134/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 25marzo 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha rigettato l’appelloNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026principale dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale dellaSocietà Semplice IAP [OSCURATO:PERSONA] -già Società AgricolaVerginuolo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.- avverso la sentenza n.486/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, conla quale era stato parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente -e, segnatamente, con riferimento a quelle partidi terreno non concesse in fitto a terzi- avverso l’avviso diliquidazione n. 20081T004136000, con il quale, in relazioneall’acquisto, avvenuto in data 15 ottobre 2008, di un fondorustico ubicato in Cerignola, era stata revocata l’agevolazioneprevista, in materia di imposte di registro, ipotecaria ecatastale, dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001, inserito dall’art.7 d.lgs. n. 99 del 2004, per essere stati concessi in godimentoa terzi alcuni terreni costituenti il “compendio unico” chesarebbe dovuto essere coltivato per almeno dieci anni.2. [OSCURATO:PERSONA] IAP [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, inquanto la corte regionale pugliese non aveva assunto alcunadecisione riguardo all’unica questione ad essa sottoposta e,cioè, stabilire se la concessione in affitto stagionale di unaparte dei terreni da parte di un imprenditore agricoloprofessionale -da non confondere con un coltivatore diretto-Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026facesse venir meno la coltivazione o la conduzione di essi, ed,ancora, per ultrapetizione, in quanto aveva affrontato laquestione, ad essa mai sottoposta, relativa al fatto che l’affittostagionale di una parte dei suoli fosse equiparabile ai“trasferimenti … per atti tra vivi” e, quindi, determinasse il“frazionamento” del compendio unico.3. Il motivo è infondato.3.1. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per violazionedell’art. 112 c.p.c., ricorre solamente quando l’autoritàgiudiziaria adita ometta di adottare qualsivogliaprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suoesame (cfr. Cass. n. 27551/24).Quello di ultra o extra petizione, invece, ricorre quando lapronuncia si collochi oltre i limiti delle domande e delleeccezioni delle parti -e, quindi, travalichi le questionicostituenti l’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio-(cfr. Cass. n. 5832/21) o emettendo statuizioni in relazione adomande ed eccezioni non ancorate a fatti ritualmente dedottio acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 11289/18 e, nello stessosenso, Cass. n. 23768/25), dando corpo, in tal guisa, adun’alterazione degli elementi obiettivi dell’azione (petitum ocausa petendi), con l’emissione di un provvedimento noncoincidente con quello richiesto (petitum immediato) o conl’attribuzione o il diniego di un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), in virtù di una pronunciainconferente ed ultronea rispetto al perimetro delineato dalleNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026pretese e dalle eccezioni fatte valere dai contendenti (cfr. Cass.n. 34661/23).3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado sisono pronunciati facendo apertis verbis riferimento alladisciplina vigente, interpretandola ed adottando, all’esito delleloro valutazioni, un provvedimento sicuramente idoneo allasoluzione del caso concreto, richiamando esplicitamente,peraltro, la figura di imprenditore agricolo professionale -alquale la predetta disciplina doveva reputarsi applicabile- econcludendo nel senso di ritenere che -al cospetto della perditadella disponibilità di parte dei terreni ricompresi nel compendiounico- dovesse essere escluso il diritto alla fruizionedell’agevolazione per quella parte di esso non più condotta ocoltivata dal beneficiario.E, così divisando, hanno fatto buon governo delle norme dilegge, valorizzando i principi da essa desumibili, ed hannocorrettamente distinto -introducendo il tema del frazionamentodel fondo al fine di rendere vieppiù intelligibili le conclusionialle quali sono pervenuti- le ipotesi di perdita della disponibilitàdi terreni incidenti su un livello minimo di redditività, tale dafar venir meno il compendio unico, da quelle di perdita delladisponibilità di terreni insuscettibili di produrre un tale effetto.Tale convincimento, del resto, si pone nell’alveodell’insegnamento di questa Corte, secondo la quale occorredistinguere i casi in cui la dismissione a terzi di parte delcompendio unico abbia determinato in capo all’acquirente laformazione di una porzione agricola inferiore alla superficieminima indivisibile stabilita dalla legge, nel qual casol’agevolazione deve escludersi in toto, da quei casi in cui ladismissione non abbia determinato la formazione di unaNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026porzione inferiore alla superficie minima indivisibile, nel qualcaso l’agevolazione continua a spettare in rapporto alla solaporzione non concessa dall’acquirente a terzi ed oggetto dicoltivazione o conduzione da parte di esso (cfr. Cass. n.21617/16).4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 228 del2001, in quanto, essendo un imprenditore agricoloprofessionale -che svolgeva l’attività in forma societaria- e nonun coltivatore diretto del fondo, la concessione in affittostagionale di parte dei terreni non aveva fatto venir meno ildiritto alla fruizione dell’agevolazione, non essendoci alcunacorrelazione necessaria tra tale diritto e la coltivazionepersonale e manuale dei beni.5. Il motivo è infondato.5.1. L’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 prevede -ai commi 1e 2- che al trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli acoloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed acoltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o diimprenditore agricolo professionale per un periodo di almenodieci anni dal trasferimento si applichino le disposizioni di cuiall’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97 del 1994 e che per“compendio unico” debba intendersi, ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, l’estensione di terreno necessariaal raggiungimento del livello minimo di redditività determinatodai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione delsostegno agli investimenti previsti dal reg. CE n. 1257 del 1999e dal reg. CE n. 1260 del 1999 e successive modificazioni.