CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07324/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione per le misure di prevenzione, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (così qualificato, dall'ordinanza del 16 marzo 2022 della Corte di cassazione, l'originario ricorso per cassazione) diretta a ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato. cp 2. Ha proposto ricorso il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo violazione di legge, anche per inesistenza ed apparenza della motivazione, per essere stata disposta la confisca, pur non essendo stato eseguito il sequestro dei beni successivamente confiscati, poiché la rogatoria attivata dalla parte pubblica per l'esecuzione della misura ablatoria non aveva avuto sèguito e, conseguentemente, la confisca non era stata disposta nei termini indicati dall'art. 21 d. Igs. 159/2011 sicché la stessa era priva di effetti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 23, comma 2, d. Igs. 159/2011, anche per inesistenza ed apparenza della motivazione, per essere stata disposta la confisca senza verifica della conoscenza del procedimento da parte del terzo interessato; nessuna valenza poteva essere attribuita alle circostanze indicate nel provvedimento impugnato riguardanti la presenza all'udienza del 19 maggio 2014 di un difensore che era intervenuto nell'interesse della società ricorrente, poiché dai documenti allegati al verbale di quell'udienza risultava che l'intervento era stato ritenuto inammissibile, per difetto di procura speciale sottoscritta; in ogni caso la società non aveva mai ricevuto comunicazione alcuna relativa alla pendenza del procedimento„ così pregiudicando il diritto difensivo mediante l'ordinaria impugnazione del provvedimento di confisca. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 34 cod. proc. pen. , poiché il Collegio che aveva deciso sull'opposizione era composto da un magistrato che aveva fatto parte del Collegio che aveva emesso il provvedimento impugnato, circostanza che imponeva l'astensione di quel magistrato, mentre la possibilità per la società [OSCURATO:PERSONA] di esercitare la facoltà di ricusazione del giudice era stata impedita nel corso del procedimento poiché la composizione del Collegio era stata resa nota solo in occasione della comunicazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il secondo motivo, che concerne la questione -- avente carattere preliminare, vertendosi in materia di incidente di esecuzione, con successiva opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. al decreto con il quale il Tribunale aveva respinto l'incidente proposto - dell'accertamento dell'avvenuta conoscenza del procedimento di prevenzione da parte del terzo e della conseguente possibilità di parteciparvi, non è fondato. Il Tribunale ha respinto l'eccezione della mancata conoscenza del procedimento di prevenzione da parte del terzo, richiamando il verbale di udienza agli atti e la nomina del difensore contenuta nel fascicolo di ufficio (in particolare, la costituzione in giudizio a mezzo dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato altresì procuratore speciale con procura in data 8 aprile 2014 redatta a Ginevra e depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). La lettura del verbale di udienza non contiene riferimento o trascrizione di alcun provvedimento di esclusione della costituzione, per cui non è dimostrata l'assunto difensivo secondo il quale il Tribunale avrebbe considerato la costituzione in giudizio "tamquam non esset". Né rileva, nella prospettiva della conoscenza del procedimento di prevenzione pendente e avente ad oggetto la richiesta confisca, anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], la circostanza addotta dalla difesa relativa alla mancata costituzione in udienza della società ed all'impossibilità di accedere ad alcun atto del fascicolo; ciò che è determinante non è rappresentato dalla regolarità della procura speciale, il cui difetto secondo la difesa avrebbe costituito il motivo di "esclusione" dal giudizio, ma al contrario quella pacifica attività processuale svolta nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] (ossia, la nomina di un avvocato, procuratore speciale, perché intervenisse nel procedimento a tutelare i suoi interessi di terzo) che dimostra come il terzo fosse perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento di prevenzione che avrebbe potuto ledere i propri diritti. Del resto, dando per ipotesi emesso il provvedimento di cui si duole il ricorrente, una volta venuta a conoscenza della decisione (di mera natura processuale) assunta dal Tribunale, la società non avrebbe dovuto fare altro che sanare quel rilevato difetto di legittimazione, attività che non è stata svolta, al contrario risultando il palese disinteresse rispetto al procedimento. Dal che consegue che la ricorrente non può dolersi di essere rimasta estranea al procedimento e, quindi, non può far valere quelle pretese nullità verificatesi nel procedimento (come dedotto con il primo motivo) che avrebbe potuto e dovuto far valere nel procedimento di cui era perfettamente a conoscenza. 1.2. Va osservato, in relazione appunto alle censure sollevate con il primo motivo di ricorso, che il Tribunale ha respinto, nel merito, l'opposizione adeguandosi al principio di diritto secondo il quale il terzo che non è stato messo in grado di partecipare al procedimento può attivare il rimedio generale dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., mentre il terzo che ha partecipato al procedimento qualora intenda ottenere la revoca anche parziale del provvedimento definitivo di confisca è tenuto a presentare istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 (Sez. 5, n. 33146 del 8/10/2020, Corvino, Rv. 279843 - 01). Dunque il terzo che non ha partecipato può esperire incidente di esecuzione, avanzando le proprie difese "riguardo all'effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione", mentre gli è preclusa ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, questioni che solo il proposto può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 - 0; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 0). Sul punto il Tribunale ha rilevato che con l'incidente di esecuzione depositato in data 27.11.2020, e con il successivo ricorso per cassazione convertito in opposizione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. non ha svolto alcuna difesa nel merito in ordine all'esclusiva proprietà di quanto confiscato e all'estraneità della società al perimetro delle aziende riconducibili al proposto, c:ome ricostruito nei decreti di sequestro e di confisca. In ogni caso, il motivo di ricorso reitera la questione già sollevata in sede di opposizione e correttamente rigettata dal Tribunale: il dato della mancata esecuzione del sequestro, in quanto incidente al più sull'efficacia di quella misura, non è in grado di influire sulla validità della misura definitiva della confisca che, non a caso, può essere emessa indipendentemente dal previo sequestro dei beni raggiunti dal decreto di confisca. E' evidente, infatti, che la disciplina del sequestro disposto in vista della successiva confisca, mira a garantire che la sottrazione della disponibilità - attraverso una misura dal contenuto pacificamente provvisorio - sia contenuta nei tempi necessari per l'emissione del provvedimento di confisca, evitando che si trasformi in uno strumento per privare il proposto della disponibilità dei beni senza che si giunga all'emissione del provvedimento ablatorio definitivo. E' stato affermato, in forza di tale principio, che la richiesta di confisca può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento (Sez. Unite, n. 20215 del 23/02;2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269589 - 01), in quanto il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca; sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisc:e che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca (Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano, Rv. 277652 - 01), così come l'inutile decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, senza che sia stata disposta la confisca, determina l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati, in mancanza della quale, anche qualora intervenga un nuovo sequestro seguito da confisca, i titolari dei beni potranno richiedere, nelle sedi competenti, gli importi corrispondenti alla illegittima mancata restituzione e fruizione dei beni medesimi tra la data di scadenza del termine e l'imposizione del nuovo vincolo coercitivo (Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Calì, Rv. 276466 - 01, nella cui motivazione si è precisato che l'omesso rispetto del termine per decidere sulla confisca e la reiterazione del sequestro senza che si sia provveduto alla restituzione dei beni, non inficia la successiva confisca, stante l'autonomia della misura ablatoria rispetto al provvedimento anticipatorio). 1.3. Il terzo motivo, infine, è manifestamente infondato: l'assunto del ricorrente, relativo all'impossibilità di apprezzare l'esistenza di condizioni che avrebbero potuto legittimare la richiesta di ricusazione prima del deposito del provvedimento da parte del Tribunale, è smentito dal tenore del verbale dell'udienza del 6 giugno 2022 svoltasi dinanzi al collegio, cui prese parte il difensore della società opponente. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual