CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 25561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pacilli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa adeguata esposizione delle ragioni dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.,proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo sostanzialmente dedotto vizi della motivazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M