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026L’art. 5-bis legge n. 97 del 1994, invece, prevede -ai commi1 e 2- che, nei territori delle comunità montane, iltrasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatoridiretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che siimpegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o acondurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimentonon si applichi l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, dibollo e di ogni altro genere e che, in caso di violazione di taliobblighi, si verifichi la decadenza dal regime agevolato (con laconseguenza che, oltre alle imposte non pagate ed agliinteressi, sono dovute maggiori imposte pari al 50% di quellepreviste per legge).Inoltre, l’art. 5-bis, comma 4, legge n. 97 del 1994 prevedeche i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,integranti il compendio unico, costituiscano unità indivisibili perdieci anni dal momento della costituzione e che, durante taleperiodo, non possano essere frazionati per effetto ditrasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi, tanto è veroche il succitato vincolo di indivisibilità deve essereespressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli attidi costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri,essendo nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie cheabbiano come effetto il frazionamento del compendio unico.5.2. Ebbene, la disciplina or ora menzionata -diversamenteda quanto coonestato dalla contribuente- non pone alcunadistinzione tra coltivatore diretto ed imprenditore agricoloprofessionale, richiedendo che il compendio unico sia nelladisponibilità diretta di questi soggetti, a nulla rilevando che, nelcaso di coltivatore diretto, lo sfruttamento dei terreni avvengacon il lavoro manuale e personale.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026L’impegno di coltivare e condurre direttamente i fondi,infatti, si iscrive nel solco tracciato dall’esigenza -coincidentecon la ratio che ispira l’agevolazione- di preservare unasuperficie minima di sfruttamento, quale determinata a livelloregionale, a prescindere dalle modalità concrete attraverso lequali avvenga quello sfruttamento, che, in una prospettivafunzionale e finalistica, dia corpo proprio a quell’impegno, chel’acquirente deve assumere al momento dell’acquisto, disfruttare unitariamente e direttamente il compendio unico (cfr.,in ordine alla ratio dell’agevolazione ed alla finalità sottesa digarantire lo sfruttamento, per almeno un determinato periododi tempo, dei fondi, da parte di un unico soggetto, in relazione,peraltro, ad una fattispecie inerente ad una società agricola enon ad un coltivatore diretto, Cass. n. 21847/16).La necessità dello sfruttamento diretto dei terreni,d’altronde, è stata recentemente ribadita -richiamando anchela disciplina destinata ad operare nella presente fattispecie- daquesta Corte, secondo la quale la reazione sanzionatoria, con ilrecupero a tassazione ordinaria degli atti di acquisto, discendedalla dismissione della diretta coltivazione o conduzione deifondi agricoli oggetto di acquisto a condizioni agevolate,configurabile inoppugnabilmente anche in caso di affitto a terzi(cfr. Cass. n. 22556/22).6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 228 del 2001 edell’art. 2, comma 4-bis, legge n. 212 del 2000, in quanto,tributaria, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che ilfrazionamento del compendio unico -che sarebbe potutoNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026avvenire solamente attraverso atti traslativi e non diconcessione di godimento, ancor più se limitati nel tempo edaventi carattere di stagionalità- potesse far venir meno il dirittoalla fruizione dell’agevolazione.7. Il motivo è infondato.7.1. Il riferimento al frazionamento -ed il richiamo all’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 228 del 2001- deve essere letto,innanzi tutto, nell’ambito dell’intero ordito motivazionale dellasentenza impugnata, ponendosi -i passaggi censurati con ilmotivo de quo- sulla scia delle argomentazioni in essa speseriguardo alla necessità di stabilire se la parte residua delcompendio unico rimasta nella disponibilità dell’acquirenteeccedesse o meno la minima unità colturale di sfruttamentoavuta di mira dalla legge.Attraverso tali precisazioni, alteris verbis, l’autoritàgiudiziaria di seconde cure, in linea, peraltro, con le pronuncedi legittimità richiamate nelle pagine che precedono, haritenuto condivisibilmente che anche la concessione ingodimento, facendo venir meno l’impegno a sfruttaredirettamente i terreni, costituisse un fenomeno idoneo adincidere sull’applicazione della legge, tale da imporre la verificadella permanenza o meno della minima unità colturale.7.2. Per di più, essendo fondato il motivo in esame -ariprova dei dubbi che è lecito nutrire anche sulla sua stessaammissibilità- sull’asserita inidoneità dei contratti di affittostagionali, “ai fini della cosiddetta rotazione agraria”, a farvenir meno il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sarebbestato necessario trascriverne il contenuto o, quanto meno,riprodurlo sinteticamente, in ossequio ai principi di specificità e,Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026soprattutto, di autosufficienza, nell’ottica di consentire a questaCorte di delibare la decisività delle censure.7.3. E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che ilprincipio di autosufficienza, quale corollario di quello dispecificità dei motivi, in armonia con il dettato dell’art. 6, par.I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr.Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia),non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), in modo da permettere diNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026identificare la fase del processo di merito in cui essi siano statiprodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).7.4. E ciò fermo restando -e tornando al proprium dellecensure agitate con il motivo de quo- che la natura stagionaledei contratti di cessione in godimento, con la dismissionetemporanea dei terreni a terzi, è comunque incompatibile conl’agevolazione, atteso che -e con riferimento, ancora una volta,ad un imprenditore agricolo professionale- è stato sostenuto -in relazione ad una vicenda assimilabile a quella in esame- che,nel momento in cui viene invocata l’applicazione di una normaavente natura agevolativa, il potenziale beneficiario è consciodelle condizioni poste dal legislatore ai fini della relativafruizione, per cui deve organizzare e condurre l’azienda inragione di tale vincolo (cfr. Cass. n. 32149/22).8. Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha lamentato la violazionedell’art. 36, secondo comma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, inquanto la motivazione della sentenza impugnata eracontraddittoria nelle argomentazioni illustrate a sostegno delrigetto dell’appello principale e, nel contempo, di quelloincidentale.9. Il motivo è infondato.9.1. E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,giacché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.Numero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/202616159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).9.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado, lungidall’incorrere nel vizio denunciato, hanno spiegato, in manieracompiuta ed esauriente, le ragioni per cui hanno ritenuto dirigettare sia l’appello principale, che quello incidentale,evidenziando come, per un verso, la perdita della disponibilitàdi parte dei terreni non consentisse, in mancanza di prova delvenir meno dell’unità minima colturale, di escludere in totol’agevolazione, e, per altro verso, come il conferimento delladisponibilità di parte dei terreni a terzi ne imponessel’assoggettamento alle imposte ordinariamente previste dallalegge.10. Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, num. 1, della Tariffa, Parte I, allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la corte di merito applicatol’aliquota del 15%, invece di quella dell’8%, “prevista comealiquota penalizzante per la cessione di terreni agricoli infavore di soggetti che nulla hanno a che vedere con lacoltivazione o la conduzione di terreni agricoli”.11. Il motivo è fondato.11.1. E’ pur vero, come ha sostenuto la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che la sottoposizionedi un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta diregistro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque,accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dalbeneficio, l’impossibilità di invocare un’altra agevolazione, inquanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo siesauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto aNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenzadall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasialtro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o difatto (cfr. Cass. n. 14691/03, Cass. n. 8409/13, Cass. n.10099/17, Cass. n. 24655/18, Cass. n. 13500/21 e Cass. n.14935/22), ma è altrettanto vero che l’art. 1, num. 1, dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 non prevede-laddove disciplina i trasferimenti dei terreni agricoli- una verae propria agevolazione fiscale -con la conseguenza che laperdita di quella di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001 neprecluderebbe l’applicazione- ma solamente il trattamentofiscale ordinariamente previsto dalla legge per la peculiaritàdella fattispecie impositiva, che distingue a seconda che iltrasferimento di terreni agricoli avvenga in favore di soggettiqualificati o meno (cfr. Cass. n. 33288/22).11.2. Nel caso che ci occupa, la corte di prossimità,contravvenendo ai suddetti principi, ha ritenuto che la perditadell’agevolazione prevista dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228 del 2001imponesse l’applicazione dell’aliquota del 15%, reputandoquella più bassa -8%- un’ulteriore agevolazione, non fruibileper la perdita di quella poc’anzi menzionata, mentre avrebbedovuto verificare -tenendo conto dei presupposti di fattoall’uopo richiesti e determinando, quindi, l’aliquotaconcretamente applicabile- quale fosse il trattamentoordinariamente applicabile al cospetto di acquirenti aventideterminate caratteristiche, quali sono i coltivatori diretti o gliimprenditori agricoli professionali.12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, essendoinfondati gli altri, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveNumero registro generale 10567/2024Numero sezionale 3701/2026Numero di raccolta generale 14543/2026Data pubblicazione 16/05/2026essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, essendo infondatigli altri, e, per l’effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio, in relazione al prefato motivo, eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 14543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris