CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 50552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 18336/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'istanza di rimessione, le memorie prodotte; Ritenuta l'istanza inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di altra precedente istanza già dichiarata inammissibile il 13.2.2023 da questa Sezione; Ritenuto peraltro che la richiesta di rinnessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda; Rilevato che invece l'istanza in esame, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638); Ritenuto che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366); Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sett