CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta al differimento dell'esecuzione della pena nelle forme sostitutive dell'affidamento al servizio sociale ex art. 47 0.P., ritenendo di non poter formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al buon esito della misura alternativa richiesta, essendo persistente la pericolosità sociale del condannato; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione all'ad 47 0.12., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con memoria trasmessa digitalmente in data 1/6/2022, il ricorrente ha espresso argomentazioni a sostegno dell'insussi- stenza di ipotesi di inammissibilità del ricorso. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrerte al pagamento delle FtvioNt spese processuali e della somma di euro tremilndla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]