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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16218/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16 giugno 2021 (dep. il 21 giugno 2012) la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] AGOSTINI, della sentenza del 17 novembre 1999 (irrevocabile il 7 gennaio 2000) con la quale il Tribunale di Bolzano gli ha applicato su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, frode in pubbliche forniture e truffa.2.

Avverso l'ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 634 cod. proc.pen. e il vizio di motivazione, a cagione della declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione dopo la celebrazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti.

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 129, 630, comma 1, lett. a), e 631 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione del parametro di valutazione da impiegarsi in materia di revisione delle sentenze di applicazione pena e ritenuto che la richiesta di revisione abbia prospettato una diversa valutazione del compendio probatorio.

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 129, 630, comma 1, lett. c), e 631 cod. proc. pen., adducendo che la sentenza di applicazione della pena sarebbe stata resa alla luce di un compendio probatorio parziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata assumendo che la Corte territoriale - una volta fissata l'udienza nel contraddittorio delle parti - non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, poiché tale vaglio preliminare (proprio della struttura bifasica dell'impugnazione straordinaria in discorso e da svolgersi de plano) doveva ritenersi già esaurito; pertanto, essa avrebbe dovuto dare corso al giudizio di revisione e all'attività propria di esso e provvedere con sentenza sulla richiesta dell'AGOSTINI.

1.1. Il motivo è infondato.

Ad avviso del Collegio, a proposito della procedura da seguire per giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, è meritevole di condivisione l'orientamento - appena oltre esposto e che qui si intende ribadire - per dir così intermedio rispetto: - a quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 127 stesso codice, può essere adottata de plano (Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318-01; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849; Sez. 1, n. 15030 del 25/01/2005, D.P., Rv. 231432);- ed a quello, opposto, per cui ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello è tenuta a procedere nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., poiché esso è previsto in via generale per i procedimenti in camera di consiglio e dovrebbe trovare applicazione anche se l'art. 634 cit., non vi fa espresso riferimento (tanto che sarebbe affetta da nullità l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano: cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849 - 01).

Invero, la locuzione normativa impiegata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. - a mente del quale, nei casi da esso previsti («quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata»), «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità» della richiesta di revisione - rimette «alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento», fermo restando che la disposizione in discorso consente, altresì «che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano» (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 - 01; Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, B., Rv. 260182 - 01; e già, tra le altre, Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 - 01).

Secondo tale condivisibile prospettiva ermeneutica, tale conclusione deve considerarsi «maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit., che rimanda a Sez. 3, n. 37474/2014, cit.), atteso che: - «quando L.] è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuol dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit., che sul punto argomenta anche alla luce di Sez.

U., n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612). - «alcuni dei casi di inammissibilità descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu ocuii, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale»; «altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio»; - ragion per cui «spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit.).

Inoltre, questa Corte ha già rilevato che «in base all'art. 636, primo comma, cod. proc. pen., al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello.

Di conseguenza, l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità (v. art. 601 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 636 dello stesso codice); il che, peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione, l'inammissibilità non possa essere dichiarata.

Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634 cod. proc. pen.) e le cause di inammissibilità dell'appello (art. 601 che rinvia all'art. 591) si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'art. 591, quarto comma, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento"» (così Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028 - 01, espressamente condivisa da Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997 - dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 - 01; cfr. pure Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, Pisano, Rv. 220441).

E «all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 636 c.p.p., non può attribuirsi l'efficacia) di una sorta di giudicato implicito, tanto più se si considera che il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa» (cfr. Sez.

U, n. 18/1998, cit.; cfr. pure Sez.

U, n. 624/2002, cit.).

Ed è, dunque, «legittima l'ordinanza con la quale viene dichiarata dalla Corte d'appello l'inammissibilità della richiesta di revisione non ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ma all'esito di udienza seguita all'emissione, da parte del Presidente della Corte medesima, di decreto di citazione a norma dell'art. 636, comma primo, stesso codice» (Sez. 1, n. 4348 del 19/11/1991 - dep. 1992, Coletto, Rv. 188822 - 01; cfr. pure Sez.

