CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 34297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 09/02/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; rilevato che il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato rituale istanza per la trattazione orale del ricorso, non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso ha ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Messina del 9 febbraio 2023 (motivazione contestuale) che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna in primo grado con giudizio abbreviato (imputazione ex art.314 cod. pen.) e quelli giudicati con sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello in data 24 settembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura concordata dalle parti di mesi sei di reclusione, a titolo di aumento per continuazione rispetto alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione inflitta con la citata sentenza irrevocabile. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, relativo all'omessa riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., che ha determinato una difformità tra la pena concordata tra l'imputato e il Procuratore generale e il contenuto della pronuncia della Corte territoriale, "atteso che l'accordo intervenuto riguardava la pena di mesi sei di reclusione quale aumento per la continuazione, sulla quale doveva essere operata la riduzione per il rito, come peraltro emerge anche dal testo della sentenza impugnata (cfr. pag. 3)". [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, rileva che il Collegio che il ricorso è, in rito, ammissibile. Infatti, Sez. U, n. 19415 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 2023, Fazio, hanno recentemente affermato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello non operano i limiti indicati dall'art. 448 comma 2 bis, per cui può essere fatta valere anche la mera illegittimità della pena, salvi gli effetti della eventuale rinuncia al motivo di appello. Nella specie, la dedotta mancata riduzione della pena di un terzo per effetto della celebrazione del giudizio con rito abbreviato rientra nell'ambito della "pena illegittima" (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01), vizio, come detto, deducibile anche in caso di concordato in appello ex art. 599 bis cod, proc. pen. 2. Nel merito, il ricorso è infondato. E' pacifico (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01; conforme, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617 - 01) che «In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)». La sentenza impugnata, a pagina 3, precisa di ritenere congruo a titolo dì continuazione l'aumento di pena, su cui è intervenuto l'accordo delle parti, "di mesi sei di reclusione (mesi nove ridotto di un terzo per la scelta del rito)". Dal verbale di udienza risulta che "le parti concordemente chiedono che la pena venga rideterminata in mesi sei di reclusione a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai fatti giudicati da questa Corte con sentenza del 24.9.21 passata in giudicato". E' dunque evidente, non emergendo alcun elemento di segno contrario, che l'accordo intervenuto tra le parti per la determinazione della pena nella misura di mesi sei di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen, con quella inflitta per gli altri reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, abbia tenuto conto della riduzione per il rito, così come specificato dalla sentenza di appello. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 20