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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08589/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 33796/21 del 21/4/2021); visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha già esaminato il profilo riguardante l'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto dall'imputato, ritenendo manifestamente infondata la prospettazione difensiva (cfr. paragrafo 3.15 della sentenza di annullamento sopra richiamata) e disponendo rinvio limitatamente alla ravvisabilità in atti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti la mancata valutazione da parte della Corte di appello della destinazione all'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente sono inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (art. 625, comma 2, cod. proc. pen.).

Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena a seguito della intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, che le stesse risultano del tutto infondate.

Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato.

Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 33796/21 del 21/4/2021); visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha già esaminato il profilo riguardante l'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto dall'imputato, ritenendo manifestamente infondata la prospettazione difensiva (cfr. paragrafo 3.15 della sentenza di annullamento sopra richiamata) e disponendo rinvio limitatamente alla ravvisabilità in atti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti la mancata valutazione da parte della Corte di appello della destinazione all'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente sono inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (art. 625, comma 2, cod. proc. pen.). Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena a seguito della intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, che le stesse risultano del tutto infondate. Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 fe
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