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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 1973

Cassazione n. 35723/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23607/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Angelo,nato ad Enna il 15/12/1973 e residente in Cerami (EN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 65 (C.F.: D NGGPP73Tl5C342V ), titolare dell'omonima ditta individuale con P. Iva 00676670862, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MNUGTN68L08C35IJ) del foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerami, alla [OSCURATO:PERSONA] n.

I06, come daprocura speciale a margine del ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Avviso accertamento Irpef, Iva ed Irap – Genericità delega di firma Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7502/2019 emessa dalla CTR Sicil i a il 16 / 1 2 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna avverso l’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa, il volume d’affari ed il valore della produzione per l’anno 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, accogliendo l’eccezione di nullità dell’avviso per non essere stato sottoscritto da persona delegata dal direttore dell’Ufficio, di cui non risultava provata la legittimità della delega.

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale del contribuente (quanto alle spese del primo grado di giudizio), la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il primo e rigettava il secondo, ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta in appello, l’Ufficio avesse provato l’esistenza della delega in favore del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento originariamente impugnato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la genericità della delega fatta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate al funzionario [OSCURATO:PERSONA] rendeva illegittima la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, gli atti dispositivi nn. 9/2013 e 12/2014 prodotti dall’Agenzia in sede di appello che, unitamente a quello contraddistinto dal n. 30/2014 già prodotto in primo grado, hanno indotto la CTR a ritenere provata la delega di firma in favore del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di valutare se la delega fosse o meno generica.

La CTR si è attenuta, invece, al principio consolidato secondo cui, in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019).

Per mera completezza espositiva, va altresì evidenziato che, essendosi al cospetto di una delega di firma e non di funzioni, varrebbe il principio secondo cui «il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8814 del 29/03/2019; conf.

Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019 nonché Cass. n. 26397 del 2020 non massimata).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sui motivi ad essa devoluti sia dall’Ufficio che dal contribuente.

2.1. Il motivo è fondato.

Premesso che il ricorrente, in osservanza al principio di specificità, ha trascritto nel ricorso (cfr. pagg. 26-29) i motivi di appello che aveva reiterato, nel rispetto dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la CTR, una volta accolto il gravame dell’Agenzia sull’unico profilo (inesistenza della delega del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato) che, per il principio della cd. ragione più liquida, aveva indotto il giudice di prime cure ad accogliere il ricorso del contribuente, avrebbe dovuto esaminare le ulteriori doglianze da quest’ultimo tempestivamente sollevate in primo grado e riproposte in sede di gravame.

Invero, in tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d'appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d. lgs. n. 546 del 1992, essendo il thema probandumgià fissato in primo grado; unico suo onere è quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art. 56 del citato d.lgs. n. 546 che ricalca l'art. 346 del c.p.c.

Si è, dunque, al cospetto di una omissione di pronuncia, correttamente denunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 3.Con il terzo motivo il ricorrente genericamente si duole del fatto che la CTR abbia compensato le spese di lite.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 4.In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo , con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio , alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso , accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23607/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Angelo,nato ad Enna il 15/12/1973 e residente in Cerami (EN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 65 (C.F.: D NGGPP73Tl5C342V ), titolare dell'omonima ditta individuale con P. Iva 00676670862, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MNUGTN68L08C35IJ) del foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerami, alla [OSCURATO:PERSONA] n. I06, come daprocura speciale a margine del ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Avviso accertamento Irpef, Iva ed Irap – Genericità delega di firma Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7502/2019 emessa dalla CTR Sicil i a il 16 / 1 2 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna avverso l’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa, il volume d’affari ed il valore della produzione per l’anno 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, accogliendo l’eccezione di nullità dell’avviso per non essere stato sottoscritto da persona delegata dal direttore dell’Ufficio, di cui non risultava provata la legittimità della delega. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale del contribuente (quanto alle spese del primo grado di giudizio), la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il primo e rigettava il secondo, ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta in appello, l’Ufficio avesse provato l’esistenza della delega in favore del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento originariamente impugnato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la genericità della delega fatta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate al funzionario [OSCURATO:PERSONA] rendeva illegittima la sottoscrizione dell’avviso di accertamento. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, gli atti dispositivi nn. 9/2013 e 12/2014 prodotti dall’Agenzia in sede di appello che, unitamente a quello contraddistinto dal n. 30/2014 già prodotto in primo grado, hanno indotto la CTR a ritenere provata la delega di firma in favore del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di valutare se la delega fosse o meno generica. La CTR si è attenuta, invece, al principio consolidato secondo cui, in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019). Per mera completezza espositiva, va altresì evidenziato che, essendosi al cospetto di una delega di firma e non di funzioni, varrebbe il principio secondo cui «il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8814 del 29/03/2019; conf. Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019 nonché Cass. n. 26397 del 2020 non massimata). 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sui motivi ad essa devoluti sia dall’Ufficio che dal contribuente. 2.1. Il motivo è fondato. Premesso che il ricorrente, in osservanza al principio di specificità, ha trascritto nel ricorso (cfr. pagg. 26-29) i motivi di appello che aveva reiterato, nel rispetto dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la CTR, una volta accolto il gravame dell’Agenzia sull’unico profilo (inesistenza della delega del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato) che, per il principio della cd. ragione più liquida, aveva indotto il giudice di prime cure ad accogliere il ricorso del contribuente, avrebbe dovuto esaminare le ulteriori doglianze da quest’ultimo tempestivamente sollevate in primo grado e riproposte in sede di gravame. Invero, in tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d'appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d. lgs. n. 546 del 1992, essendo il thema probandumgià fissato in primo grado; unico suo onere è quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art. 56 del citato d.lgs. n. 546 che ricalca l'art. 346 del c.p.c. Si è, dunque, al cospetto di una omissione di pronuncia, correttamente denunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 3.Con il terzo motivo il ricorrente genericamente si duole del fatto che la CTR abbia compensato le spese di lite. 3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 4.In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo , con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio , alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso , accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributar
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