Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 20899/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, Ric. 2020 n. 26919 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 956/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Roma, in p arziale accoglimento dell'appello proposto dalla società qui ricorrente, e in parziale riforma della decisione di prima grado, dichiarava insussistente il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] ai contributi e alle sanzioni in relazione alla posizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA].

In relazione alle ulteriori posizioni lavorative, dichiarava prescritte le sanzioni richieste in relazione al periodo novembre 2007/ marzo 2008; confermava, per il resto, la pronuncia di primo grado;

2. a fondamento del decisum , per quanto solo rile va in questa sede, la Corte di merito escludeva che potesse accogliersi il terzo motivo di gravame perché lo stesso sottoponeva al vaglio della Corte un tema d'indagine nuovo.

A tale riguardo, la Corte d’appello osservava che, con l’opposizione all'avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA], la società opponente aveva fatto valere la prescrizione, in parte, dei contributi;per i contributi non prescritti, aveva dedotto l'insussistenza dei rapporti di lavoro contestati e, in via subordinata, aveva dedotto l’erroneità nel quantum, poiché i contributi richiesti, in relazione ai rapporti controversi, erano stati calcolati sul presupposto di un inquadramento ad un livello retributivo non esatto.

La Corte di merito osservava come, invece, la parte appellante avesse prospettato, in Ric. 2020 n. 26919 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -3- appello, questioni afferenti all’orario di lavoro, implicanti diversi e ulteriori accertamenti, non consentiti;

3. avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di censura;

4. l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione alla regola di riparto dell’onere della prova, per avere la Corte di appello, nel respingere il terzo motivo di appello, relativo alla (esatta) determinazione del credito contributivo,sulla base dell'effettivo orario di lavoro (parttimee non full time come applicato dall’[OSCURATO:PERSONA]) , attribuito (nella sostanza) l'onere del fatto costitutivo (id est:l’orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione e, quindi, della contribuzione) a una parte diversa da quella che ne era effettivamente onerata; grava, infatti, sull’ [OSCURATO:PERSONA] l'onere della prova non solo dell'an ma anche del quantum dei contribut i e, q uindi, dei relativi fatti costitutivi (subordinazione- inquadramento - orario di lavoro); tale onere, non sarebbe stato soddisfatto dall'[OSCURATO:PERSONA];

7. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ.- la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 416, 437, 116, 167 e 345 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo.Per la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso l’esame di «tutti gli atti del processo di primo grado» in relazione a quanto dedotto sull’orario di lavoro sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia,a seguito della comparsa di costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], nelle note autorizzate, con contestazione specifica rispetto ai fatti dedotti dall'ente; Ric. 2020 n. 26919 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -4-

8. i motivi, strettamente connessi, possono congiuntamente esaminarsi;

9. le censure, come sviluppate e argomentate, non si confrontano specificamente con il decisum e, pertanto, ricorre una situazione assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 c od .p roc .c iv ., con c onseguente inammissibilità della proposta impugnazione (tra le tante, Cass. nr.20910del 2017 ; Cass.nr. 13735del 2020; in motiv., v.

Cass. nr. 40681 del 2021) ; 10.non viene, infatti, i n rilievo il principio ( id est: la violazione del principio) -non messo in discussione dalla Corte di appello - secondo cui l’onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva sia a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], attore in senso sostanziale, quanto piuttosto il differente profilo del thema controversum ossia della individuazione dei fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione o (come nella specie) della negazione del diritto contributivo.La Corte di appello, riepilogate le vicende di causa, ha osservato, infatti, come la questione del differente orario di lavoro non fosse stata oggetto del dibattito giudiziale, in primo grado,e non poteva esaminarsi in grado di appello perché fondata su temi (fatti) di indagine nuovi; 11.in questi termini, il ragionamento della Corte appare corretto (in argomento, v.

Cass. nr. 2529del 2018; Cass. nr. 4854 del 2014 ; in motiv.

Cass. nr. 9483 del 2022); 12.in via astratta, non vi è dubbio che, rispetto all’accertamento dell’obbligo contributivo (e specularmente, rispetto al diritto alla contribuzione), lo svolgimento di un determinato orario di lavoro costituisca un fatto giuridico determinante; in particolare, l’osservanza di un orario di lavoro diverso da quello ordinario, costituisce senz’altro un fatto «modificativo/estintivo»di cui il Giudice deve tener conto, nel momento in cui procede ad accertare, in concreto, le modalità della prestazione lavorativa , ai fini della determinazione del quantum retributivo e, quindi, contributivo; tuttavia, occorre sempre distinguere il potere di allegazione dei fatti che compete esclusivamente alla parte -e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo alle relative preclusioni e Ric. 2020 n. 26919 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -5- decadenze)- da quello di rilevazione dei medesimi fatti, che, invece, può essere esercitato anche dal giudice, quando, a quei fatti, la legge attribuisca autonoma idoneità modificativa, estintiva o impeditiva della pretesa azionata; 13.nella fattispecie, p erò, sulla base del decisum , « il fatto » dell’orario di lavoro part time sarebbe entrato nel processo ( id est : sarebbe stato dedotto) tardivamente rispetto agl i unici temi controversi, concernenti lo svolgimento o meno , da parte dei lavoratori,della prestazione in forma subordinata (secondo l’ordinario orario di lavoro) e il loro esatto inquadramento contrattuale , con i relativipresupposti fattuali; 14.in questi termini, l a question e sull’orario di lavoro avrebbe effettivamente determinato un ampliamento, non consentito,del tema di indagine; 15.a fronte di tali statuizioni, parte ricorrente non ha puntualmente allegato , secondo g li oneri imposti dall’art. 366 cod.proc.civ., di aver invece introdotto , ritualmente, circostanz e di fatto idonee a determinare una diversa quantificazione d e l credito contributivo e di cui anche il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto.

In proposito, le deduzioni del ricorso sono confuse.

Esse alternano valutazioni, passaggi motivazionali, stralci di atti processuali, risultanze probatorie; in tal modo, non soddisfanol’onere di specificazione, di cui si è detto, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità del proposto ricorso; 16.le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 17.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2020 n. 26919 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -6- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, Ric. 2020 n. 26919 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 956/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Roma, in p arziale accoglimento dell'appello proposto dalla società qui ricorrente, e in parziale riforma della decisione di prima grado, dichiarava insussistente il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] ai contributi e alle sanzioni in relazione alla posizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alle ulteriori posizioni lavorative, dichiarava prescritte le sanzioni richieste in relazione al periodo novembre 2007/ marzo 2008; confermava, per il resto, la pronuncia di primo grado; 2. a fondamento del decisum , per quanto solo rile va in questa sede, la Corte di merito escludeva che potesse accogliersi il terzo motivo di gravame perché lo stesso sottoponeva al vaglio della Corte un tema d'indagine nuovo. A tale riguardo, la Corte d’appello osservava che, con l’opposizione all'avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA], la società opponente aveva fatto valere la prescrizione, in parte, dei contributi;per i contributi non prescritti, aveva dedotto l'insussistenza dei rapporti di lavoro contestati e, in via subordinata, aveva dedotto l’erroneità nel quantum, poiché i contributi richiesti, in relazione ai rapporti controversi, erano stati calcolati sul presupposto di un inquadramento ad un livello retributivo non esatto. La Corte di merito osservava come, invece, la parte appellante avesse prospettato, in Ric. 2020 n. 26919 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- appello, questioni afferenti all’orario di lavoro, implicanti diversi e ulteriori accertamenti, non consentiti; 3. avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di censura; 4. l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione alla regola di riparto dell’onere della prova, per avere la Corte di appello, nel respingere il terzo motivo di appello, relativo alla (esatta) determinazione del credito contributivo,sulla base dell'effettivo orario di lavoro (parttimee non full time come applicato dall’[OSCURATO:PERSONA]) , attribuito (nella sostanza) l'onere del fatto costitutivo (id est:l’orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione e, quindi, della contribuzione) a una parte diversa da quella che ne era effettivamente onerata; grava, infatti, sull’ [OSCURATO:PERSONA] l'onere della prova non solo dell'an ma anche del quantum dei contribut i e, q uindi, dei relativi fatti costitutivi (subordinazione- inquadramento - orario di lavoro); tale onere, non sarebbe stato soddisfatto dall'[OSCURATO:PERSONA]; 7. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ.- la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 416, 437, 116, 167 e 345 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo.Per la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso l’esame di «tutti gli atti del processo di primo grado» in relazione a quanto dedotto sull’orario di lavoro sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia,a seguito della comparsa di costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], nelle note autorizzate, con contestazione specifica rispetto ai fatti dedotti dall'ente; Ric. 2020 n. 26919 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- 8. i motivi, strettamente connessi, possono congiuntamente esaminarsi; 9. le censure, come sviluppate e argomentate, non si confrontano specificamente con il decisum e, pertanto, ricorre una situazione assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 c od .p roc .c iv ., con c onseguente inammissibilità della proposta impugnazione (tra le tante, Cass. nr.20910del 2017 ; Cass.nr. 13735del 2020; in motiv., v. Cass. nr. 40681 del 2021) ; 10.non viene, infatti, i n rilievo il principio ( id est: la violazione del principio) -non messo in discussione dalla Corte di appello - secondo cui l’onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva sia a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], attore in senso sostanziale, quanto piuttosto il differente profilo del thema controversum ossia della individuazione dei fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione o (come nella specie) della negazione del diritto contributivo.La Corte di appello, riepilogate le vicende di causa, ha osservato, infatti, come la questione del differente orario di lavoro non fosse stata oggetto del dibattito giudiziale, in primo grado,e non poteva esaminarsi in grado di appello perché fondata su temi (fatti) di indagine nuovi; 11.in questi termini, il ragionamento della Corte appare corretto (in argomento, v. Cass. nr. 2529del 2018; Cass. nr. 4854 del 2014 ; in motiv. Cass. nr. 9483 del 2022); 12.in via astratta, non vi è dubbio che, rispetto all’accertamento dell’obbligo contributivo (e specularmente, rispetto al diritto alla contribuzione), lo svolgimento di un determinato orario di lavoro costituisca un fatto giuridico determinante; in particolare, l’osservanza di un orario di lavoro diverso da quello ordinario, costituisce senz’altro un fatto «modificativo/estintivo»di cui il Giudice deve tener conto, nel momento in cui procede ad accertare, in concreto, le modalità della prestazione lavorativa , ai fini della determinazione del quantum retributivo e, quindi, contributivo; tuttavia, occorre sempre distinguere il potere di allegazione dei fatti che compete esclusivamente alla parte -e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo alle relative preclusioni e Ric. 2020 n. 26919 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- decadenze)- da quello di rilevazione dei medesimi fatti, che, invece, può essere esercitato anche dal giudice, quando, a quei fatti, la legge attribuisca autonoma idoneità modificativa, estintiva o impeditiva della pretesa azionata; 13.nella fattispecie, p erò, sulla base del decisum , « il fatto » dell’orario di lavoro part time sarebbe entrato nel processo ( id est : sarebbe stato dedotto) tardivamente rispetto agl i unici temi controversi, concernenti lo svolgimento o meno , da parte dei lavoratori,della prestazione in forma subordinata (secondo l’ordinario orario di lavoro) e il loro esatto inquadramento contrattuale , con i relativipresupposti fattuali; 14.in questi termini, l a question e sull’orario di lavoro avrebbe effettivamente determinato un ampliamento, non consentito,del tema di indagine; 15.a fronte di tali statuizioni, parte ricorrente non ha puntualmente allegato , secondo g li oneri imposti dall’art. 366 cod.proc.civ., di aver invece introdotto , ritualmente, circostanz e di fatto idonee a determinare una diversa quantificazione d e l credito contributivo e di cui anche il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto. In proposito, le deduzioni del ricorso sono confuse. Esse alternano valutazioni, passaggi motivazionali, stralci di atti processuali, risultanze probatorie; in tal modo, non soddisfanol’onere di specificazione, di cui si è detto, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità del proposto ricorso; 16.le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 17.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2020 n. 26919 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 20899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris