Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 40599/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. In data 22 novembre 2021, la Procura presso il Tribunale di Pescara traeva in arresto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva il sequestro probatorio di gr. 166.500 di marijuana e di un bilancino di precisione nonché disponeva in via d'urgenza il sequestro preventivo della somma di euro duecento in banconote di piccolo taglio rinvenuta in possesso di [OSCURATO:PERSONA], poi giudicato con rito direttissimo; indi, chiedeva la convalida e il mantenimento del sequestro preventivo del danaro.

1.1. Il Tribunale di Pescara non disponeva nulla in sede di udienza di convalida dell'arresto in ordine alla richiesta di convalida del sequestro preventivo del danaro.

Con successivo provvedimento del 22 dicembre 2021, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. di convalida del sequestro preventivo e convertiva il sequestro preventivo in sequestro probatorio.

1.2. Sia l'imputato che il P.M. proponevano appello avverso tale provvedimento.

1.2.1. L'imputato proponeva appello, deducendo l'inefficacia della richiesta di convalida del sequestro preventivo, per essere stato emesso il provvedimento impu- gnato oltre i termini previsti dall'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta difensiva, avendo ritenuto il de- creto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di convalida e di emissione di sequestro preventivo non autonomamente impugnabili, in ragione della loro natura intrinsecamente provvisoria e del principio di tassatività delle impugnazioni.

L'organo giudicante ha rilevato che il Tribunale non aveva prodotto nessuna le- sione nella sfera giuridica dell'imputato né aveva disposto la restituzione del danaro a terzi.

L'appello non poteva essere finalizzato soltanto a riottenere la restituzione delle cose oggetto di un sequestro divenuto inefficace ex art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., dovendosi in tal caso ricorrere alla richiesta di restituzione ex art. 263 cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame, pertanto, ha escluso la sussistenza di un interesse dell'imputato ad impugnare il provvedimento in questione.

1.2.2. Il P.M. proponeva appello sul presupposto che il Giudice, investito della richiesta di convalida di un sequestro preventivo operato d'urgenza dalla P.G., ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., deve necessariamente valutare la sussi- stenza dei presupposti di legge per procedere alla convalida e al mantenimento del sequestro e non può riqualificare la richiesta avanzata dal P.M..

Il Tribunale del riesame ha osservato che effettivamente il Giudice, investito di una richiesta del P.M., da questi denominata come convalida di sequestro preventivo, deve rimanere nei limiti di tale richiesta e non può sostituirsi ad essa, dovendo valu- tare soltanto la ricorrenza dei relativi presupposti (fumus e periculum); ha quindi ritenuto illegittimo il diniego a provvedere sull'autonoma richiesta di sequestro pre- ventivo, perché l'apprensione del bene, a fronte di un sequestro non convalidato, era rimasta sine titulo.

Il Tribunale del riesame, tenuto conto della detenzione di un considerevole quan- titativo di marijuana, di un bilancino di precisione e di una somma di danaro (unita- mente all'assenza di qualsiasi giustificazione circa la provenienza lecita e alle anomale modalità di conservazione), ha poi riconosciuto la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum e, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma del prov- vedimento impugnato, ha disposto il sequestro preventivo del danaro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 125 e 322 bis cod. proc. pen..

Si deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., in quanto l'art. 322 bis cod. proc. pen. prevede espressamente ed esclusivamente l'appellabilità delle ordi- nanze in materia di sequestro preventivo e del decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M..

Tale impugnazione non poteva essere proposta avverso il decreto in oggetto di non luogo a provvedere, con riqualificazione della richiesta avanzata in sequestro probatorio, trattandosi di provvedimento non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cit., norma insuscettibile di interpretazione analogica.

2.2. Violazione degli artt. 125 e 321, comma 3-ter, cod. proc. pen..

Si osserva che la decisione del Giudice era intervenuta solo in data 22 dicembre 2021, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., previsto a pena di perdita di efficacia della richiesta.

Tale vizio è rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle deduzioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, va premesso che l'art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente l'appellabilità "delle ordinanze in materia di sequestro preventivo" e del "decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero".

Deve perciò escludersi l'ammissibilità di tale impugnazione nella fattispecie in esame, in cui il Giudice ha disposto non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida e di mantenimento del sequestro preventivo e ha convertito il sequestro preventivo in probatorio.

Tale provvedimento, infatti, non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cit., disposizione non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione; come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" si intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal P.M. e, relativamente a quelli emessi da tale organo, l'appello è ammesso esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (Sez. 3, n. 31239 del 13/06/2019, E., non massimata, relativa a fattispecie analoga in cui il Giudice aveva omesso di provvedere su uno dei beni oggetto di richiesta di sequestro preventivo del P.M.).

La giurisprudenza ha costantemente affermato che il decreto di sequestro pre- ventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. e l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida non sono impugnabili (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta non impugnabile l'ordinanza con la quale il G.I.P., richiesto della convalida del decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e della contestuale emissione di sequestro preventivo, si limiti a non con- validare il provvedimento di urgenza disposto dal P.M., non potendosi ritenere che tale decisione contenga un implicito rigetto della autonoma richiesta di misura cau- telare; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936; Sez. 3, n. 49448 del 08/10/2003, Piacentini, Rv. 227996; Sez. 6, n. 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 214513), proprio valorizzando il dato letterale dell'art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen., che circoscrivere il novero dei provvedimenti contro i quali è ammesso l'appello, e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen..

Il decreto del P.M., infatti, non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. e riveste carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automa- tica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo posi- tivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il Giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato.

Nel solco di tale interpretazione, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto inoppugnabile l'ordinanza con cui il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3- bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. (Sez.

U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055).

In ogni caso, il P.M. ha gli strumenti per reagire all'omessa statuizione, da parte del Giudice, in ordine al richiesto sequestro di un bene, ben potendo egli stesso, nei casi di urgenza, disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ovvero, in mancanza dell'urgenza, rivolgersi, sul punto, nuovamente al Giudice e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della libertà.2.

Alla luce dei principi appena affermati, deve rilevarsi che il P.M. non poteva impugnare il provvedimento in oggetto e da ciò discendono l'inammissibilità dell'ap- pello proposto dal medesimo dinanzi al Tribunale del riesame e la conseguente cadu- cazione del provvedimento di sequestro preventivo disposto da detto Giudice del gra- vame.

Il sequestro preventivo, peraltro, per effetto dell'omessa convalida nel termine dì dieci giorni dalla ricezione della richiesta, era divenuto inefficace (art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.).

Inoltre, in tema di sequestro, è illegittima la riqualificazione ex officio del seque- stro preventivo d'urgenza dì una somma di denaro in sequestro probatorio, dovendo il Giudice limitarsi a fornire una risposta alla richiesta del P.M. di convalida e di man- tenimento del sequestro preventivo nelle forme di legge e non potendo emettere un provvedimento di tale natura rientrante nella competenza del P.M. (vedi, sia pur in relazione a fattispecie diverse, sull'impossibilità del Giudice di riqualificare il seque- stro d'ufficio, Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944; Sez. 3, n. 37282 del 12/06/2008, Naso, Rv. 241067).

3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con conse- guente revoca del sequestro preventivo della somma di 200,00 euro rinvenuta in possesso dì [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2021, giorno dell'esecuzione del suo arresto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente revoca il seque- stro preventivo della somma di 200,00 euro rinvenuta in possesso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. In data 22 novembre 2021, la Procura presso il Tribunale di Pescara traeva in arresto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva il sequestro probatorio di gr. 166.500 di marijuana e di un bilancino di precisione nonché disponeva in via d'urgenza il sequestro preventivo della somma di euro duecento in banconote di piccolo taglio rinvenuta in possesso di [OSCURATO:PERSONA], poi giudicato con rito direttissimo; indi, chiedeva la convalida e il mantenimento del sequestro preventivo del danaro. 1.1. Il Tribunale di Pescara non disponeva nulla in sede di udienza di convalida dell'arresto in ordine alla richiesta di convalida del sequestro preventivo del danaro. Con successivo provvedimento del 22 dicembre 2021, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. di convalida del sequestro preventivo e convertiva il sequestro preventivo in sequestro probatorio. 1.2. Sia l'imputato che il P.M. proponevano appello avverso tale provvedimento. 1.2.1. L'imputato proponeva appello, deducendo l'inefficacia della richiesta di convalida del sequestro preventivo, per essere stato emesso il provvedimento impu- gnato oltre i termini previsti dall'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta difensiva, avendo ritenuto il de- creto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di convalida e di emissione di sequestro preventivo non autonomamente impugnabili, in ragione della loro natura intrinsecamente provvisoria e del principio di tassatività delle impugnazioni. L'organo giudicante ha rilevato che il Tribunale non aveva prodotto nessuna le- sione nella sfera giuridica dell'imputato né aveva disposto la restituzione del danaro a terzi. L'appello non poteva essere finalizzato soltanto a riottenere la restituzione delle cose oggetto di un sequestro divenuto inefficace ex art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., dovendosi in tal caso ricorrere alla richiesta di restituzione ex art. 263 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, pertanto, ha escluso la sussistenza di un interesse dell'imputato ad impugnare il provvedimento in questione. 1.2.2. Il P.M. proponeva appello sul presupposto che il Giudice, investito della richiesta di convalida di un sequestro preventivo operato d'urgenza dalla P.G., ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., deve necessariamente valutare la sussi- stenza dei presupposti di legge per procedere alla convalida e al mantenimento del sequestro e non può riqualificare la richiesta avanzata dal P.M.. Il Tribunale del riesame ha osservato che effettivamente il Giudice, investito di una richiesta del P.M., da questi denominata come convalida di sequestro preventivo, deve rimanere nei limiti di tale richiesta e non può sostituirsi ad essa, dovendo valu- tare soltanto la ricorrenza dei relativi presupposti (fumus e periculum); ha quindi ritenuto illegittimo il diniego a provvedere sull'autonoma richiesta di sequestro pre- ventivo, perché l'apprensione del bene, a fronte di un sequestro non convalidato, era rimasta sine titulo. Il Tribunale del riesame, tenuto conto della detenzione di un considerevole quan- titativo di marijuana, di un bilancino di precisione e di una somma di danaro (unita- mente all'assenza di qualsiasi giustificazione circa la provenienza lecita e alle anomale modalità di conservazione), ha poi riconosciuto la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum e, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma del prov- vedimento impugnato, ha disposto il sequestro preventivo del danaro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 125 e 322 bis cod. proc. pen.. Si deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., in quanto l'art. 322 bis cod. proc. pen. prevede espressamente ed esclusivamente l'appellabilità delle ordi- nanze in materia di sequestro preventivo e del decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M.. Tale impugnazione non poteva essere proposta avverso il decreto in oggetto di non luogo a provvedere, con riqualificazione della richiesta avanzata in sequestro probatorio, trattandosi di provvedimento non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cit., norma insuscettibile di interpretazione analogica. 2.2. Violazione degli artt. 125 e 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.. Si osserva che la decisione del Giudice era intervenuta solo in data 22 dicembre 2021, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., previsto a pena di perdita di efficacia della richiesta. Tale vizio è rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle deduzioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, va premesso che l'art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente l'appellabilità "delle ordinanze in materia di sequestro preventivo" e del "decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero". Deve perciò escludersi l'ammissibilità di tale impugnazione nella fattispecie in esame, in cui il Giudice ha disposto non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida e di mantenimento del sequestro preventivo e ha convertito il sequestro preventivo in probatorio. Tale provvedimento, infatti, non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cit., disposizione non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione; come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" si intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal P.M. e, relativamente a quelli emessi da tale organo, l'appello è ammesso esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (Sez. 3, n. 31239 del 13/06/2019, E., non massimata, relativa a fattispecie analoga in cui il Giudice aveva omesso di provvedere su uno dei beni oggetto di richiesta di sequestro preventivo del P.M.). La giurisprudenza ha costantemente affermato che il decreto di sequestro pre- ventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. e l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida non sono impugnabili (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta non impugnabile l'ordinanza con la quale il G.I.P., richiesto della convalida del decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e della contestuale emissione di sequestro preventivo, si limiti a non con- validare il provvedimento di urgenza disposto dal P.M., non potendosi ritenere che tale decisione contenga un implicito rigetto della autonoma richiesta di misura cau- telare; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936; Sez. 3, n. 49448 del 08/10/2003, Piacentini, Rv. 227996; Sez. 6, n. 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 214513), proprio valorizzando il dato letterale dell'art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen., che circoscrivere il novero dei provvedimenti contro i quali è ammesso l'appello, e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.. Il decreto del P.M., infatti, non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. e riveste carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automa- tica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo posi- tivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il Giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato. Nel solco di tale interpretazione, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto inoppugnabile l'ordinanza con cui il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3- bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055). In ogni caso, il P.M. ha gli strumenti per reagire all'omessa statuizione, da parte del Giudice, in ordine al richiesto sequestro di un bene, ben potendo egli stesso, nei casi di urgenza, disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ovvero, in mancanza dell'urgenza, rivolgersi, sul punto, nuovamente al Giudice e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della libertà.2. Alla luce dei principi appena affermati, deve rilevarsi che il P.M. non poteva impugnare il provvedimento in oggetto e da ciò discendono l'inammissibilità dell'ap- pello proposto dal medesimo dinanzi al Tribunale del riesame e la conseguente cadu- cazione del provvedimento di sequestro preventivo disposto da detto Giudice del gra- vame. Il sequestro preventivo, peraltro, per effetto dell'omessa convalida nel termine dì dieci giorni dalla ricezione della richiesta, era divenuto inefficace (art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.). Inoltre, in tema di sequestro, è illegittima la riqualificazione ex officio del seque- stro preventivo d'urgenza dì una somma di denaro in sequestro probatorio, dovendo il Giudice limitarsi a fornire una risposta alla richiesta del P.M. di convalida e di man- tenimento del sequestro preventivo nelle forme di legge e non potendo emettere un provvedimento di tale natura rientrante nella competenza del P.M. (vedi, sia pur in relazione a fattispecie diverse, sull'impossibilità del Giudice di riqualificare il seque- stro d'ufficio, Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944; Sez. 3, n. 37282 del 12/06/2008, Naso, Rv. 241067). 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con conse- guente revoca del sequestro preventivo della somma di 200,00 euro rinvenuta in possesso dì [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2021, giorno dell'esecuzione del suo arresto. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente revoca il seque- stro preventivo della somma di 200,00 euro rinvenuta in possesso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris