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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47997/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2014 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle parti_;`, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha qualificato come "ricorso" l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa in data 24 giugno 2014 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava estinto per oblazione il reato contestato e disponeva la confisca dell'arma sequestrata.

La Corte di appello ha rilevato, infatti, la inappellabilità della sentenza dichiarativa di estinzione per oblazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando esclusivamente la disposta confisca delle armi in sequestro.

Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, risalente al 2014, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen., in quanto sopravvenuta in data 16 ottobre

3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2014 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle parti_;`, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha qualificato come "ricorso" l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa in data 24 giugno 2014 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava estinto per oblazione il reato contestato e disponeva la confisca dell'arma sequestrata. La Corte di appello ha rilevato, infatti, la inappellabilità della sentenza dichiarativa di estinzione per oblazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando esclusivamente la disposta confisca delle armi in sequestro. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, risalente al 2014, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen., in quanto sopravvenuta in data 16 ottobre 3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten
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