U, n. 624/2002, cit.: «il potere della corte di appello di dichiarare l'inammissibilità della domanda pur dopo l'instaurazione [...] trova la più esplicita, decisiva canonizzazione nel disposto dell'art. 634, comma 1, che impone alla detta corte di dichiarare "anche di ufficio" (e quindi, con l'alternativa della rilevabilità ad opera delle parti, in un regime comunque designato dall'instaurazione del contraddittorio), con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta»).

Da quanto sopra esposto discende che, nel caso in esame, la Corte di appello, pur a seguito della fissazione dell'udienza per procedere nel contraddittorio delle parti - come esposto nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata - alla «delibazione di ammissibilità dell'istanza», sciogliendo la riserva assunta alla detta udienza, ha ritualmente reso l'ordinanza impugnata con la quale ha dichiarato inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione.

E lo stesso provvedimento deve considerarsi rituale - e il motivo di ricorso in esame infondato - pure a ritenere che l'imputato sia stato citato innanzi alla Corte di appello ex art. 601 cod. proc. pen. (come esposto, richiamato dall'art. 636 dello stesso codice), norma in effetti menzionata nell'incipit del decreto di citazione dell'AGOSTINI.

2. Con il secondo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata perché, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione: - si sarebbe erroneamente fondata sul diverso parametro di giudizio che opererebbe in materia di revisione delle sentenze di applicazione pena (parametro in forza del quale occorre verificare se gli elementi addotti siano tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato ex art.129 cod. proc. pen.), in quanto nel caso di specie la richiesta di revisione è fondata non soltanto su prove nuove ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., bensì pure sulla diversa ipotesi del contrasto di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc. pen.; - ed avrebbe ritenuto che la difesa ha inteso pervenire alla revisione sulla base della diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio ordinario celebrato nei confronti dei compiutati (i quali sono stati assolti) e non anche per l'inconciliabilità del fatto accertato in quest'ultimo giudizio rispetto alla decisione di applicazione della pena.

Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente ha addotto che al fine dell'applicazione della pena all'AGOSTINI non vi è stata alcuna ricostruzione del fatto e dovrebbe dunque prevalere quanto accertato in dibattimento (per la presunzione di completezza dell'istruttoria e per il metodo di formazione della prova che di esso è proprio) rispetto agli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (su cui, per l'appunto, si è fondata l'applicazione della pena).

Inoltre, la difesa ha compendiato quanto ritenuto dalla Corte di appello di Trento - Sez. distaccata di Bolzano (nella sentenza resa n. 277/2002), che è pervenuta all'assoluzione dei computati dell'AGOSTINI: affermando che, all'esito del dibattimento, non era emersa alcuna prova di una sistematica attività di truffa ai danni delle Ferrovie dello Stato in difetto di un perizia relativa alla posa dei micropali de quibus riferita a tutti i contratti in contestazione, prova che non poteva trarsi dalla consulenza del pubblico ministero (per il modestissimo numero di micropali esaminati); evidenziando i limiti di utilizzabilità, al fine del decidere, delle generiche ammissioni da parte dei soggetti escussi nel corso delle indagini preliminari; e così pervenendo a una statuizione assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insufficienza e contraddittorietà della prova.

Pertanto, nella specie, mancherebbe la prova dei fatti in imputazione, prima ancora che la prova necessaria per individuare il reo.

E tale decisione - resa all'esito dell'istruttoria dibattimentale - sarebbe inconciliabile con quella resa nei confronti dell'AGOSTINI, essendo sufficiente per la revisione anche la sussistenza di un ragionevole dubbio.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere che: - ad avviso del Collegio, «è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731 - 01); - in ogni caso, «in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna» (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01); - tuttavia, «la revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere invocata sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati non patteggianti, diversi essendo i criteri di valutazione propri dei due riti, tali da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3 n. 13032 del 18/12/2013, dep. 20/03/2014, Rv. 258687)»; difatti, in tali ipotesi rimane irrilevante la «contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche del medesimo fatto contenute nelle due sentenze, che discende legittimamente e in modo fisiologico dalla diversità strutturale delle regole di giudizio che presiedono alla formazione della prova nel rito ordinario e nel rito speciale, dirette, in quest'ultimo caso, soltanto ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla scorta di una ricognizione sommaria del materiale processuale allo stato degli atti» (Sez. 1, n. 15088/2021, cit.); - «il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione» (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277902 - 01); - «la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile»; dunque, «l'ipotesi della revisione dovuta al c.d.

"conflitto teorico di giudicati" [...] è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nell[e] due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti» (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01, che richiama Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232); - «in definitiva, non sono i giudizi diversamente formulati sulla capacità dimostrativa delle prove o sulla interpretazione di norme giuridiche che possono giustificare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) del codice di rito» (Sez. 1, n. 15088/2021, cit.).

2.2. Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princìpi appena esposti.

Quanto all'asserito contrasto tra giudicati, ha rilevato come nel caso di specie la sentenza liberatoria emessa nei confronti dei coimputati all'esito del giudizio dibattimentale abbia compiuto un apprezzamento del compendio probatorio formatosi innanzi al Giudice del dibattimento che - sulla scorta del criterio di valutazione posto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (come esposto, ovviamente distinto da quello che deve adottare il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod.proc. pen.) - è stato ritenuto insufficiente e contraddittorio per affermare la sussistenza dei delitti in imputazione e giungere ad un'affermazione di responsabilità nei confronti dei coimputati dell'AGOSTINI.

Con evidenza, allora, l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso l'inconciliabilità dei fatti posti a sostegno di tale ultima decisione rispetto a quelli per cui è stata applicata la pena, constando soltanto un diverso esito del procedimento dovuto al differente compendio probatorio e al differente apprezzamento di esso da parte del Giudice del dibattimento, rispetto al Giudice che ha applicato la pena.

3. Con il terzo motivo è stata censurata l'ordinanza impugnata, in quanto - nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione in relazione alla sussistenza di prove nuove - avrebbe erroneamente escluso che la sentenza di applicazione della pena nei confronti dell'AGOSTINI sia stata resa in mancanza di elementi di prova fondamentali.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che siano state apprezzate le consulenze integrative eseguite nel corso delle indagini preliminari (in data 25 luglio 1997 e 12 febbraio 2018), il cui esito era favorevole all'imputato: difatti, le uniche consulenze tecniche cui si sarebbe fatto riferimento in sede di applicazione della pena sarebbero due elaborati precedenti (entrambi in data 16 settembre 1996), tanto che neppure alla luce dei più recenti elaborati era stato modificato il capo di imputazione.

E l'ordinanza impugnata, parimenti in maniera erronea, avrebbe escluso la novità di esse sol perché erano nella disponibilità delle parti e del Giudice: difatti, di tali più recenti elaborati non farebbe menzione né la sentenza di applicazione della pena né quella di appello sopra richiamata, il che ingenererebbe il legittimo sospetto che essi non siano state poste nella disponibilità del Giudice.

Né sarebbe decisiva la circostanza - esposta nell'ordinanza impugnata - che tutti gli elaborati redatti dal consulente del pubblico ministero rechino su ogni pagina i numeri progressivi di affoliazione (sicché un difensore attento ne avrebbe rilevato la mancanza) e, dunque, dovrebbe escludersi che esse siano state reperite ex post: tale argomentazione, infatti, potrebbe dimostrare solo l'esistenza degli elaborati ma non potrebbe dare certezza del deposito di essi agli atti dei procedimento; e il G.u.p. (che ha disposto il non luogo a procedere tra gli altri anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AGOSTINI per due capi di imputazione) non ha menzionato entrambe le perizie suppletive bensì una sola perizia (relativa a uno solo dei contratti de quibus).

Ancora, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura pure nella parte in cui ha ritenuto che tali consulenze non fossero prove decisive, se si considera che: tenuto conto di esse, vi è un maggior numero di consulenze favorevoli all'imputato rispetto a quelle che hanno evidenziato elementi a suo carico; e la Corte di appello, nell'assolvere i coimputati, ha evidenziato la genericità degli elementi esposti nelle consulenze del pubblico ministero.

Infine, erroneamente il provvedimento ha escluso che fossero decisive le prove dichiarative addotte (sulle quali la Corte aveva fondato la motivazione di assoluzione), assumendo che da esse non potrebbero trarsi elementi univoci per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. 3.1.

Il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico.

Deve, anzitutto, rilevarsi che: - anche qualora la richiesta di revisione si fondi su prove nuove, già «nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405); - «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009 - dep. 2010, Zitouni, Rv. 246883 - 01).

Nel caso in esame la Corte di merito ha posto a fondamento dell'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulle dette prove nuove il fatto che non consti in alcun modo che le perizie indicate dalla difesa come più favorevoli all'AGOSTINI, precedenti all'emanazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non fossero state correttamente incluse nel fascicolo del pubblico ministero sottoposto alla valutazione del Giudice che ha applicato la pena; e da ciò ha tratto che quest'ultimo, nel pronunciarsi, non le ha ritenute decisive per un proscioglimento dello stesso AGOSTINI ex art. 129 cod. proc. pen.

La Corte ha rilevato non solo che gli elaborati in discorso erano presenti nel fascicolo processuale (e correttamente numerati progressivamente); ma anche che nel medesimo procedimento il G.u.p. del Tribunale di Bolzano ha reso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti proprio dell'AGOSTINI per altre imputazioni, espressamente richiamando le consulenze suppletive.

Il ricorso ha inteso confutare tali elementi sulla scorta di asserti del tutto ipotetici, che non consentono in alcun modo di assumere invece che, all'atto della pronuncia della sentenza di applicazione della pena, le consulenze in parola non siano state vagliate dal Tribunale.

Infine, è del tutto apodittica l'allegazione difensiva volta a confutare l'asserto della Corte di appello, secondo cui non possono considerarsi decisive (per un pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.) le prove dichiarative in ragione delle quali sono stati assolti, all'esito del dibattimento, i coimputati dell'AGOSTINI.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 giugno 2021 (dep. il 21 giugno 2012) la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] AGOSTINI, della sentenza del 17 novembre 1999 (irrevocabile il 7 gennaio 2000) con la quale il Tribunale di Bolzano gli ha applicato su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, frode in pubbliche forniture e truffa.2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 634 cod. proc.pen. e il vizio di motivazione, a cagione della declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione dopo la celebrazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 129, 630, comma 1, lett. a), e 631 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione del parametro di valutazione da impiegarsi in materia di revisione delle sentenze di applicazione pena e ritenuto che la richiesta di revisione abbia prospettato una diversa valutazione del compendio probatorio. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 129, 630, comma 1, lett. c), e 631 cod. proc. pen., adducendo che la sentenza di applicazione della pena sarebbe stata resa alla luce di un compendio probatorio parziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata assumendo che la Corte territoriale - una volta fissata l'udienza nel contraddittorio delle parti - non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, poiché tale vaglio preliminare (proprio della struttura bifasica dell'impugnazione straordinaria in discorso e da svolgersi de plano) doveva ritenersi già esaurito; pertanto, essa avrebbe dovuto dare corso al giudizio di revisione e all'attività propria di esso e provvedere con sentenza sulla richiesta dell'AGOSTINI. 1.1. Il motivo è infondato. Ad avviso del Collegio, a proposito della procedura da seguire per giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, è meritevole di condivisione l'orientamento - appena oltre esposto e che qui si intende ribadire - per dir così intermedio rispetto: - a quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 127 stesso codice, può essere adottata de plano (Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318-01; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849; Sez. 1, n. 15030 del 25/01/2005, D.P., Rv. 231432);- ed a quello, opposto, per cui ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello è tenuta a procedere nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., poiché esso è previsto in via generale per i procedimenti in camera di consiglio e dovrebbe trovare applicazione anche se l'art. 634 cit., non vi fa espresso riferimento (tanto che sarebbe affetta da nullità l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano: cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849 - 01). Invero, la locuzione normativa impiegata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. - a mente del quale, nei casi da esso previsti («quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata»), «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità» della richiesta di revisione - rimette «alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento», fermo restando che la disposizione in discorso consente, altresì «che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano» (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 - 01; Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, B., Rv. 260182 - 01; e già, tra le altre, Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 - 01). Secondo tale condivisibile prospettiva ermeneutica, tale conclusione deve considerarsi «maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit., che rimanda a Sez. 3, n. 37474/2014, cit.), atteso che: - «quando L.] è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuol dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit., che sul punto argomenta anche alla luce di Sez. U., n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612). - «alcuni dei casi di inammissibilità descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu ocuii, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale»; «altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio»; - ragion per cui «spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali» (Sez. 5, n. 26480/2015, cit.). Inoltre, questa Corte ha già rilevato che «in base all'art. 636, primo comma, cod. proc. pen., al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello. Di conseguenza, l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità (v. art. 601 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 636 dello stesso codice); il che, peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione, l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634 cod. proc. pen.) e le cause di inammissibilità dell'appello (art. 601 che rinvia all'art. 591) si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'art. 591, quarto comma, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento"» (così Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028 - 01, espressamente condivisa da Sez. U, n. 18 del 10/12/1997 - dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, Pisano, Rv. 220441). E «all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 636 c.p.p., non può attribuirsi l'efficacia) di una sorta di giudicato implicito, tanto più se si considera che il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa» (cfr. Sez. U, n. 18/1998, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 624/2002, cit.). Ed è, dunque, «legittima l'ordinanza con la quale viene dichiarata dalla Corte d'appello l'inammissibilità della richiesta di revisione non ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ma all'esito di udienza seguita all'emissione, da parte del Presidente della Corte medesima, di decreto di citazione a norma dell'art. 636, comma primo, stesso codice» (Sez. 1, n. 4348 del 19/11/1991 - dep. 1992, Coletto, Rv. 188822 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 624/2002, cit.: «il potere della corte di appello di dichiarare l'inammissibilità della domanda pur dopo l'instaurazione [...] trova la più esplicita, decisiva canonizzazione nel disposto dell'art. 634, comma 1, che impone alla detta corte di dichiarare "anche di ufficio" (e quindi, con l'alternativa della rilevabilità ad opera delle parti, in un regime comunque designato dall'instaurazione del contraddittorio), con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta»). Da quanto sopra esposto discende che, nel caso in esame, la Corte di appello, pur a seguito della fissazione dell'udienza per procedere nel contraddittorio delle parti - come esposto nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata - alla «delibazione di ammissibilità dell'istanza», sciogliendo la riserva assunta alla detta udienza, ha ritualmente reso l'ordinanza impugnata con la quale ha dichiarato inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione. E lo stesso provvedimento deve considerarsi rituale - e il motivo di ricorso in esame infondato - pure a ritenere che l'imputato sia stato citato innanzi alla Corte di appello ex art. 601 cod. proc. pen. (come esposto, richiamato dall'art. 636 dello stesso codice), norma in effetti menzionata nell'incipit del decreto di citazione dell'AGOSTINI. 2. Con il secondo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata perché, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione: - si sarebbe erroneamente fondata sul diverso parametro di giudizio che opererebbe in materia di revisione delle sentenze di applicazione pena (parametro in forza del quale occorre verificare se gli elementi addotti siano tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato ex art.129 cod. proc. pen.), in quanto nel caso di specie la richiesta di revisione è fondata non soltanto su prove nuove ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., bensì pure sulla diversa ipotesi del contrasto di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc. pen.; - ed avrebbe ritenuto che la difesa ha inteso pervenire alla revisione sulla base della diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio ordinario celebrato nei confronti dei compiutati (i quali sono stati assolti) e non anche per l'inconciliabilità del fatto accertato in quest'ultimo giudizio rispetto alla decisione di applicazione della pena. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente ha addotto che al fine dell'applicazione della pena all'AGOSTINI non vi è stata alcuna ricostruzione del fatto e dovrebbe dunque prevalere quanto accertato in dibattimento (per la presunzione di completezza dell'istruttoria e per il metodo di formazione della prova che di esso è proprio) rispetto agli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (su cui, per l'appunto, si è fondata l'applicazione della pena). Inoltre, la difesa ha compendiato quanto ritenuto dalla Corte di appello di Trento - Sez. distaccata di Bolzano (nella sentenza resa n. 277/2002), che è pervenuta all'assoluzione dei computati dell'AGOSTINI: affermando che, all'esito del dibattimento, non era emersa alcuna prova di una sistematica attività di truffa ai danni delle Ferrovie dello Stato in difetto di un perizia relativa alla posa dei micropali de quibus riferita a tutti i contratti in contestazione, prova che non poteva trarsi dalla consulenza del pubblico ministero (per il modestissimo numero di micropali esaminati); evidenziando i limiti di utilizzabilità, al fine del decidere, delle generiche ammissioni da parte dei soggetti escussi nel corso delle indagini preliminari; e così pervenendo a una statuizione assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insufficienza e contraddittorietà della prova. Pertanto, nella specie, mancherebbe la prova dei fatti in imputazione, prima ancora che la prova necessaria per individuare il reo. E tale decisione - resa all'esito dell'istruttoria dibattimentale - sarebbe inconciliabile con quella resa nei confronti dell'AGOSTINI, essendo sufficiente per la revisione anche la sussistenza di un ragionevole dubbio. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che: - ad avviso del Collegio, «è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731 - 01); - in ogni caso, «in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna» (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01); - tuttavia, «la revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere invocata sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati non patteggianti, diversi essendo i criteri di valutazione propri dei due riti, tali da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3 n. 13032 del 18/12/2013, dep. 20/03/2014, Rv. 258687)»; difatti, in tali ipotesi rimane irrilevante la «contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche del medesimo fatto contenute nelle due sentenze, che discende legittimamente e in modo fisiologico dalla diversità strutturale delle regole di giudizio che presiedono alla formazione della prova nel rito ordinario e nel rito speciale, dirette, in quest'ultimo caso, soltanto ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla scorta di una ricognizione sommaria del materiale processuale allo stato degli atti» (Sez. 1, n. 15088/2021, cit.); - «il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione» (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277902 - 01); - «la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile»; dunque, «l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. "conflitto teorico di giudicati" [...] è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nell[e] due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti» (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01, che richiama Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232); - «in definitiva, non sono i giudizi diversamente formulati sulla capacità dimostrativa delle prove o sulla interpretazione di norme giuridiche che possono giustificare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) del codice di rito» (Sez. 1, n. 15088/2021, cit.). 2.2. Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princìpi appena esposti. Quanto all'asserito contrasto tra giudicati, ha rilevato come nel caso di specie la sentenza liberatoria emessa nei confronti dei coimputati all'esito del giudizio dibattimentale abbia compiuto un apprezzamento del compendio probatorio formatosi innanzi al Giudice del dibattimento che - sulla scorta del criterio di valutazione posto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (come esposto, ovviamente distinto da quello che deve adottare il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod.proc. pen.) - è stato ritenuto insufficiente e contraddittorio per affermare la sussistenza dei delitti in imputazione e giungere ad un'affermazione di responsabilità nei confronti dei coimputati dell'AGOSTINI. Con evidenza, allora, l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso l'inconciliabilità dei fatti posti a sostegno di tale ultima decisione rispetto a quelli per cui è stata applicata la pena, constando soltanto un diverso esito del procedimento dovuto al differente compendio probatorio e al differente apprezzamento di esso da parte del Giudice del dibattimento, rispetto al Giudice che ha applicato la pena. 3. Con il terzo motivo è stata censurata l'ordinanza impugnata, in quanto - nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione in relazione alla sussistenza di prove nuove - avrebbe erroneamente escluso che la sentenza di applicazione della pena nei confronti dell'AGOSTINI sia stata resa in mancanza di elementi di prova fondamentali. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che siano state apprezzate le consulenze integrative eseguite nel corso delle indagini preliminari (in data 25 luglio 1997 e 12 febbraio 2018), il cui esito era favorevole all'imputato: difatti, le uniche consulenze tecniche cui si sarebbe fatto riferimento in sede di applicazione della pena sarebbero due elaborati precedenti (entrambi in data 16 settembre 1996), tanto che neppure alla luce dei più recenti elaborati era stato modificato il capo di imputazione. E l'ordinanza impugnata, parimenti in maniera erronea, avrebbe escluso la novità di esse sol perché erano nella disponibilità delle parti e del Giudice: difatti, di tali più recenti elaborati non farebbe menzione né la sentenza di applicazione della pena né quella di appello sopra richiamata, il che ingenererebbe il legittimo sospetto che essi non siano state poste nella disponibilità del Giudice. Né sarebbe decisiva la circostanza - esposta nell'ordinanza impugnata - che tutti gli elaborati redatti dal consulente del pubblico ministero rechino su ogni pagina i numeri progressivi di affoliazione (sicché un difensore attento ne avrebbe rilevato la mancanza) e, dunque, dovrebbe escludersi che esse siano state reperite ex post: tale argomentazione, infatti, potrebbe dimostrare solo l'esistenza degli elaborati ma non potrebbe dare certezza del deposito di essi agli atti dei procedimento; e il G.u.p. (che ha disposto il non luogo a procedere tra gli altri anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AGOSTINI per due capi di imputazione) non ha menzionato entrambe le perizie suppletive bensì una sola perizia (relativa a uno solo dei contratti de quibus). Ancora, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura pure nella parte in cui ha ritenuto che tali consulenze non fossero prove decisive, se si considera che: tenuto conto di esse, vi è un maggior numero di consulenze favorevoli all'imputato rispetto a quelle che hanno evidenziato elementi a suo carico; e la Corte di appello, nell'assolvere i coimputati, ha evidenziato la genericità degli elementi esposti nelle consulenze del pubblico ministero. Infine, erroneamente il provvedimento ha escluso che fossero decisive le prove dichiarative addotte (sulle quali la Corte aveva fondato la motivazione di assoluzione), assumendo che da esse non potrebbero trarsi elementi univoci per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Deve, anzitutto, rilevarsi che: - anche qualora la richiesta di revisione si fondi su prove nuove, già «nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405); - «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009 - dep. 2010, Zitouni, Rv. 246883 - 01). Nel caso in esame la Corte di merito ha posto a fondamento dell'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulle dette prove nuove il fatto che non consti in alcun modo che le perizie indicate dalla difesa come più favorevoli all'AGOSTINI, precedenti all'emanazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non fossero state correttamente incluse nel fascicolo del pubblico ministero sottoposto alla valutazione del Giudice che ha applicato la pena; e da ciò ha tratto che quest'ultimo, nel pronunciarsi, non le ha ritenute decisive per un proscioglimento dello stesso AGOSTINI ex art. 129 cod. proc. pen. La Corte ha rilevato non solo che gli elaborati in discorso erano presenti nel fascicolo processuale (e correttamente numerati progressivamente); ma anche che nel medesimo procedimento il G.u.p. del Tribunale di Bolzano ha reso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti proprio dell'AGOSTINI per altre imputazioni, espressamente richiamando le consulenze suppletive. Il ricorso ha inteso confutare tali elementi sulla scorta di asserti del tutto ipotetici, che non consentono in alcun modo di assumere invece che, all'atto della pronuncia della sentenza di applicazione della pena, le consulenze in parola non siano state vagliate dal Tribunale. Infine, è del tutto apodittica l'allegazione difensiva volta a confutare l'asserto della Corte di appello, secondo cui non possono considerarsi decisive (per un pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.) le prove dichiarative in ragione delle quali sono stati assolti, all'esito del dibattimento, i coimputati dell'AGOSTINI. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 16218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris