CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 31251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5970/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale , tramite il procuratore institorio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Massimo, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1363/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori) - oggetto di copertura assicurativa (polizza assicurativa [OSCURATO:PERSONA] n. 3603053 [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporata dalla Navale) - prodotti da sovraccarico di neve sul suo fabbricato ubicato in Cingoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5. Si costituiva la Navale, contestando la pretesa, nell’an e nel quantum, in base alle condizioni generali di polizza. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e in particolare domanda di condono, relativa documentazione integrativa e concessione in sanatoria del Comune di Cingoli), nonché mediante c.t.u. diretta ad accertare la conformità del fabbricato alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Il giudice di primo grado con sentenza n. 169/2015, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno in misura di euro 5.580,43, da rivalutarsi e da diminuirsi della franchigia, oltre alle spese di lite. 2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il Barigelli lamentando: l’omessa motivazione in ordine all’istanza di integrazione della c.t.u. e l’errata valutazione delle risultanze; l’erroneità e parzialità delle valutazioni del c.t.u. senza considerazione dei rilievi del c.t.p., escludendo, seppur implicitamente, dall’indennizzo contrattualmente dovuto i danni subiti dal sistema di filtraggio, nonché dalle parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato; il mancato esame. da parte del c.t.u., della documentazione e l’omessa attività di indagine; l’indennizzabilità, in base alle condizioni di polizza, dei danni derivati da infiltrazioni conseguenti a sovraccarico di neve. L’appellante concludeva chiedendo, nel merito, stabilirsi il suo diritto all’indennizzo anche per i danni subiti dal sistema di filtraggio e le parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato ex art. 1.2.3 delle garanzie speciali in misura di euro 25.000,00 o diversa oltre interessi, spese e svalutazione e, in via istruttoria, un supplemento peritale a ciò finalizzato. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello incidentale la società assicuratrice, chiedendo la declaratoria di inoperatività della polizza ex art. 1.2.3 delle condizioni generali di contratto con conseguente restituzione di quanto corrisposto, anche nell’eventuale ipotesi di ritenuta nullità della sentenza. La Corte territoriale con sentenza n. 1363/2020, in accoglimento dell’appello incidentale, assorbito l’appello principale, rigettava la domanda proposta dal Barigelli, che condannava alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Barigelli. Nessuna difesa è stata svolta dall’intimata. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e seguenti del c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato quanto alle censure formulate dalle parti merita pregiudiziale apprezzamento quella formulata dall’appellante incidentale in ordine all’assunta violazione, da parte del Barigelli, dell’art. 1.2.3. comma 3 delle condizioni generali di polizza che prevede l’inoperatività della garanzia “nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti normative relative ai sovraccarichi di neve” . Si duole che la corte territoriale, pur richiamando Cass. n. 1558/2018, ha fatto errata applicazione del principio di diritto in essa affermato, ponendo a suo carico l’onere di provare la conformità 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nel ritenere che l’eventuale operatività dell’esclusione dall’obbligo di dichiarazione di idoneità statica non prova il rispetto della normativa (che considera a tal fine “comunque inconferente”), ha affermato che le valutazioni fattuali in proposito espresse dal c.t.u. non sono supportate da verifiche tecniche documentate e appaiono contraddittorie rispetto alla non meglio precisata, “carenza nei margini di sicurezza per quanto concerne l’elemento di finitura delle coperture” . 1.3. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (vizio di ultra petizione) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che per quanto evidenziato dallo stesso c.t.u. lo stato di manutenzione del tetto era assolutamente inadeguato (lamiere arrugginite, giunzioni malamente impermeabilizzate, elementi di fissaggio arrugginiti) tanto da poter essere apprezzato anche ai fini dell’improprio aggravamento del rischio assicurato (pag. 6 sentenza Corte d’Appello di Ancona n. 1363/2020) . Per l’ipotesi in cui detto inciso possa assumere una qualche rilevanza ai fini dell’esclusione dell’indennizzo dovuto, osserva il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sollevato alcuna eccezione di aggravamento del rischio cui potesse conseguire l’esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1898 comma 5 c.c. Osserva altresì che detta eccezione è rilevabile solo ad istanza di parte, risultando un’ipotesi in cui viene accordata, in linea teorica, alla compagnia assicurativa il potere di neutralizzare il diritto dell’assicurato all’indennizzo. 1.4. Con il quarto motivo, articolato sempre in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1898 5 comma 5 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che lo stato di manutenzione del tetto è apprezzabile ai fini dell’improprio aggravamento del rischio assicurato senza tuttavia considerareche, come precisato da Cass.n. 20011/2016 ex art. 1898 comma 5 c.c. l’esclusione dell’indennizzo non può operare in difetto anche del positivo e puntuale accertamento in concreto circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato di cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto. 2. Il primo motivo è fondato. Nel rigettare la domanda del Barigelli, la corte di merito, dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 1.2.3 comma 3 delle condizioni generali di polizza ed il principio di diritto affermato da Cass.n. 1558/2018, ha ritenuto l’inoperatività della polizza, in quanto, a fronte dell’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, non era stata provata dall’attore la conformità dell’immobile alla normativa vigente relativa al sovraccarico di neve. Detta conformità, secondo la corte, non poteva considerarsi provata né sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (domanda di condono e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), concernente un abuso realizzato attraverso l’ampliamento di un edificio preesistente; e neppure sulla base della espletata c.t.u., che - dopo aver premesso che il manufatto oggetto di sanatoria era risultato realizzato artigianalmente, in modo empirico, senza progettazione di alcun genere – aveva concluso afferma ndo che la sanatoria, sicuramente operante sul piano urbanistico, poteva ritenersi strutturalmente idonea in considerazione del richiamo della legge 724/1994 all’art. 35 l. n. 47/1985 (che prevede l’obbligo di dichiarazione di idoneità statica solo per edifici di volumetria superiore a 450 mc.). Tanto affermando la Corte non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (Cass. n. 1558/2018) in base al quale Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole . Occorre qui ribadire che, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, il fattocostitutivo della pretesa dell’assicurato è rappresentato dall’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l’assicurato, ha l’onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l’indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l’assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ades., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione, che precede, ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell’onere della prova: l’assicurato deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all’indennizzo; mentre l’assicuratore deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea. Orbene, nel caso in esame, le parti contrattuali, all’art. 1.2.3 (Sovraccarico di neve) delle condizioni generali di assicurazione, hanno convenuto: -al comma 1°, che la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere ; - al comma 2°, che: sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento ; -al comma 3° che: la garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve . Il comma 1° del predetto art. 1.2.3 delle condizioni generali di assicurazione individua quindi il rischio assicurato, mentre i commi 2° e 3° di detto articolo rappresentano clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.In applicazione del principio di diritto sopra richiamato (peraltro, evocato anche nella sentenza impugnata), la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere: - da un lato, che fosse onere dell’assicurato provare che il sovraccarico di neve aveva provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate (c.d. rischio incluso), e, -dall’altro, che fosse onere della Compagnia assicurativa provare che, in relazione specificamente alla delimitazione di cui al comma 3, la circostanza che il fabbricato non fosse conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (c.d. rischio non compreso), trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea. Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza va cassata in relazione. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo (e come di recente ribadito da Cass. n. 200/2021) allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ). Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747) . Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha disatteso le conclusioni del c.t.u., ma non ha affatto spiegato le ragioni per le quali le stesse dovessero considerarsi scientificamente erronee. Con la conseguenza che anche sul punto la sentenza va cassata in relazione. 4. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri due motivi di ricorso, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che in diversa Sezione e comunque in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato principio corretta applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q. M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, e, assorbiti il motivo terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rin