CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] —dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b)- in mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose dei beni custoditi all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, con i quali deduce: 1) il vizio di violazione di legge, essendo nullo il decreto di citazione a giudizio, mancante della descrizione degli oggetti del tentato furto; 2) la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione; invero, la necessità dell'esame dell'agente Scibona risulta insita nell'inconciliabile divergenza tra la versione dei fatti offerta all'imputato e quella dell'agente Barroi; - ritenuto che il primo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato, siccome reiterativo di analoga censura sviluppata in appello alla quale la Corte territoriale, con mDtivazione logica immune da censure ha evidenziato come nessun profilo di nullità sia ravvisabile nel decreto di citazione non elencante esattamente gli oggetti del tentato furto (bensì il riferimento ai beni custoditi all'interno del veicolo), atteso che l'imputazione risulta essere determinabile, comprensibile e tale da garantire un'adeguata difesa, essendo precisa e circostanziata; -ritenuto che pure il secondo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato, siccome reiterativo di analoga censura sviluppata in appello, alla quale la Corte territoriale, condividendo la valutazione del primo giudice, ha evidenziato come l'escussione del teste Scibona fosse superflua e che con tale valutazione i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di ammissione di nuove prove„ ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., si richiede una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4 , n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149; conf. n. 724 del 1993, Rv. 196218) e la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 Rv. 269270); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] é ullo DEPO — 1 [OSCURATO:PERSONA] Cl 2