CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. Raffaele G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] M.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N.02158/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02158/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso d all’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , in persona del procuratore; rappresentatae difesa da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in atti; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la revocazione dell’ORDINANZA n. 29872/2024 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, pubblicata il 20 novembre 2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 66 /202 1 , la Corte d’ appello di Trieste , in riforma della sentenza n.110/2020 del Tribunale di Udine,dichiarò l’inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., dell’atto di vendita con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] due beni immobili, costituiti da un fabbricato e da un’autorimessa, situati nel territorio di due diversi comuni. La Corte territoriale, ritenuto accertato che l’acquirente era legata all’alienante da “lunga consuetudine” e “fraterna amicizia”, presunse che la prima fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versavail secondo (la cui impresa edile era stata dichiarata fallita) e del conseguente pregiudizio che la vendita immobiliare recava ai suoi creditori (tra cui figurava la [OSCURATO:SOCIETA]), anche avuto riguardo all’illogicitàdell’acquisto di una abitazione e d i un garage ubicati nei territori di due diversi comuni, senza che fosse del resto rilevante accertare,altresì, se tra le parti della vendita intercorresse anche una relazione sentimentale. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, per quanto ancora interessa, l’omesso esame di fatti discussi e decisivi, con riferimento ai documenti da lui prodotti e alle circostanze da lui allegate ( volt i a dimostrare l’insussistenza della conoscenza in capo all’acquirente del pregiudizio delle ragioni creditorie), nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per avereil giudice del merito posto a fondamento del ragionamento deduttivo fatti storici privi di gravità, precisione e concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota. 3.Con ordinanza 20 novembre 2024 , n. 29872 , questa Corte ha rigettato il ricorso. Con particolare riguardo alla ce n sura per violazione dell’art.2729 cod. civ., la Corte, ricordata la portata delle nozioni di gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria, ha ritenuto che relativa de nuncia fosse stata prospettata senza che ne ricorressero i presupposti, siccome individuati dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che il ricorrente , anziché limitarsi a denunciare assertivamenteche il giudice di merito avrebbe fondato la presunzione su circostanze non gravi, non precise e non concordanti (con ciò formulando, in sostanza, un alternativo – e pertanto inammissibile – apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti ), avrebbe dovuto spiegare perché gli indizi su cui la Corte d’appello aveva basato il suo ragionamento inferenziale non avessero dette caratteristiche. Con specifico riferimento alla censura per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ha invece ritenuto che essa fosse configurabile solo nelle ipotesi – non ricorrenti nella fattis pecie – in cui venga attribuito valore di prova legale ad una prova o risultanza probatoria soggetta al libero apprezzamento, oppure venga valutata secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad altro regime. 4. Per la revocazione di questa ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre è restata intimata [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Il ricorrenteha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico, articolato motivo di revocazione viene denunciata la «violazione o falsa applicazione dell’art. 395 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c., per l’omesso esame degli scritti difensivi, ossia del ricorso di data 1 ottobre 2021 e della memoria redatta ex art. 380 bis 1 c.p.c. di data 4 ottobre 2024». L’ordinanza impugnata è censurata per avere ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a denunciare assertivamente la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza negli indizi posti dal giudice del meritoa fondamento del proprio ragionamento inferenziale, omettendo di considerare che, al contrario, nel ricorso e nellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., egli, dopo avere «indicato gli elementi sui quali la Corte d’appello di Trieste [aveva] fondato il proprio ragionamento presuntivo» e dopo aver «richiamato la propria ricostruzione dei fatti e le proprie allegazioni», aveva debitamente «evidenziato le gravi incongruenze in cui era incorsa la Corte d’appello» nelricostruire in modo diverso i fatti medesimi. 2.Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile. Giova rammentare che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresen tazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare , rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). 3. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, deve escludersi che la deduzione di un simile errore costituisca l’oggetto delle censure rivolte all’ordinanza impugnatacon il ricorso in esame. Con esse, infatti, si denuncia come errore, ai sensi del n. 4 dell’art.395 cod. proc. civ., un dissenso, tra l’altro motivato da argomenti inerenti alla valutazione del materiale probatorio, dalla valutazione di inammissibilità del motivo di ricorso ordinario ex art.2729 cod. civ.. Si tratta,dunque, di censure che si pongono al di fuori dell’ambito del sindacato invocabile mediante il ricorso per revocazione, il quale presuppone che la decisione impugnata sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare, mentre resta inammissibile allorché, al contrario, si alleghi che la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali o probatorie , essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Pertanto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4. L e spese del giudizio di revocazione , concernenti il rapporto processuale tra le parti costituite, seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condannail ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.820,00, per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