CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 19605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di GENOVA Sezione misure di prevenzionenel procedimento di prevenzione a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Genova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Genova, Sezione Misure di prevenzione, nell’ambito del procedimenton. 5/2025 R.G.M.P., con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto l’applicazione nei confronti diDenni [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza per la durata di anni tre, con l’obbligo di dimorare nel territorio del Comune diresidenza ([OSCURATO:PERSONA]) ed ulteriori prescrizioni.2. Avverso tale decreto i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso allaCorte d’appello di Genova, chiedendo, previa eventuale rinnovazione istruttoria, la revocadella misura di prevenzione e, in subordine, la riduzione della durata della sorveglianzaspeciale.3. Con istanza in data 18/12/2025 i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] hanno presentatoa mezzo pec al Tribunale di Genova-Sezione misure di prevenzione istanza di ampliamentodel luogo di dimora del proposto per motivi di lavoro.4. Il Tribunale di Genova-Sezione misure di prevenzione, con provvedimento del19/12/2025 steso in calce alla suddetta istanza, ha disposto la trasmissione della stessa allaCorte d’appello di Genova, a seguito dell’interposto gravame, osservando che “l’art. 11 d.lgs.n. 159/2011 pare contemplare la competenza per materia dell’A.G. che abbia emesso ildecreto soltanto ove questo sia frattanto divenuto irrevocabile, difettando altrimenti ladisponibilità degli atti”;5. La Corte d’appello di Genova, ricevuti gli atti, con provvedimento del 5/01/2026, dep.il 7/01/2026, ha rimesso gli atti a questa Corte ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30cod. proc. pen., per la decisione del conflitto negativo determinatosi rispetto alprovvedimento del Tribunale di Genova, argomentando nel senso della competenza diquest’ultimo essendo nella specie applicabile non già l’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, bensìl’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 9marzo 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto negativo di competenza – ammissibile in rito per avere entrambi gli organigiurisdizionali, contemporaneamente, nell’ambito del medesimo procedimento riguardante lostesso soggetto, ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro – va risolto conl’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Genova.1. La questione al vaglio attiene alla corretta individuazione della norma da applicarealla fattispecie concreta: se, cioè, l’ipotesi di istanza di modifica (nel senso del suoampliamento per motivi di lavoro) del luogo di dimora del proposto rientri nel disposto di cuiall’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011 oppure rientri in quello di cui al successivo art. 12.1.1. Il Tribunale di Genova, nel trasmettere alla Corte d’appello di Genova l’istanza diampliamento del luogo di dimora del proposto per motivi di lavoro, ha invocato il dispostodell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, il quale – per quel che qui rileva – in tema di esecuzionedel provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, così dispone:«2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblicasicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fuemanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puòessere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, surichiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezzapubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamenteviolato gli obblighi inerenti alla misura.4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per graviesigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento,disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighirichiesti con la proposta.».1.2. La Corte d’appello di Genova, nel sollevare il conflitto, ha invece evocato ilsuccessivo art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011, il quale – per quel che qui rileva – in tema diautorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale, prevede:«1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposteall’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuoridel comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cureindispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al temponecessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limitetemporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendanoassolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunalecompetente ai sensi dell'articolo 5. […]».2. Erra il Tribunale di Genova ad invocare l’applicabilità dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del2011perché la norma che attribuisce la competenza ad autorizzare l’allontanamento dalluogo di soggiorno coatto è l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.2.1. In disparte il problema dell’ammissibilità di una modifica delle prescrizioni dellamisura di prevenzione (non temporanea ma duratura) per motivi di lavoro – ragioni nonespressamente contemplate dall’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011 ed anzi escluse dallagiurisprudenza più rigorosa (cfr. ad es. Sez. 2, n. 38825 del 28/04/2017, P.M. in proc. DiCaterino, Rv. 271299-01, che ammette l’autorizzazione all’allontanamento dal domiciliocoatto solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia; conf. Sez. 6, n.17852 del 27/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279028-01) – questa Corte, in una vicenda analogaa quella per cui si procede (in cui pure era stata avanzata un’autorizzazione ad allontanarsidal domicilio coatto per ragioni lavorative: Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, Corte d’appellodi Genova e Trib. Genova in proc. Mangione, Rv. 279439-01), aderendo all’indirizzo piùpossibilità (sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamentenecessario detto allontanamento per ragioni lavorative), ha individuato il giudice competentea provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 e non nell’organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo chedetta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell’art.11 cit. d.lgs.2.2. Questa Corte intende dare continuità a quest’ultimo arresto giurisprudenziale, pureevocato dalla Corte d’appello di Genova in sede di sollevazione del conflitto, la quale harettamente sottolineato come il presupposto applicativo dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011, in presenza di istanza dell’interessato, sia rappresentato dalla cessazione o dalmutamento della causa che ha determinato il provvedimento di applicazione della misura diprevenzione – ciò che non ricorre nel caso di specie – senza che appaia significativol’ulteriore assunto concernente la mancata disponibilità degli atti, suscettibili di pronta edagevole trasmissione ai fini della decisione.2.3. D’altra parte, anche la giurisprudenza di questa Corte che limita l’autorizzabilitàall’allontanamento dal domicilio coatto del preposto solo per circoscritte ragioni di salute eper gravi e comprovati motivi di famiglia fa leva pur sempre sull’art. 12, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 (ad es., Sez. 2, n. 38825 del 28/04/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], in motiv.),dalla cui lettera trae il divieto di indiscriminata applicazione al di fuori dei suoi stessi limiti(così già Sez. 6, n. 47588 del 18/11/2014, P.M. in proc. Gueli, Rv. 261083-01) ed escludeespressamente l’applicabilità dell’art. 11 d.lgs. cit. (Sez. 6, n. 17852 del 27/05/2020, cit., inmotiv. § 2 e 3), disposizione disciplinante, invece, il diverso profilo della revoca delprovvedimento prevenzionale.2.4. Più precisamente, poi, come pure si ricava da un più recente arresto, in risoluzionead un analogo conflitto di competenza, spetta al presidente del Tribunale che ha applicato lamisura di prevenzione la competenza a provvedere sull’istanza di autorizzazione delprevenuto ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno (Sez. 1, n. 25797 del18/05/2022, Tribunale di Milano in conf. Tribunale di Agrigento, Rv. 283313-01), giacché lanorma dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159 cit. non si limita a sottrarre al collegio lavalutazione delle istanze di autorizzazione della persona sottoposta all’obbligo di soggiornoad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno coatto, «ma effettua una vera epropria attribuzione autonoma di competenza, atteso che il tribunale non è necessariamenteil giudice che ha disposto l’applicazione della misura (che può essere anche decisa, in sededi impugnazione, dalla Corte d’appello)» (Sez. 1, n. 25797 del 18/05/2022, cit., in motiv. § 1,che ha precisato che il richiamo all’art. 5 contenuto nell’art. 12, comma 2, deve essere intesocome richiamo alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta della misura diprevenzione, da ciò derivando la competenza per territorio del tribunale del luogo dell’ufficiogiudiziario che ha applicato la misura di prevenzione).2.5. In definitiva, trovando applicazione l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, lacompetenza a provvedere sull’istanza di ampliamento del luogo di dimora, impregiudicata lasua ammissibilità, va ricondotta al Tribunale di Genova, per come disposto dall’art. 12,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, al cui Presidente è rimessa la procedura di rilascio delleautorizzazioni ad allontanarsi (temporaneamente) dal luogo di soggiorno coatto.3. In conclusione, va affermata ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. pen. lacompetenza del Tribunale di Genova, cui va disposta la trasmissione degli atti.Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della presente sentenza èimmediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimigiudici ed è notificato alle parti private. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]