Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 23721/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29641-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2621/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2022 R.G.N. 2134/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.29641/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC R.G. 29641/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 15.6.2022 n. 2621, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere l’accertamento dell’inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata Inps e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’Istituto di previdenza per tale titolo.

Il tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito contributivo.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado e riteneva che il differimento della scadenza del termine per il versamento dei contributi oggetto di controversia -disposto dal D.P.C.M. 10.6.10 per i contributi relativi all’anno 2009, in particolare, dal 16.6.10 al 7.6.10 -, valesse per i professionisti che rientravano negli studi di settore e non per il professionista odierno ricorrente, il quale beneficiando del cd. regime dei minimi, non era soggetto agli studi di settore; quindi, rimanendo per lo stesso, quale scadenza dei termini per il versamento quella del 16.6.10, l’atto interruttivo notificato dall’Inps il giorno 1.7.15, risultava tardivo, essendo intervenuto quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai decorso.

Infine, doveva escludersi che potesse stabilirsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in assenza di altri indici rivelatori.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 1 del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in G.U. n. 141 del 19.6.10) e all’art. 2 comma 26 e ss. della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 1.7.15, fosse tardiva, rispetto al termine quinquennale di prescrizione dall’originaria scadenza fissata al 16.6.10, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2009 ma senza considerare il differimento del termine per il versamento contributivo, introdotto dal DPCM del 10.6.10, valevole per i contributi maturati nel 2009.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).

In particolare, secondo la pronuncia in oggetto, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.

Pertanto, il motivo innanzi svolto va accolto e la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29641-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2621/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2022 R.G.N. 2134/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.29641/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC R.G. 29641/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 15.6.2022 n. 2621, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere l’accertamento dell’inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata Inps e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’Istituto di previdenza per tale titolo. Il tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito contributivo. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado e riteneva che il differimento della scadenza del termine per il versamento dei contributi oggetto di controversia -disposto dal D.P.C.M. 10.6.10 per i contributi relativi all’anno 2009, in particolare, dal 16.6.10 al 7.6.10 -, valesse per i professionisti che rientravano negli studi di settore e non per il professionista odierno ricorrente, il quale beneficiando del cd. regime dei minimi, non era soggetto agli studi di settore; quindi, rimanendo per lo stesso, quale scadenza dei termini per il versamento quella del 16.6.10, l’atto interruttivo notificato dall’Inps il giorno 1.7.15, risultava tardivo, essendo intervenuto quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai decorso. Infine, doveva escludersi che potesse stabilirsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in assenza di altri indici rivelatori. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 1 del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in G.U. n. 141 del 19.6.10) e all’art. 2 comma 26 e ss. della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 1.7.15, fosse tardiva, rispetto al termine quinquennale di prescrizione dall’originaria scadenza fissata al 16.6.10, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2009 ma senza considerare il differimento del termine per il versamento contributivo, introdotto dal DPCM del 10.6.10, valevole per i contributi maturati nel 2009. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). In particolare, secondo la pronuncia in oggetto, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. Pertanto, il motivo innanzi svolto va accolto e la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
Sentenza Cassazione n. 23721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris