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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08335/2026

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roQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 13209/2025 depositatoil 22/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il ricorrente, cittadino albanese, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso il decreto del Giudice di Pace diTorino con il quale è stato respinto il ricorso proposto contro ilprovvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dalNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026Questore di Torino in data 22/05/2025 in esito al decreto di espulsioneemesso in data 22.5.2025, dal Prefetto della Provincia di Torino.Nel ricorso riferisce che il 18 agosto 2024 faceva ingresso in Italiadelle forze dell’ordine, che ne timbravano il passaporto.

Dopo qualchegiorno, il medesimo si recava in Germania, dove lavorava fino a marzo del2025.

Rientrato in Italia, lo stesso si stabiliva a Torino, dove svolgevapiccoli lavori per una decina di giorni complessivi.

Il 22 maggio 2025 ilPrefetto di Torino adottava un decreto di espulsione nei suoi confronti perla mancata presentazione della dichiarazione di presenza ex art. 1, c. 2, L.68/07 (doc.1).

Contestualmente veniva notificato un decreto diaccompagnamento immediato alla frontiera.

In sede udienza di convalidasi era opposto «in quanto non risulta fornita informativa completa edeffettiva sulla procedura di protezione internazionale ex art.10 ter TUI(come Cassazione P. 32070/2023 e da n.15755/2025); nel foglio notizie sidà soltanto atto che egli non ha presentato una domanda di protezioneinternazionale” (doc.3)».[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato:- che erano stati rispettati i termini e sussistevano i presupposti di cuiall’art.13 comma 5 bis del D. Lvo n.286/98, poiché non erano emersielementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto diespulsione né erano state dedotte né documentate circostanze rilevanti aisensi dell’art 19 T.U.I. e che sussistevano, altresì, i presupposti di cuiall’art.13 comma 4 T.U.I.- che l’eccezione di illegittimità sollevata era infondata in quantol’obbligo di informativa sulla protezione internazionale richiamato ai sensiNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art.10 ter T.U.I. opera soltanto nei confronti dello stranierorintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare, ovvero direlazione all’atto del primo ingresso o comunque del primo contatto con gliorgani preposti ai controlli sul territorio ipotesi non sussistenti nellafattispecie in questione, giacché l’odierno ricorrente aveva confermato diessere entrato a Bari il 18.08.2024 con regolare timbro di ingressoapposto sul passaporto, per cercare lavoro; inoltre aveva dichiarato, nelfoglio notizie agli atti, di non aver presentato richiesta di protezioneinternazionale esprimendo in sede di udienza la volontà di presentaredomanda di asilo politico.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n.3), c.p.c. in relazione agli artt. 2, 13, 14, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva2013/32/UE – omessa informativa sulla possibilità di richiedere laprotezione internazionale e omessa verifica della volontà di presentare larelativa domanda.Invocando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., nn. 5926/15,32070/23, 10819/24) sulla normativa in materia, il ricorrente deduce: a)che il diritto all’informativa in materia di asilo può essere sacrificatosolamente se vi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lostraniero abbia effettivamente beneficiato della relativa comunicazione,mentre non è sufficiente la mera presunzione di somministrazione inoccasione di un precedente contatto, essendo necessario chel'amministrazione documenti l'avvenuta – per quanto risalente –informazione dello straniero; b) un mero precedente contatto, di qualsiasinatura, tra autorità e straniero non garantisce l’interesse tutelato dallenorme nazionali ed euro-unitarie, come dimostra il caso in esame, poiché,era «incontestato che in occasione dell'arrivo in Italia le autoritàtimbravano il passaporto del sig. [OSCURATO:PERSONA] attestandone l’ingresso, ma nonNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026risulta in alcun modo che le stesse, in tale circostanza, lo abbianoinformato del diritto a chiedere la protezione internazionale, tantomenoalla presenza di un interprete»; c) affinché un precedente contatto possaesimere l’amministrazione dall’onere di fornire informazioni in merito allafacoltà di chiedere asilo, è, dunque, essenziale che le autorità siano ingrado di attestare compiutamente la somministrazione dell'informativa intale occasione, secondo le modalità stabilite da questa Corte; d)diversamente, il mero precedente contatto tra straniero e autorità nonpotrà sollevare queste ultime dall’obbligo di informare lo straniero dellapossibilità di chiedere la protezione internazionale; e) la somministrazionedell’informativa è attività finalizzata a verificare la volontà dello stranierodi chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, perciòchiedere se quest’ultimo è intenzionato a domandare l’asilo costituisce ilcontenuto minimo di legalità dell’azione amministrativa, mentre nel casoin esame, il foglio notizie redatto dalla Questura di Torino non attestaalcuna indagine in merito all’attuale volontà del ricorrente di chiedereprotezione internazionale, né si sopperisce l’ affermazione: “In merito allapermanenza sul territorio nazionale dichiaro di: (…) AVER / NON AVERpresentato una richiesta di protezione internazionale”, trattandosi didichiarazione inequivocabilmente riferita al precedente periodo disoggiorno in Italia, non alla odierna volontà.2. - Il motivo è infondato.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che«qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti incentri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zonedi transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda diprotezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazionisulla possibilità di farlo.

In tali centri di trattenimento e ai valichi difrontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nellamisura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».Numero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026L’art. 10-ter, comma 1, d. lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 17, comma1, d.l. 13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 46/2017, prevede che«Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolaredella frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale aseguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze disoccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestitinell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, edelle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015,n. 142.

Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazionidi rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agliarticoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sullaprocedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione inaltri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso alrimpatrio volontario assistito».Come questa Corte ha affermato con gli arresti citati dallo stessoricorrete (v.

Cass. civ.n. 10819/2024, conforme a Cass. n. 4223/2024) illegislatore nazionale ha ritenuto– nelle ipotesi appena indicate (tra le qualinon rientra il caso in esame) - in re ipsa sussistente la condizionedell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante dipresentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalladirettiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest’ultimoinformazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, cheallo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato inoccasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esseregiunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio inmare, «è assicurata»– e dunque sempre e incondizionatamente, almomento dell’accoglienza - l’informazione sulla procedura di protezioneinternazionale; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti diNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale adassicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti aconsentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato cheproprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoliall'accesso a tali procedure (cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo,sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c.

Italia,§ 204).3.- Ciò premesso il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di Pace diTorino abbia rigettato l'argomento difensivo proposto in sede diopposizione alla convalida dell’accompagnamento alla frontiera (mancataprova della somministrazione dell'informativa in materia di protezioneinternazionale e della mancata indagine dell'attuale volontà del ricorrentedi presentare la relativa domanda) richiamando la sentenza di questaCorte, sezione penale, n. 1556/2025 [in realtà, n. 16529/25], che limital’onere di somministrare l’informativa «soltanto nei confronti dellostraniero rintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare,ovvero di attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna,ossia in relazione all’atto del primo ingresso o comunque del primocontatto con gli organi preposti ai controlli sul territorio», reputando chesiffatta interpretazione non sia condivisibile perché – in sintesi - il dirittoall’informativa in materia di asilo potrebbe essere sacrificato solamente sevi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lo straniero abbiaeffettivamente beneficiato della relativa comunicazione, prova che, nelcaso in esame, sarebbe nel senso opposto, poiché era incontestato che inoccasione dell'arrivo in Italia le autorità semplicemente timbravano ilpassaporto del ricorrente attestandone l’ingresso.

Dunque – in mancanzadi informativa in occasione del precedete contatto con l’autorità difrontiera - l’autorità amministrativa in sede di espulsione avrebbe dovutoinformare lo straniero della possibilità di chiedere la protezioneinternazionale.Numero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/20264.

Reputa il Collegio che detta interpretazione del ricorrente dell’obbligoderivante dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dall’art. 10-ter T.U.I. nonsia condivisibile né alla luce della lettera delle norme in questione – cheesplicitamente e chiaramente fanno riferimento alle specifiche circostanzedi rintraccio del cittadino straniero «in occasione dell'attraversamentoirregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorionazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare», né alla lucedella stessa giurisprudenza della prima sezione civile di questa Corteinvocata dal ricorrente che valorizza dette specifiche contingenze perosservare – evidentemente in chiave ermeneutica - che «il legislatorenazionale ha ritenuto» che in quelle ipotesi fosse sussistente in re ipsa «lacondizione dell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio delmigrante di presentare domanda di protezione internazionale… qualepresupposto per fornire a quest’ultimo informazioni sulla possibilità dirichiedere asilo».Conforme è, del resto, la giurisprudenza della prima sezione penale diquesta Corte – cui è ora attribuita la cognizione della convalida deitrattenimenti funzionali ad eseguire l’espulsione – che ha da ultimoaffermato (v.

Cass. pen. n. 16529/25) che «Il principio per cui il mancatoadempimento dell'obbligo di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998determina la nullità dei provvedimenti emessi nei confronti del cittadinostraniero (da ultimo Sez.

I, n. 15755 del 22/04/2025, M., n.m. e,compiutamente, Cass. Sez. 1, 22/04/2024, n. 10819, Rv. 671119 - 01)»non si applica ad un ricorrente entrato in Italia nell'anno 2021, che avevaha ottenuto un permesso di soggiorno successivamente scaduto e che siera anche rivolto a un avvocato al fine di regolarizzare la propria posizionein Italia, difettando «il presupposto che comporta l'insorgere dell'obbligo»,giacché «Il tenore della norma, con lo specifico riferimento allo "stranierorintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontierainterna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito diNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026operazioni di salvataggio in mare", è nel senso che l'informativa deveessere somministrata all'atto del primo ingresso o, comunque, nel corsodel primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sulterritorio.

Nello stesso senso, infatti, sono anche le ulteriori disposizionisul punto e quelle specifiche previste nei decreti legislativi in materia diprotezione internazionale citati: a) L'art. 11, comma 6, d.lgs. 286 del1998 che prevede che "presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi diaccoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri cheintendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per unsoggiorno di durata superiore a tre mesi.

Tali servizi sono messi adisposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito". b) L'art. 10-bis del d.lgs 25 del 2008, significativamente titolato "Informazione eservizi di accoglienza ai valichi di frontiera", che stabilisce che leinformazioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, "sono fornite allostraniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale aivalichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi diaccoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286". c) L'art. 3 d.lgs 142 del 2015 che specifica che "leinformazioni sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o diun mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro untermine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dallapresentazione della domanda" e che devono comprendere anche "iriferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela deirichiedenti protezione internazionale". d) L'Art. 6 d.lgs 28 del 2008,"Accesso alla procedura", che stabilisce che ."la domanda di protezioneinternazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficiodi polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o 6presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora delrichiedente". e) L'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, che prevede unaprocedura accelerata nel caso in cui la domanda di protezione sia stataNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026presentata, senza giustificato motivo, oltre i novanta giorni dall'ingresso inItalia, e dell'art. 1 d.Ig.s 142 del 2015, per cui non è ammessoall'accoglienza chi, senza giustificato motivo non ha presentato ladomanda entro il medesimo termine di novanta giorni. f) Le disposizioni dichiusura contenute negli articoli 10, commi 1 e 2, d.lgs. 25 del 2008 e 3d.lgs. 142 del 2015 ai sensi dei quali le informazioni sono comunquefornite dall'ufficio di polizia che riceve la domanda per cui a tal fine èprevista la consegna di uno specifico opuscolo informativo espressamenteredatto dalla Commissione nazionale».5.

Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dichiarato, nel corsodell’udienza di convalida, di aver fatto ingresso in Italia a Bari per cercarelavoro con il proprio passaporto, per poi fermarsi in Italia solo qualchegiorno onde recarsi in Germania, dove aveva lavorato, per poi ritornarenuovamente in Italia, dapprima a Roma e poi a Torino dove aveva svoltolavori temporanei; e, comunque, senza mai chiedere la propriaregolarizzazione né la protezione internazionale.

Sicché nessun obbligoaveva l’autorità procedente di informarlo «sulla procedura di protezioneinternazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membridell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontarioassistito».6.- Pertanto il ricorso va respinto.

Non si provvede sulle spese inassenza di attività difensiva degli intimati.

Sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovutoNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 13209/2025 depositatoil 22/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente, cittadino albanese, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso il decreto del Giudice di Pace diTorino con il quale è stato respinto il ricorso proposto contro ilprovvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dalNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026Questore di Torino in data 22/05/2025 in esito al decreto di espulsioneemesso in data 22.5.2025, dal Prefetto della Provincia di Torino.Nel ricorso riferisce che il 18 agosto 2024 faceva ingresso in Italiadelle forze dell’ordine, che ne timbravano il passaporto. Dopo qualchegiorno, il medesimo si recava in Germania, dove lavorava fino a marzo del2025. Rientrato in Italia, lo stesso si stabiliva a Torino, dove svolgevapiccoli lavori per una decina di giorni complessivi. Il 22 maggio 2025 ilPrefetto di Torino adottava un decreto di espulsione nei suoi confronti perla mancata presentazione della dichiarazione di presenza ex art. 1, c. 2, L.68/07 (doc.1). Contestualmente veniva notificato un decreto diaccompagnamento immediato alla frontiera. In sede udienza di convalidasi era opposto «in quanto non risulta fornita informativa completa edeffettiva sulla procedura di protezione internazionale ex art.10 ter TUI(come Cassazione P. 32070/2023 e da n.15755/2025); nel foglio notizie sidà soltanto atto che egli non ha presentato una domanda di protezioneinternazionale” (doc.3)».[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato:- che erano stati rispettati i termini e sussistevano i presupposti di cuiall’art.13 comma 5 bis del D. Lvo n.286/98, poiché non erano emersielementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto diespulsione né erano state dedotte né documentate circostanze rilevanti aisensi dell’art 19 T.U.I. e che sussistevano, altresì, i presupposti di cuiall’art.13 comma 4 T.U.I.- che l’eccezione di illegittimità sollevata era infondata in quantol’obbligo di informativa sulla protezione internazionale richiamato ai sensiNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art.10 ter T.U.I. opera soltanto nei confronti dello stranierorintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare, ovvero direlazione all’atto del primo ingresso o comunque del primo contatto con gliorgani preposti ai controlli sul territorio ipotesi non sussistenti nellafattispecie in questione, giacché l’odierno ricorrente aveva confermato diessere entrato a Bari il 18.08.2024 con regolare timbro di ingressoapposto sul passaporto, per cercare lavoro; inoltre aveva dichiarato, nelfoglio notizie agli atti, di non aver presentato richiesta di protezioneinternazionale esprimendo in sede di udienza la volontà di presentaredomanda di asilo politico.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n.3), c.p.c. in relazione agli artt. 2, 13, 14, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva2013/32/UE – omessa informativa sulla possibilità di richiedere laprotezione internazionale e omessa verifica della volontà di presentare larelativa domanda.Invocando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., nn. 5926/15,32070/23, 10819/24) sulla normativa in materia, il ricorrente deduce: a)che il diritto all’informativa in materia di asilo può essere sacrificatosolamente se vi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lostraniero abbia effettivamente beneficiato della relativa comunicazione,mentre non è sufficiente la mera presunzione di somministrazione inoccasione di un precedente contatto, essendo necessario chel'amministrazione documenti l'avvenuta – per quanto risalente –informazione dello straniero; b) un mero precedente contatto, di qualsiasinatura, tra autorità e straniero non garantisce l’interesse tutelato dallenorme nazionali ed euro-unitarie, come dimostra il caso in esame, poiché,era «incontestato che in occasione dell'arrivo in Italia le autoritàtimbravano il passaporto del sig. [OSCURATO:PERSONA] attestandone l’ingresso, ma nonNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026risulta in alcun modo che le stesse, in tale circostanza, lo abbianoinformato del diritto a chiedere la protezione internazionale, tantomenoalla presenza di un interprete»; c) affinché un precedente contatto possaesimere l’amministrazione dall’onere di fornire informazioni in merito allafacoltà di chiedere asilo, è, dunque, essenziale che le autorità siano ingrado di attestare compiutamente la somministrazione dell'informativa intale occasione, secondo le modalità stabilite da questa Corte; d)diversamente, il mero precedente contatto tra straniero e autorità nonpotrà sollevare queste ultime dall’obbligo di informare lo straniero dellapossibilità di chiedere la protezione internazionale; e) la somministrazionedell’informativa è attività finalizzata a verificare la volontà dello stranierodi chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, perciòchiedere se quest’ultimo è intenzionato a domandare l’asilo costituisce ilcontenuto minimo di legalità dell’azione amministrativa, mentre nel casoin esame, il foglio notizie redatto dalla Questura di Torino non attestaalcuna indagine in merito all’attuale volontà del ricorrente di chiedereprotezione internazionale, né si sopperisce l’ affermazione: “In merito allapermanenza sul territorio nazionale dichiaro di: (…) AVER / NON AVERpresentato una richiesta di protezione internazionale”, trattandosi didichiarazione inequivocabilmente riferita al precedente periodo disoggiorno in Italia, non alla odierna volontà.2. - Il motivo è infondato.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che«qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti incentri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zonedi transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda diprotezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazionisulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi difrontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nellamisura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».Numero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026L’art. 10-ter, comma 1, d. lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 17, comma1, d.l. 13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 46/2017, prevede che«Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolaredella frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale aseguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze disoccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestitinell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, edelle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015,n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazionidi rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agliarticoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sullaprocedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione inaltri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso alrimpatrio volontario assistito».Come questa Corte ha affermato con gli arresti citati dallo stessoricorrete (v. Cass. civ.n. 10819/2024, conforme a Cass. n. 4223/2024) illegislatore nazionale ha ritenuto– nelle ipotesi appena indicate (tra le qualinon rientra il caso in esame) - in re ipsa sussistente la condizionedell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante dipresentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalladirettiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest’ultimoinformazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, cheallo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato inoccasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esseregiunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio inmare, «è assicurata»– e dunque sempre e incondizionatamente, almomento dell’accoglienza - l’informazione sulla procedura di protezioneinternazionale; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti diNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale adassicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti aconsentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato cheproprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoliall'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo,sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia,§ 204).3.- Ciò premesso il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di Pace diTorino abbia rigettato l'argomento difensivo proposto in sede diopposizione alla convalida dell’accompagnamento alla frontiera (mancataprova della somministrazione dell'informativa in materia di protezioneinternazionale e della mancata indagine dell'attuale volontà del ricorrentedi presentare la relativa domanda) richiamando la sentenza di questaCorte, sezione penale, n. 1556/2025 [in realtà, n. 16529/25], che limital’onere di somministrare l’informativa «soltanto nei confronti dellostraniero rintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare,ovvero di attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna,ossia in relazione all’atto del primo ingresso o comunque del primocontatto con gli organi preposti ai controlli sul territorio», reputando chesiffatta interpretazione non sia condivisibile perché – in sintesi - il dirittoall’informativa in materia di asilo potrebbe essere sacrificato solamente sevi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lo straniero abbiaeffettivamente beneficiato della relativa comunicazione, prova che, nelcaso in esame, sarebbe nel senso opposto, poiché era incontestato che inoccasione dell'arrivo in Italia le autorità semplicemente timbravano ilpassaporto del ricorrente attestandone l’ingresso. Dunque – in mancanzadi informativa in occasione del precedete contatto con l’autorità difrontiera - l’autorità amministrativa in sede di espulsione avrebbe dovutoinformare lo straniero della possibilità di chiedere la protezioneinternazionale.Numero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/20264. Reputa il Collegio che detta interpretazione del ricorrente dell’obbligoderivante dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dall’art. 10-ter T.U.I. nonsia condivisibile né alla luce della lettera delle norme in questione – cheesplicitamente e chiaramente fanno riferimento alle specifiche circostanzedi rintraccio del cittadino straniero «in occasione dell'attraversamentoirregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorionazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare», né alla lucedella stessa giurisprudenza della prima sezione civile di questa Corteinvocata dal ricorrente che valorizza dette specifiche contingenze perosservare – evidentemente in chiave ermeneutica - che «il legislatorenazionale ha ritenuto» che in quelle ipotesi fosse sussistente in re ipsa «lacondizione dell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio delmigrante di presentare domanda di protezione internazionale… qualepresupposto per fornire a quest’ultimo informazioni sulla possibilità dirichiedere asilo».Conforme è, del resto, la giurisprudenza della prima sezione penale diquesta Corte – cui è ora attribuita la cognizione della convalida deitrattenimenti funzionali ad eseguire l’espulsione – che ha da ultimoaffermato (v. Cass. pen. n. 16529/25) che «Il principio per cui il mancatoadempimento dell'obbligo di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998determina la nullità dei provvedimenti emessi nei confronti del cittadinostraniero (da ultimo Sez. I, n. 15755 del 22/04/2025, M., n.m. e,compiutamente, Cass. Sez. 1, 22/04/2024, n. 10819, Rv. 671119 - 01)»non si applica ad un ricorrente entrato in Italia nell'anno 2021, che avevaha ottenuto un permesso di soggiorno successivamente scaduto e che siera anche rivolto a un avvocato al fine di regolarizzare la propria posizionein Italia, difettando «il presupposto che comporta l'insorgere dell'obbligo»,giacché «Il tenore della norma, con lo specifico riferimento allo "stranierorintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontierainterna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito diNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026operazioni di salvataggio in mare", è nel senso che l'informativa deveessere somministrata all'atto del primo ingresso o, comunque, nel corsodel primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sulterritorio. Nello stesso senso, infatti, sono anche le ulteriori disposizionisul punto e quelle specifiche previste nei decreti legislativi in materia diprotezione internazionale citati: a) L'art. 11, comma 6, d.lgs. 286 del1998 che prevede che "presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi diaccoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri cheintendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per unsoggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi adisposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito". b) L'art. 10-bis del d.lgs 25 del 2008, significativamente titolato "Informazione eservizi di accoglienza ai valichi di frontiera", che stabilisce che leinformazioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, "sono fornite allostraniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale aivalichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi diaccoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286". c) L'art. 3 d.lgs 142 del 2015 che specifica che "leinformazioni sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o diun mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro untermine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dallapresentazione della domanda" e che devono comprendere anche "iriferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela deirichiedenti protezione internazionale". d) L'Art. 6 d.lgs 28 del 2008,"Accesso alla procedura", che stabilisce che ."la domanda di protezioneinternazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficiodi polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o 6presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora delrichiedente". e) L'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, che prevede unaprocedura accelerata nel caso in cui la domanda di protezione sia stataNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026presentata, senza giustificato motivo, oltre i novanta giorni dall'ingresso inItalia, e dell'art. 1 d.Ig.s 142 del 2015, per cui non è ammessoall'accoglienza chi, senza giustificato motivo non ha presentato ladomanda entro il medesimo termine di novanta giorni. f) Le disposizioni dichiusura contenute negli articoli 10, commi 1 e 2, d.lgs. 25 del 2008 e 3d.lgs. 142 del 2015 ai sensi dei quali le informazioni sono comunquefornite dall'ufficio di polizia che riceve la domanda per cui a tal fine èprevista la consegna di uno specifico opuscolo informativo espressamenteredatto dalla Commissione nazionale».5. Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dichiarato, nel corsodell’udienza di convalida, di aver fatto ingresso in Italia a Bari per cercarelavoro con il proprio passaporto, per poi fermarsi in Italia solo qualchegiorno onde recarsi in Germania, dove aveva lavorato, per poi ritornarenuovamente in Italia, dapprima a Roma e poi a Torino dove aveva svoltolavori temporanei; e, comunque, senza mai chiedere la propriaregolarizzazione né la protezione internazionale. Sicché nessun obbligoaveva l’autorità procedente di informarlo «sulla procedura di protezioneinternazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membridell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontarioassistito».6.- Pertanto il ricorso va respinto. Non si provvede sulle spese inassenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovutoNumero registro generale 11795/2025Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 8335/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteMaria Acierno
Decreto Cassazione n. 08335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris