CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26269/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del GIP TRIBUNALE di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha disposto, aisensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 19/11/2024, aseguito della sopravvenuta condanna, con sentenza del G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 29/11/2024, per il reatodi cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriormente commesso, alla pena dianni quattro di reclusione ed € 18.000 di multa, con conseguentesuperamento del limite di pena di cui all'art. 163 cod. pen..2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoredi fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazionededucendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità dell’ordinanzaimpugnata, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena applicata al condannato, in difetto dirichiesta formulata dal P.M.Ed infatti, a seguito di istanza formulata dalla parte pubblica, nel corsodell’udienza tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il P.M. ne aveva chiesto il rigettoevidenziando l’errore materiale in cui era incorso il suo Ufficio nell’originariaistanza, laddove aveva indicato come data del commesso reato della sentenzasub 2. il 2012, anziché il 2022: la seconda sentenza riguardava pertanto unreato successivamente commesso rispetto a quelli di cui alla sentenza sub. 1,che aveva applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è incorso in una palese violazione dell'art. 168comma 1, n. 2, cod. pen., atteso che il reato giudicato con la sentenza sub2., risultava commesso il 12/11/2022, in data successiva rispetto a quellogiudicato con la sentenza sub 1.. Difettava quindi il requisito della anterioritàdel fatto commesso, presupposto per l'applicabilità dell'art. 168 comma 1, n.2, cod. pen.3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, OlgaMignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.La difesa assume la nullità dell’ordinanza emessa dal Giudicedell’esecuzione, sul rilievo che il provvedimento di revoca della sospensionecondizionale della pena sarebbe stato adottato in difetto di richiesta delpubblico ministero.La doglianza difensiva non tiene conto, tuttavia, dell’iniziativa già assuntadalla parte pubblica con l’introduzione dell’incidente di esecuzione, esovrappone indebitamente il contenuto delle conclusioni rassegnate in udienzaalla diversa questione dell’esistenza della richiesta originaria.Nel caso di specie, infatti, il P.M. aveva ritualmente richiesto la revocadella sospensione condizionale della pena, così validamente determinandol’instaurazione del procedimento esecutivo. Le successive conclusioni formulatein udienza, con le quali era stato prospettato il rigetto dell’istanza in ragionedell’errore materiale concernente la data di commissione del reato indicata nellarichiesta iniziale, non elidevano né rendevano inesistente l’atto introduttivo, maincidevano soltanto sulla posizione assunta dalla parte pubblica nella faseconclusiva del procedimento.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto aspecifico ecomunque manifestamente infondato.La censura si fonda sull’assunto che il reato oggetto della sentenzasopravvenuta sarebbe stato commesso in data successiva rispetto ai fattigiudicati con la sentenza che aveva concesso il beneficio. L’argomento noncoglie, tuttavia, il parametro normativo rilevante ai fini dell’art. 168, comma 1,n. 2, cod. pen.Questa Corte ha già chiarito che, in tema di revoca della sospensionecondizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato vadeterminata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza checoncede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa siriferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01).Alla luce di tale principio, correttamente richiamato dal giudicedell’esecuzione, non assume rilievo la data di commissione del reato giudicatocon la sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, mala data in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile.Nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale della penaera stato concesso al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 19/11/2024. È a tale ultima data, e nona quella di commissione del reato oggetto di quella decisione, che occorre avereriguardo ai fini della verifica del presupposto previsto dall’art. 168, comma 1, n.2, cod. pen.La successiva condanna, pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di ReggioCalabria il 03/07/2023 e divenuta irrevocabile il 29/11/2024, ha riguardato undelitto commesso il 12/11/2022, quindi anteriormente all’irrevocabilità dellasentenza concessiva del beneficio e, comunque, nel quinquennio rilevante ai finidella revoca.Per effetto della sopravvenuta condanna alla pena di anni quattro direclusione ed euro 18.000 di multa, risultava altresì superato il limite di penaprevisto dall’art. 163 cod. pen.Ricorrevano, pertanto, i presupposti per la revoca di diritto dellasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod.pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]